Economia

IL FATTO

Assicurazioni: premi più cari con il risarcimento alla “seconda” famiglia

Il Tribunale di Padova riconosce il danno parentale a familiari, convivente more uxorio e figlia naturale. Cosa cambia per le compagnie

assicurazioni danno parentale risarcimento seconda famiglia Immagine generata da AI tramite GPT Image 1.5 di OpenAI
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Quando un operaio muore sul lavoro, le assicurazioni mettono normalmente in conto il risarcimento di un solo nucleo familiare. Nel caso di un lavoratore moldavo morto nel 2018 a Selvazzano Dentro, nel Padovano, sotto il crollo di un ponteggio, il conto finale è stato però molto più alto. Il Tribunale di Padova ha infatti riconosciuto il diritto al risarcimento non solo alla moglie e ai figli legittimi, già indennizzati, ma anche alla compagna con cui l’uomo aveva una relazione extraconiugale stabile dal 2013 e alla figlia nata da quel rapporto nel 2015.

La decisione ha comportato quasi 400mila euro aggiuntivi a carico della compagnia assicurativa: circa 80 mila euro alla donna e 310mila euro alla bambina.

Il nodo giuridico della “seconda” famiglia

Sul piano penale, i titolari dell’azienda sono stati condannati in primo grado per omicidio colposo, con sentenza ancora oggetto di appello. Questo ha consolidato anche la responsabilità civile. Il vero tema affrontato dal giudice Roberto Beghini della seconda sezione civile del Tribunale di Padova riguardava però la comparsa, durante il procedimento, di un secondo nucleo familiare di fatto.

Il primo passaggio è stato l’accertamento della paternità della minore, che non era stata riconosciuta alla nascita. Una volta dimostrato il legame biologico, il diritto al risarcimento della figlia è diventato sostanzialmente inevitabile. Più complessa la posizione della madre, chiamata a provare l’esistenza di un rapporto stabile e duraturo con il lavoratore deceduto.

Messaggi, testimonianze, viaggi condivisi tra Italia e Moldavia e contributi economici costanti hanno convinto il tribunale dell’esistenza di una vera relazione familiare. Nella sentenza si legge che “senz’altro vi era una certa comunanza di vita” e che il rapporto “deve aver avuto una certa intensità”. Il giudice ha inoltre evidenziato che l’uomo “partecipava attivamente alla vita della figlia”, sostenendo economicamente la donna e trascorrendo con entrambe lunghi periodi di vacanza.

Le sentenze della Cassazione sul danno parentale

La decisione del Tribunale di Padova si inserisce in un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione sul danno parentale e sulle famiglie di fatto. La storica sentenza n. 8976 del 2005 della Terza sezione civile ha infatti equiparato il convivente more uxorio al coniuge, riconoscendo il diritto al risarcimento a chi riesca a dimostrare una reale “comunanza di vita e di affetti”.

Successivamente, l’ordinanza n. 8218 del 2021 ha ribadito che il risarcimento non può essere limitato alla sola famiglia legittima, perché i diritti inviolabili della persona si sviluppano anche all’interno delle “formazioni sociali” diverse dal matrimonio.

In sostanza, per la giurisprudenza non conta tanto il vincolo formale quanto la concretezza del rapporto affettivo. È questo principio che ha aperto la strada al riconoscimento del danno parentale anche per la seconda compagna dell’operaio morto nel Padovano.

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I riflessi sulle compagnie assicurative

La sentenza tutela una minore innocente e, sul piano civilistico, appare coerente con l’evoluzione della giurisprudenza. Tuttavia apre anche interrogativi rilevanti per il settore delle assicurazioni. Se un assicurato può avere più nuclei familiari meritevoli di tutela, il costo potenziale di un sinistro mortale può aumentare sensibilmente rispetto ai parametri tradizionali di calcolo del rischio.

Per anni il modello è stato relativamente semplice: una famiglia, un massimale, un risarcimento. Oggi le assicurazioni si trovano invece di fronte a scenari molto più complessi, nei quali il numero dei soggetti legittimati a chiedere il danno parentale può moltiplicarsi sulla base di relazioni affettive dimostrate in giudizio.

Questo significa premi potenzialmente più alti e maggiori difficoltà nella valutazione attuariale del rischio. Le compagnie, inevitabilmente, potrebbero reagire introducendo controlli più approfonditi o clausole più invasive sui legami affettivi stabili dell’assicurato, aprendo un conflitto delicato tra tutela della privacy e necessità di conoscere il rischio effettivamente coperto.

Il paradosso del risarcimento

Il caso di Padova evidenzia anche un paradosso giuridico e assicurativo. L’operaio ha “pesato” di più sul bilancio della compagnia di assicurazioni proprio perché era presente e affettuoso in entrambi i nuclei familiari. Una relazione superficiale o occasionale, priva di stabilità e sostegno concreto, probabilmente non avrebbe prodotto alcun risarcimento aggiuntivo.

La legge, naturalmente, non vuole premiare l’infedeltà coniugale, ma garantire tutela a chi subisce la perdita di un rapporto affettivo autentico. Resta però il problema degli effetti sistemici: quando l’affettività diventa un elemento economicamente rilevante ma difficilmente quantificabile, il rischio assicurativo diventa meno prevedibile e aumenta l’incertezza per l’intero mercato.

Enrico Foscarini, 9 maggio 2026

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