Caso Minetti: un attacco alle prerogative costituzionali del Quirinale

L'errore fattuale, se confermato, non si può imputare né al ministro, né al presidente Mattarella, a meno che non si sostenga e dimostri che uno dei due ne fosse a conoscenza, ma alla Procura generale

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mattarella minetti

Una particolare urgenza ci spinge ad occuparci della vicenda Quirinale-Minetti. Una urgenza costituzionale.

I comunicati

Per cominciare, un poco di fatti. Il Quirinale ha parlato con due comunicati e con alcuni tweet di Giovanni Grasso (consigliere per la stampa e la comunicazione e direttore dell’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica). Debutta un comunicato del Quirinale:

La concessione dell’atto di clemenza – in favore del quale si è espresso il competente Procuratore generale della Corte d’appello in un ampio parere – si è fondata anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati.

Comunicato poi ingarbugliato due volte. La prima volta da Grasso: “la decisione è fondata sulle gravi condizioni di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure presso ospedali altamente specializzati”. Ove spicca l’assenza di quel piccolo anche. Cioè, per Mattarella la grazia si fonda anche su ragioni diverse dalla salute del bambino, per Grasso esclusivamente sulla salute del bambino. E davvero non è la stessa cosa.

La seconda volta dal Quirinale stesso: “in riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026”. Ove spicca l’assenza del precedente riferimento all’ampio parere del “competente Procuratore generale della Corte d’appello”.

Il quale procuratore, Francesca Nanni, pare abbia fatto sapere “di non aver mai letto quella pratica: se non presenta aspetti specifici di particolare delicatezza, viene gestita in automatico e io non ne vengo informata”. Mentre ad occuparsene sarebbe stato esclusivamente il sostituto procuratore Gaetano Brusa.

Il quale avrebbe agito nell’ignoranza di quanto poi asserito dal Fatto Quotidiano: allo stato, suggestioni che sembrerebbero evocare (i) omicidi plurimi, (ii) misteriosi “altri traffici”, (iii) una malattia inventata (il “pilastro clinico”) … o almeno così ci pare di capire, in quanto niente viene scritto espressamente. In attesa di eventuali conferme che potrebbero venire dall’Interpol.

Il ruolo del ministro Nordio

A puntare il dito sul ministro nella vicenda, quindi, è stato il Quirinale. Il che appare stravagante, dopo che il presidente Ciampi aveva preteso ed ottenuto, per la PdR, pieni ed esclusivi poteri di grazia, con sentenza di Corte Costituzionale (200/2006). Nella quale spiccano i seguenti passaggi:

  • “[7.2.2.] la prima fase è quella dell’istruttoria … è direttamente il procuratore generale a trasmettere al Guardasigilli le opportune informazioni con le proprie osservazioni”; senza far mancare la successiva indicazione di quali debbano essere “le informazioni e gli elementi di giudizio da utilizzare”.
  • “[7.2.3.] La valutazione di suddetti elementi, ed in particolare dei pareri espressi dagli organi giurisdizionali, è effettuata in sede ministeriale”.

Cioè, il ministro non svolge una nuova indagine, bensì valuta gli elementi ed i pareri trasmessigli dal magistrato e già identificati dalla Corte Costituzionale.

Il ruolo del Quirinale

Continua la sentenza di Corte Costituzionale:

  • “[7.2.3.] A conclusione della istruttoria il ministro decide se formulare motivatamente la proposta di grazia al presidente della Repubblica ovvero se adottare un provvedimento di archiviazione”.
  • [7.2.4.] Spetterà, poi, al presidente della Repubblica valutare autonomamente la ricorrenza, sulla base dell’insieme degli elementi trasmessi dal Guardasigilli, di quelle ragioni essenzialmente umanitarie che giustificano l’esercizio del potere in esame”.

Cioè, la valutazione del ministro (che si risolve in una proposta) equivale alla valutazione autonoma del PdR (che si risolve in un provvedimento di grazia o con il suo rifiuto). I ruoli dei due sono precisamente analoghi: entrambe si servono di propri uffici preposti ed entrambe valutano sulla base degli stessi elementi e pareri, forniti dalla procura.

Sicché, inizialmente aveva fatto bene il Quirinale a fondare il proprio atto di grazia sulla relazione del magistrato; mentre, successivamente ha fatto male a citare il ruolo del ministro.

Se e quando mai le “informazioni” pubblicate da Il Fatto Quotidiano si rivelino fondate, l’errore di averle ignorate non sarebbe stato né del ministro, né del PdR (il quale potrebbe scegliersi un estensore di comunicati un poco più prudente). A meno che non si sostenga e dimostri che uno dei due le possedesse già; ma ci pare improbabile.

Semmai, il vaglio di tale eventuale errore riguarderebbe il magistrato, avrebbe natura di procedimento disciplinare e si svolgerebbe di fronte al Csm; ma con esito dipendente dall’eventuale difficile dimostrazione di colpa o negligenza nell’acquisizione delle informazioni e degli elementi di giudizio.

Un fraintendimento assai preoccupante

La storia potrebbe finire qui, non fosse per alcune preoccupanti conseguenze costituzionali di ciò che sta accadendo e che ci interessa delineare.

