La battaglia contro il Covid

Covid, ecco come vogliono imporci l’obbligo vaccinale

Il 29 novembre si terrà l’udienza della Corte Costituzionale per valutare la legittimità dell’obbligo

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di Fabio M. Nicosia

Lasciate ogni speranza, o voi che confidate nella Corte Costituzionale per ottenere una parola positiva sull’incostituzionalità dell’obbligo vaccinale; riponetela negli anfratti più inaccessibili del vostro cuore, perché il Tribunale Civile di Roma, con un’ordinanza del 6 giugno 2022, emessa nella causa n. 23807/22 proposta dall’Associazione “Diritto e Mercato – #Aktoprosumo”, ha già stabilito che cosa la Corte Costituzionale dovrà dire in quell’occasione (l’udienza è prevista per il prossimo 29 novembre), quindi mettetevi l’animo in pace.

Non solo: il Tribunale Civile di Roma è anche pressoché certo che la Corte muterà i propri precedenti orientamenti in materia; e il Tribunale di Roma non è esattamente la disciolta Pretura di Rocca Imperiale, già Piovarolo, di totoiana memoria, e quindi il suo opinare sarà pur degno di fede, occorre ritenere.

Una simile situazione non manca di lasciare estremamente perplessi; è anche possibile che non esistano precedenti, riguardo al fatto che un importante tribunale della Repubblica giudichi sulla base di un orientamento della Corte Costituzionale… supposto e futuro; ma questo sarebbe ancora il meno, dato che la parte grave della decisione è l’altra, ossia la previsione del mutamento di orientamento giurisprudenziale.

I paletti della Corte Costituzionale

Eh già, perché la Corte Costituzionale, in materia di obbligo vaccinale, ha sempre mantenuto un orientamento ben definito e chiaro, improntato a un principio, diciamo così, di barra ben salda al centro: è vero, ha sempre sostenuto la Corte, che il legislatore dispone di un potere discrezionale quanto allo stabilire l’obbligatorietà di una determinata tipologia di vaccinazione, ma sempre nel rispetto di condizioni piuttosto stringenti: a) deve trattarsi di vaccinazione efficace quanto al conseguimento del risultato di salvaguardare la salute pubblica; b) gli effetti avversi ammessi sono solo quelli di routine, strettamente connessi all’assunzione di un normale farmaco, e non mai può trattarsi di effetti avversi ulteriori e gravi (tantomeno della morte, si direbbe, quindi); c) occorre che sia chiaramente previsto un indennizzo con riferimento agli effetti avversi stessi.

Che cosa succede, invece, con riferimento ai notori vaccini sul Covid 19, o, più correttamente, contro il SarsCov2? Succede che l’efficacia è sempre più dubbia e discussa da parte della letteratura scientifica internazionale. Tutti noi conosciamo pluridosati che si sono bellamente infettati e tutti ormai a ogni livello ammettono come tale sia effettivamente la situazione. Quanto all’indennizzo non v’è per nulla chiarezza, ma ciò che più conta è la gravità degli effetti avversi: l’Associazione “Diritto e Mercato”, nel suo reclamo, ha evidenziato come, al di là di una quantità inverosimile di effetti avversi di varia gravità, i dati ufficiali EudraVigilance, riguardanti l’Unione Europea, parlano ormai di 23.078 decessi a far data inizi di marzo 2022, e i dati VAERS, il sistema di segnalazione di eventi avversi statunitense, ci parlano di 25.158 decessi correlati.

Tant’è vero che, sulla base di tali dati, il 17 marzo scorso, il “Krista”, prestigiosa associazione di magistrati tedeschi, ha emanato un documento, con il quale ha sostenuto senza mezzi termini che “lo Stato con la vaccinazione uccide intenzionalmente le persone (der Staat mit einer Impfpflicht vorsätzlich Menschen tötet), dato che lo Stato sa per certo che una serie di persone moriranno, eppure pretende ugualmente che le persone si vaccinino (in termini tecnici penalistici, si chiama dolo eventuale).

La risposta del Tribunale di Roma

Parrebbe molto chiaro che, sulla base della giurisprudenza passata della Corte Costituzionale, simili vaccini potrebbero essere anche assunti spontaneamente, ciascuno a proprio rischio e pericolo, ma non mai resi obbligatori; ebbene, il Tribunale di Roma ha la risposta pronta: qui non siamo di fronte a una banale “epidemia”, ma a una gravissima “pandemia” mondiale, da tutti riconosciuta tale, a partire dall’OMS, e allora il famoso precetto kantiano, per il quale l’uomo è sempre fine, e mai mezzo, può andare a farsi benedire. Qui, anzi, il fine giustifica i mezzi e gli effetti collaterali: il fine di sconfiggere la terribile pandemia giustificherebbe le migliaia di morti da fuoco amico, e la Corte Costituzionale, innovando rispetto alla sua precedente cautelativa giurisprudenza, non potrà che riconoscerlo e prenderne atto. Si noti come il Tribunale, così come l’Avvocatura dello Stato nelle sue difese, ostenti estrema pudicizia nell’uso del linguaggio, dato la parola “morti” non risulta mai mentovata, si parla sempre e solo genericamente di “effetti avversi”.

A questo punto occorre una sollevazione morale generalizzata, in vista dell’udienza della Corte Costituzionale del 29 novembre, perché va bene che ormai siamo tutti molto disinvolti e svezzati nel parlare di guerre e stragi; però che il Tribunale Supremo della Repubblica possa stabilire che la morte di persone innocenti sia un prezzo normale da pagare, per conseguire obiettivi squisitamente politici, è qualcosa che dobbiamo cercare davvero di prevenire (ma poi, se le dichiarazioni dell’OMS legittimerebbero l’obbligo vaccinale, come mai questo è oggi presente solo in una manciata di paesi nel mondo?).

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