I giornali titolano da giorni a caratteri cubitali che la Procura di Sion ha respinto la richiesta dell’Italia di entrare come parte civile nel procedimento per l’incendio di Crans Montana. E che, contro questo rifiuto, è stato predisposto ricorso. La levata di scudi è collettiva e trasversale: una delle rare volte in cui gli schieramenti politici non contano e ci troviamo tutti ugualmente indignati, istituzioni e privati cittadini.
Siamo rimasti sempre perplessi per il modo e per i tempi impiegati per le indagini prima, e per la preparazione del dibattimento dopo. Qui, in patria di Zanardelli e Rocco, poco è parso spiegabile con una qualsiasi ratio giuridica. Abbiamo dovuto abituarci a vuoti e a contraddizioni difficilmente giustificabili da esigenze istruttorie, a ritmi che, anche paragonati ai nostri noti arretrati, insinuano dubbi, incertezze e paiono dilatori. Siamo rimasti in attesa mentre vedevamo crescere il rischio di compromissione delle prove. Le famiglie delle vittime hanno nominato i propri legali e anche la nostra Avvocatura di Stato, per il Governo Italiano, ha designato un proprio avvocato, Romain Jordan di Ginevra.
Abbiamo appreso che i magistrati svizzeri sono designati dall’Assemblea federale e pertanto di matrice politica, e abbiamo sentito un brivido di smarrimento pensando a come avrebbero potuto giudicare l’eventuale coinvolgimento dei funzionari del comune di Crans responsabili dei controlli di sicurezza. Ma abbiamo atteso. Sono passati più di sette mesi e ci troviamo di fronte al crollo di un mito che un po’ viveva nel nostro immaginario: la Federazione Elvetica come modello insuperabile di perfezione, efficienza, precisione, intransigenza e senso civico.
E adesso che abbiamo appreso che per la procura svizzera, “né la cittadinanza, né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per fornire assistenza ai suoi cittadini vittime dei fatti sotto indagine”, sono sufficienti a conferire alla nostra Nazione lo status di parte lesa, ci sentiamo increduli, come per l’ennesima beffa, come se tutta questa vicenda fosse destinata a conservare quella connotazione kafkiana che ha sempre avuto.
Il paradosso è sconcertante se si sposta lo sguardo sul piano contabile e delle coperture sanitarie nei reciproci rapporti. L’autorità giudiziaria di Sion sbarra la porta in faccia all’Italia con singolare formalismo procedurale, ma le cliniche e le casse malati elvetiche non hanno esitato un solo istante a recapitare pesanti fatture, direttamente a casa delle famiglie dei ragazzi feriti, a titolo di “rimborso” per i primi soccorsi urgenti. E adesso che lo Stato italiano chiede di sedere in quel procedimento per vedere riconosciuto l’onere economico dei propri soccorsi d’emergenza e dei voli sanitari, la risposta del diritto svizzero si fa polare: quelle spese non sarebbero una conseguenza diretta del reato contestato ai coniugi Moretti, bensì un preesistente dovere assistenziale sancito dall’articolo 32 della Costituzione italiana. Come a dire: l’avete fatto perché è la vostra legge, non ci riguarda.
Allora non ci pare una stranezza che, scorrendo le pagine delle testate europee che parlano di questa vicenda, troviamo su Swissinfo.ch un forum di discussione che si chiama “L’incendio di Crans-Montana ha cambiato la tua percezione della Svizzera?”. Sì, rispondiamo all’unisono con tutti i partecipanti al dibattito. Ma non l’incendio, o meglio, non solo l’incendio (che pure crediamo si potesse prevenire o sfuggire con normali porte di sicurezza), soprattutto la reazione della giustizia che tutti si aspettavano rapida e inattaccabile nella perfettissima Svizzera e che invece non è ancora arrivata. Se l’Europa giudiziaria deve ridursi a un ufficio postale che spedisce parcelle oltre confine ma rimane blindata davanti alla richiesta di giustizia di una nazione vicina per i suoi figli, allora il mito dell’efficienza elvetica è definitivamente ridotto in cenere, esattamente come il Constellation.
