Una notizia che è stata quasi completamente ignorata dai media, ma che, a mio avviso, meriterebbe una riflessione profonda, riguarda la proposta di legge sull’aborto nel Regno Unito.
La Clause 208 del Crime and Policing Bill non è ancora legge definitiva. Si tratta di un emendamento che mira a depenalizzare completamente le azioni della donna sulla propria gravidanza, rimuovendo per lei la responsabilità penale prevista dalle norme vittoriane (soprattutto le sezioni 58 e 59 dell’Offences Against the Person Act 1861 e parti dell’Infant Life (Preservation) Act 1929). Il testo chiave recita sostanzialmente: «No offence is committed by a woman acting in relation to her own pregnancy» (nessun reato è commesso da una donna che agisce in relazione alla propria gravidanza), a qualsiasi stadio di gestazione. Attualmente il disegno di legge è nella fase detta “ping-pong”: deve tornare alla Camera dei Comuni per concordare le modifiche introdotte dai Lord. Solo dopo un accordo tra le due Camere potrà ricevere il Royal Assent e diventare legge. Alcuni titoli sui media parlano di “aborto fino alla nascita” o “legalizzazione estrema”. Si tratta di interpretazioni controverse: oggettivamente, la riforma non modifica i limiti temporali dell’Abortion Act 1967 (generalmente 24 settimane per gli aborti elettivi, cioè quelli che la donna sceglie per ragioni personali, sociali, economiche, relazionali, ecc., con eccezioni per rischio grave per la madre o anomalie fetali gravi). Questi limiti restano vincolanti per medici, cliniche e professionisti sanitari. La depenalizzazione riguarda esclusivamente la donna che agisce da sola (self-managed abortion), non chi fornisce aiuto o esegue l’intervento in ambito clinico.
Cosa cambierebbe in concreto
Per la donna che agisce autonomamente: non esisterebbe più alcun limite temporale penale. Potrebbe interrompere la gravidanza fino al momento della nascita, usando pillole online, strumenti o altri mezzi, senza commettere reato penale e senza rischio di indagine, arresto o processo per l’atto in sé.
Per i professionisti sanitari: nulla cambia. Restano soggetti alle regole attuali dell’Abortion Act 1967. Un medico che pratica un aborto oltre i limiti senza giustificazione rischia ancora sanzioni penali.
La protezione della clausola vale finché l’atto avviene “in relazione alla gravidanza” (cioè mentre il feto è ancora in utero o durante il travaglio). Se il bambino nasce vivo (esce completamente dal corpo della madre e mostra segni di vita indipendente: respiro, battito, movimento), la Clause 208 non si applica più. Però, in un contesto di aborto fai-da-te tardivo e senza assistenza medica, il confine tra “ancora in gravidanza” e “nato vivo” può diventare molto labile e difficile da accertare. Si tenga presente che il primo respiro autonomo avviene tipicamente nei primi secondi o minuti dopo l’espulsione completa e spesso avviene dopo stimolazione.
Le preoccupazioni etiche e pratiche sollevate
Molti critici ritengono che con questa legge si creerebbe un vuoto pericoloso: di fatto si depenalizzerebbe l’interruzione autonoma di una gravidanza in stadi in cui il feto è vitale (per cui non si tratterebbe più di un feto, ma di un vero e proprio bambino), erodendo la protezione offerta dall’Infant Life (Preservation) Act 1929. Già con la legge attuale, con il limite delle 24 settimane, si pongono seri problemi etici, perché il progresso scientifico consente la sopravvivenza già a partire dalle 22-23 settimane (con cure intensive) e in alcuni centri specializzati si raggiungono percentuali significative di sopravvivenza (parlo per esperienza personale diretta). Questo sposta la discussione dal piano puramente legale a quello umano: il confine tra aborto e infanticidio rischia di apparire più burocratico che sostanziale. Dall’altra parte, i sostenitori della riforma (tra cui il Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, organizzazioni pro-choice e Amnesty) sostengono che lo scopo è principalmente tutelare le donne vulnerabili da indagini invasive e processi traumatici, spesso legati ad aborti spontanei o complicanze, senza “legalizzare” aborti clinici tardivi o renderli un servizio sanitario accessibile oltre i limiti attuali. Evidenziano comunque i rischi medici gravi di un aborto autonomo in gestazioni avanzate (emorragie, infezioni, trauma).
La dimensione più profonda: biologia, identità e coerenza etica
Da un punto di vista scientifico, l’unione dei due gameti genera un nuovo organismo umano con genoma unico, che si sviluppa in modo continuo: un individuo. Già dalle 5-7 settimane l’ecografia rende visibile l’embrione con attività cardiaca, creando un riconoscimento emotivo e sociale immediato nella famiglia («lui/lei»), cioè un’identità. Questo rende più difficile trattare la questione solo in termini astratti di “diritti riproduttivi”. I progressi medici rendono inoltre più acuta la domanda: fino a che punto si può subordinare il diritto di sopravvivere di un individuo alle scelte autonome di un altro? Vorrei anche sottolineare la percezione di incoerenza che emerge spesso nel dibattito sul diritto alla vita: la critica dura alla pena di morte (che colpisce persone adulte colpevoli dopo un processo) e la difesa di un “diritto” che sopprime un individuo, per sua natura, innocente. Chi adotta una visione pro-life coerente tende a vedere l’aborto volontario come la soppressione di un individuo umano giustificata da una scriminante specifica (autonomia corporea, circostanze sociali, ecc.), piuttosto che come un diritto neutro o assoluto. Chi è pro-choice distingue nettamente lo status morale del feto da quello di una persona nata e privilegia l’autodeterminazione della donna. Entrambe le posizioni partono da valori profondi (tutela della donna da un lato, tutela della vita prenatale dall’altro) ma giungono a conclusioni diverse su come bilanciare queste istanze in conflitto inevitabile.
In conclusione (e invito al dialogo)
La Clause 208, se approvata nella forma attuale, rappresenterebbe un cambiamento significativo: toglierebbe del tutto la minaccia penale alla donna per atti autonomi sulla gravidanza, a qualsiasi stadio, mantenendo però i limiti regolati per gli aborti clinici. È un tema che tocca convinzioni personali, esperienze di vita e domande filosofiche su quando deve iniziare la piena protezione di un essere umano. La biologia mostra un continuum nello sviluppo, mentre la legge deve tracciare confini pratici, tenendo conto dell’evoluzione etica e scientifica.
Carlo MacKay, 7 aprile 2026
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