Esse discendono non dall’operato del ministro, né da quello del PdR. Bensì da una potenziale intenzionalità d’uso, che intravvediamo in un commento del già onorevole Stefano Ceccanti, secondo il quale “il modello derivato dalla sentenza della Corte costituzionale … affida … l’istruttoria al ministro di giustizia”, “è evidente che se i presupposti dell’atto di grazia fossero infondati l’atto sarebbe annullabile”.

Due errori da matita blu. Primo, in quanto l’istruttoria è della procura generale (come testé visto). Secondo, perché l’atto presidenziale di grazia non è un atto amministrativo, bensì un atto politico.

Gli atti politici del PdR

Un atto politico è un atto funzionale (cioè, svolto nell’adempimento delle funzioni) ed insindacabile (cioè, sottratto al vaglio del giudice, ordinario o amministrativo). Gli atti politici sono liberi nel fine e rispondono unicamente alla responsabilità politica dinnanzi al popolo sovrano.

La Costituzione ne ammette due per i parlamentari (le opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni). Così come ammette “atti di indirizzo politico” del CdM e dei ministri; pur con tale vaghezza da indurre la giurisprudenza a ridurne impropriamente l’ambito ogni sentenza di più.

La Costituzione, però, è precisa nell’assegnare al PdR una amplissima riserva di funzione: “il presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione” (art. 90 Cost). Alla quale si accompagna una rigorosa riserva di procedura: per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, “è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri” (art. 90 Cost). Nonché una rigorosa riserva di giurisdizione: la giurisdizione esclusiva della Corte Costituzionale (art. 134) integrata (art. 135.7) che serve come giudice unico e di unico grado (art. 137.3). In altri termini, gli atti funzionali del PdR sono atti politici per definizione. Per i quali è esclusa la tutela giurisdizionale.

La non annullabilità dell’atto politico

Perciò, non ha senso parlare di annullabilità: dell’atto politico del PdR di concessione della grazia il magistrato non si deve impicciare, l’atto politico non è affar suo.

Ma anche, in quanto l’atto politico viene superato solo da un altro atto politico. Ad esempio, l’atto politico del parlamentare che vota la fiducia ad un governo non può essere annullato, bensì superato da un successivo voto di sfiducia dello stesso parlamentare allo stesso governo. Altro esempio, l’atto politico del PdR di nomina di un primo ministro non può essere annullato, bensì superato da un successivo atto politico del PdR di nomina di un nuovo primo ministro.

Gli atti politici vivono nella dimensione della responsabilità politica, non in quella della annullabilità giurisdizionale: non si annullano, bensì si superano attraverso un nuovo esercizio dello stesso potere politico.

La non superabilità dell’atto di grazia

Salvo il caso particolarissimo del potere di grazia, il quale è forse l’unico atto politico che non può essere superato nemmeno da un altro atto politico. Per la semplice ragione che il PdR ha il potere di condonare la pena, non di comminarne una nuova: non è un magistrato e non può condannare giudizialmente.

Ciò che, peraltro, nemmeno può fare un magistrato vero e proprio, in base al principio del ne bis in idem: “l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto” (649 cpp); principio non espresso in Costituzione, ma affermato da Corte Costituzionale (149/2022).

Ergo, la grazia non solo non è annullabile, ma pure non è superabile: la pena del beneficiario di un atto politico di grazia presidenziale è definitivamente ed irrevocabilmente estinta.

L’attacco alle prerogative della PdR

Tutto ciò non presenta alcun problema giuridico: è assodato. Ma potrebbe presentare un problema di evoluzione costituzionale: in gioco c’è l’ambito degli atti politici, l’ambito di libertà dei sommi organi costituzionali nel rispondere unicamente al popolo sovrano (e non ad un qualunque pm di una procura qualunque).

Con particolare riferimento (vista l’occasione polemica scelta) all’ambito degli atti politici presidenziali. Si tratta di convincere l’opinione pubblica ad una riforma che riduca una o tutte le riserve presidenziali (riserva di funzione, riserva di procedura, riserva di giurisdizione). Imponendo alle prerogative della PdR, mutatis mutandis, un trattamento ispirato a quello imposto alle prerogative dei parlamentari con la sciagurata legge costituzionale 3/1993 di riforma dell’art. 68 della Costituzione.

Ecco cosa conseguirebbe dall’accoglimento delle parole di Ceccanti (forse inconsapevoli, ma è lo stesso che ricordiamo aver inteso introdurre l’esiziale stato di emergenza in Costituzione).

Conclusioni

Insomma, la vicenda Minetti riguarda meno la Minetti, di quanto riguardi le prerogative della Presidenza della Repubblica. A beneficio di una ulteriore estensione della tutela giurisdizionale (cioè, del potere della magistratura), a fronte di una ulteriore compressione dell’ambito di autonomia politica che è espressione del popolo sovrano (cioè, del potere della politica).

Speculativamente, avendo in mente una futuribile riforma presidenzialista (per neutralizzare la quale taluno potrebbe voler portarsi avanti). Ovvero un PdR diverso da quello oggi (e da ben 11 anni) in carica; al quale auguriamo di non voler condividere le predette altrui possibili intenzioni, bensì di saper trovare il modo migliore per difendere le prerogative della carica che ricopre.

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