E tuttavia, pur con la nostra Costituzione quasi ottuagenaria, che sappiamo necessitare di aggiornamenti, non ci fermiamo all’indignazione. Torniamo sempre alle radici e ai principi fondativi del diritto, nostro e internazionale, e ci interroghiamo sulla correttezza di questa visione. E, inutile negarlo, ci chiediamo quali possano essere le motivazioni che fondano il ricorso dell’Avvocatura di Stato e del nostro Romain Jordan. Non ci è dato sapere nulla, ma possiamo provare a ipotizzarle con un esercizio retorico-accademico. Solo joci causa.
I procuratori elvetici affermano che “i beni giuridici protetti sono la vita, l’incolumità fisica, la salute, la proprietà, nonché la loro messa in pericolo e la sicurezza collettiva (dei clienti)”, beni di cui la Repubblica Italiana “non è essa stessa titolare”. Pertanto, aggiungono, “rivestono in particolare la qualità di danneggiati i clienti dell’edificio i cui beni giuridici personali sopra citati sono stati direttamente colpiti o messi in pericolo dall’incendio, e non lo Stato di cui possiedono la cittadinanza”. Come dire… l’Italia non ha riportato ustioni, l’Italia non ha avuto lesioni dell’incolumità fisica, non ha perso valori durante l’incendio, quindi non è parte lesa. Nemmeno un capello bruciato, pensa che fortuna!
Dunque forse è vero che le vittime, cittadini italiani, avevano diritto alle cure prestate in virtù dell’assicurazione sanitaria pubblica, ma è altrettanto vero che le cure si sono rese necessarie in forza di un evento, forse doloso, per il quale più persone sono sotto processo. Il costo vivo sostenuto dalla sanità pubblica Italiana non è quindi quello di una distorsione di chi cade sulle scale di casa, ma la conseguenza di fatti in corso di accertamento in un procedimento penale. E laddove dovesse risultare che tali fatti sono imputabili ai proprietari del Constellation e/o ai funzionari comunali, il nesso causale esisterebbe a far data dalla prima benda usata per il primo ricoverato. È un danno immediato e diretto che non viene meno per il solo fatto di non essere stato sostenuto economicamente dalle vittime. Da quell’istante, ogni euro speso è la conseguenza immediata di un fatto che è oggetto di indagine penale. Non è un costo fisiologico del sistema sanitario: è un danno che si attiva per effetto dell’incendio.
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Le procuratrici di Sion, invece, hanno rigettato l’istanza dell’Italia applicando in modo rigidissimo il concetto di “danno diretto”. La CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) ha una giurisprudenza monumentale contro quello che definisce “eccessivo formalismo” (excessive formalism) dei tribunali nazionali. Nelle sentenze storiche sull’articolo 6, § 1 (Diritto a un processo equo), la Corte di Strasburgo ha più volte affermato che le regole procedurali degli Stati non possono essere applicate in modo restrittivo o inflessibile, tale da svuotare di contenuto il diritto di accesso alla giustizia.
Si aggiunga che impedire allo Stato di provenienza delle vittime, che possiede dati, perizie e cartelle cliniche, di partecipare come parte civile, significa opacizzare il processo e limitare la cooperazione internazionale giudiziaria, violando lo spirito di “giustizia effettiva” richiesto da Strasburgo. Escludere lo Stato italiano, declassando lo sforzo economico per il soccorso dei suoi cittadini a un semplice atto dovuto in forza dell’articolo 32 della sua Costituzione, denuncia una visione che non possiamo fare nostra, anche perché in tensione con i principi europei del giusto processo.
Questo, sia chiaro, è solo un esercizio teorico e accademico. La reazione di profonda delusione che ha colto l’opinione pubblica italiana e le nostre Istituzioni dopo questa pronuncia di rigetto è stata enorme, ed è proprio da quel sentimento di ingiustizia che nasce il bisogno di interrogarci sui confini del diritto. L’avvocato Romain Jordan avrà certamente individuato e sviluppato mille altre e ben fondate argomentazioni per poggiare il ricorso di fronte ai giudici d’appello cantonali.
Noi attendiamo pensando, prima di tutto, che la costituzione dell’Italia come parte civile, anche nel formalismo più rigoroso, ci pare legittima in quanto sorretta da un nesso causale immediato e diretto. Solo in via subordinata, ricordiamo che la CEDU censura l’eccessivo formalismo quando svuota di contenuto il diritto di accesso alla giustizia.
Teresa Casamichela, 10 agosto 2026
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