La rivalutazione delle pensioni in arrivo nel 2027 non riguarda soltanto gli assegni ordinari: a cambiare saranno anche le pensioni di reversibilità, quelle destinate ai familiari superstiti di chi era già titolare di un trattamento previdenziale. L’adeguamento del trattamento minimo Inps, spinto da un’inflazione acquisita che porta la rivalutazione al 2,9%, produce un effetto a catena tutt’altro che secondario: si alzano anche le soglie di reddito personale oltre le quali scatta la riduzione dell’assegno ai superstiti, il meccanismo che negli anni ha finito per penalizzare chi, pur avendo diritto a una pensione indiretta, continua a percepire un reddito da lavoro o da altre fonti.
Come cambia il trattamento minimo
Tutto parte da un numero. Il trattamento minimo Inps, fissato nel 2026 a 611,85 euro al mese (7.954,05 euro annui su tredici mensilità), con la rivalutazione del 2,9% salirà nel 2027 a circa 629,59 euro mensili, pari a 8.184,72 euro annui. Un incremento che di per sé sembra marginale, ma che diventa determinante perché è proprio su questo valore che la legge costruisce l’intera architettura delle soglie di reddito applicabili alla reversibilità. Va ricordato che il dato definitivo della perequazione sarà fissato da un decreto del Ministero dell’Economia soltanto nella seconda metà di novembre, sulla base dell’inflazione certificata dall’Istat.
Chi ha diritto alla pensione di reversibilità
Prima di entrare nel merito delle soglie, è utile chiarire i confini di un istituto spesso frainteso. La pensione di reversibilità spetta ai familiari superstiti di una persona già pensionata al momento del decesso; quando invece il lavoratore muore prima di andare in pensione, ma aveva comunque maturato i requisiti assicurativi e contributivi, si parla tecnicamente di pensione indiretta. In entrambi i casi non si tratta di una prestazione autonoma, ma di un diritto derivato dalla posizione previdenziale del defunto.
Il principale beneficiario resta il coniuge superstite, incluse le unioni civili. Un punto che merita attenzione riguarda i coniugi separati: l’INPS ha chiarito che il diritto alla pensione ai superstiti può essere riconosciuto anche al «coniuge separato con addebito», superando un’interpretazione più restrittiva che in passato subordinava il beneficio alla presenza di un assegno alimentare, un’evoluzione che va nella direzione di tutelare situazioni familiari sempre più diversificate rispetto al modello tradizionale su cui la normativa del 1995 era stata originariamente disegnata.
Il diritto può estendersi anche ai figli, sebbene qui la legge sia più selettiva: servono requisiti specifici legati a età, percorso di studi, condizione di inabilità e mancanza di autonomia economica. Per gli studenti l’nps mantiene il diritto fino a 21 anni nel caso di scuola secondaria di secondo grado o percorsi di qualificazione professionale, e fino a 26 anni per chi frequenta l’università. In assenza di coniuge e figli, la pensione può infine essere riconosciuta, a determinate condizioni, a genitori, fratelli e sorelle del pensionato deceduto.
Le percentuali spettanti a coniuge e figli
La reversibilità non equivale mai al 100% della pensione del defunto in automatico: la quota dipende dal numero e dalla tipologia dei superstiti aventi diritto. Al coniuge solo spetta il 60% della pensione; se al coniuge si affianca un figlio la quota sale all’80%, mentre con due o più figli si arriva al 100%. Quando invece gli unici beneficiari sono i figli, le percentuali cambiano: 70% con un figlio solo, 80% con due, 100% con tre o più. Per gli altri familiari — genitori, fratelli, sorelle — la legge prevede percentuali ulteriori, variabili in base al numero dei beneficiari.
Il nodo del cumulo: quando lo Stato riduce l’assegno
È qui che si gioca la partita più delicata, quella che negli anni ha sollevato più di una critica da chi guarda con favore alla libertà di reddito degli individui: avere diritto alla pensione di reversibilità non significa affatto percepirla per intero. Se il beneficiario possiede altri redditi personali oltre determinate soglie, l’assegno viene infatti ridotto. Il meccanismo, disciplinato dalla Tabella F allegata alla legge 335 del 1995, si basa su un principio la cui logica redistributiva è evidente: più alto è il reddito personale del superstite, maggiore è la decurtazione applicata alla pensione, in una progressione che di fatto agisce come un’ulteriore imposizione implicita su chi produce reddito aggiuntivo.
Il meccanismo prevede tre soglie ancorate a multipli del trattamento minimo INPS. Fino a tre volte il minimo non scatta alcuna riduzione; superata questa soglia la pensione viene tagliata del 25%; oltre quattro volte il minimo la riduzione sale al 40%; oltre cinque volte il minimo si arriva al taglio massimo del 50%. Uno schema che l’INPS ha confermato nella propria disciplina sulla cumulabilità dei redditi con la pensione ai superstiti, e che nel 2027 — per effetto della rivalutazione — si sposterà verso l’alto, allentando leggermente la morsa su chi si trova appena sopra le soglie attuali.
Le nuove soglie di reddito nel 2027
Con il trattamento minimo rivalutato del 2,9%, i limiti di reddito personale annuo per il 2027 diventano dunque i seguenti: fino a 24.554,15 euro non scatta alcuna riduzione; tra 24.554,15 e 32.738,87 euro la pensione viene ridotta del 25%; tra 32.738,87 e 40.923,59 euro la riduzione sale al 40%; oltre 40.923,59 euro si applica il taglio massimo del 50%. Il confronto con il 2026 — quando le soglie erano fissate rispettivamente a 23.862,15, 31.816,20 e 39.770,25 euro — mostra come il primo limite oltre il quale scatta la riduzione salga di quasi 692 euro, un margine che restituisce un po’ di respiro a chi produce reddito da lavoro senza per questo voler rinunciare a un diritto previdenziale maturato dal proprio nucleo familiare.
Gli esempi pratici
Concretamente, chi nel 2027 avrà un reddito personale compreso tra 24.554,15 e 32.738,87 euro vedrà la propria pensione ai superstiti cumulabile non più al 100%, ma solo al 75%. Chi supererà i 32.738,87 euro fino a 40.923,59 euro potrà cumulare la pensione soltanto nella misura del 60%. Sopra i 40.923,59 euro, invece, la decurtazione arriva al massimo previsto, riducendo l’assegno cumulabile al 50%.
Un ultimo elemento tutela comunque i beneficiari da esiti paradossali: la riduzione non può tradursi in una perdita economica superiore al reddito aggiuntivo che l’ha determinata. Un correttivo che l’INPS ha recepito facendo proprio un principio stabilito dalla Corte costituzionale, intervenuto proprio per evitare che il superamento di una soglia anche di pochi euro producesse un danno sproporzionato rispetto al vantaggio ottenuto — un accorgimento di buon senso che, va detto, meno soglie e meno automatismi renderebbero semplicemente superfluo.
Enrico Foscarini, 14 settembre 2026
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