Educazione finanziaria

Un orfanotrofio gestito da una ONLUS può accedere al Superbonus?

Caro lettore,

Approdato il Dl Semplificazioni e snellite le procedure di accesso al 110%, giunge dalle nostre parti l’ok agli incentivi su riqualificazione ed efficientamento energetico anche a un altro settore inflazionato.

SONO TUTTO ORECCHI!

Parlo degli enti che operano nell’ambito socio-sanitario o assistenziale, in particolare anche le case di cura e gli ospedali.

Parliamo dunque di quegli immobili che risultano accatastati nelle categorie

  • B/1 (collegi e convitti, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari ricoveri e caserme);
  • B/2 (ospedali e case di cura senza scopo di lucro);
  • D/4 (ospedali e case di cura a scopo di lucro).

I lavori eseguiti su questi immobili potranno godere dell’agevolazione del 110% purché vengano soddisfatte

DUE CONDIZIONI

Innanzitutto i titolari saranno chiamati a dimostrare che effettivamente erogano servizi socio-sanitari e assistenziali.

Secondo…

ma non meno importante, occorre dimostrare che i membri del Consiglio di Amministrazione di questi enti non ricevano alcun compenso o indennità di carica.

Riguardo al discorso Terzo Settore (ONLUS, OdV e APS) l’Agenzia delle Entrate si è dimostrata piuttosto aperta.

La risposta n. 249 del 14 aprile 2021 dichiara quanto segue:

“per detti soggetti, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari”

Sembra dunque chiaro che prendendo questa casistica sono agevolabili gli interventi eseguiti da questi soggetti, sia che si tratti di edifici composti da più unità costituite in condominio, sia che si tratti di singoli edifici.

NON CI SONO LIMITI ALLA SOLIDARIETA’

Nell’art. 119 del D.L. 34/2020 si parla anche di limiti di spesa…

per le singole unità questo limite è moltiplicato per il rapporto tra superficie totale dell’immobile su cui verranno fatti i lavori e la superficie media di una unità abitativa.

E come si fa questo calcolo?

Quest’ultimo dato può essere ricavato dal Rapporto Immobiliare diffuso dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare della nostra cara Agenzia.

TUTTO CHIARO?

Se ancora non sei convinto di aver compreso bene il da farsi e soprattutto se anche tu o i tuoi clienti rientrano nella fattispecie descritta, ti riepilogo rapidamente i requisiti che dovresti avere per poter accedere al bonus edilizio:

  1. svolgimento di un’attività socio-assistenziale nel quadro sanitario;
  2. l’assenza di un compenso integrativo per i componenti del CdA;
  3. l’appartenenza alla categoria catastale B/1, B/2 o D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, comodato d’uso gratuito o usufrutto.

Piccolo inciso sulla condizione di comodato d’uso gratuito:

tale condizione rientra nei casi di detrazione purché ci sia un contratto regolare registrato in data antecedente l’entrata in vigore del D.L. 34/2020.

 

Qui puoi leggere la risposta alla precedente domanda: 

 

Una pertinenza con caminetto accede al Superbonus?

 

Un caro saluto

Fabiola Pietrella

 

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