Economia
LA NOVITÀ

Imprese: verso il taglio della burocrazia penale

Il governo prepara la riforma del Dlgs 231: fine dell'inversione dell'onere della prova per le aziende e stretta sulle incertezze del giudizio

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Il Consiglio dei ministri si appresta a varare una revisione organica della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, intervenendo sul Decreto Legislativo 231 del 2001 per correggere distorsioni burocratiche e incertezze giuridiche che da oltre un ventennio pesano sull’attività economica. Il veicolo normativo individuato dall’esecutivo è un disegno di legge che recepisce gli esiti dell’articolato lavoro svolto dal tavolo tecnico istituito al ministero della Giustizia e coordinato da Giorgio Fidelbo, presidente di sezione della Corte di Cassazione. L’impianto della riforma punta a superare l’impostazione colpevolista dell’attuale disciplina, restituendo centralità alla vera prevenzione organizzativa senza paralizzare il tessuto produttivo delle imprese con la minaccia costante di sanzioni interdittive sproporzionate.

La fine dell’inversione dell’onere della prova

La novità concettuale più rilevante risiede nell’eliminazione della storica disparità di trattamento probatorio tra reati commessi da soggetti apicali e reati commessi da sottoposti. Nello schema attuale, in caso di illecito ascrivibile ai vertici aziendali, scatta una presunzione relativa di colpa a carico dell’impresa, costretta a una complessa prova diabolica per dimostrare che l’apicale ha eluso il modello in modo fraudolento. La proposta elaborata dalla commissione ministeriale cancella questa asimmetria e stabilisce che la colpa di organizzazione diventa elemento costitutivo dell’illecito dell’ente, trasferendo integralmente in capo alla Procura l’onere di dimostrare che la commissione del reato sia stata determinata o agevolata dalla mancata adozione o dall’inefficace attuazione del modello organizzativo.

Parallelamente, la riforma affronta il tema spinoso dell’ampia discrezionalità finora riservata al giudice penale nel valutare ex post l’idoneità delle misure preventive aziendali. Stando alle conclusioni dei lavori tecnici, l’obiettivo prioritario è ridurre l’arbitrarietà dei giudizi valorizzando le buone prassi aziendali e di settore come parametri oggettivi di conformità, affiancati da procedure fortemente semplificate per la compliance delle piccole e medie imprese. Qualora l’esito dell’accertamento escluda una reale colpa organizzativa dell’azienda, l’ente non potrà subire alcuna condanna amministrativa; rimarrà unicamente disposta la confisca del profitto tratto dal reato, a tutela del bene giuridico tutelato ma senza penalizzare la gestione d’impresa esente da colpe aziendali.

Sospensione del processo e ravvedimento operoso

Un altro pilastro fondamentale della proposta riguarda l’introduzione di una vera e propria messa alla prova per le persone giuridiche, finalizzata a evitare che un difetto formale del modello si traduca nel blocco immediato delle attività operative. Di fronte a presunte lacune nei sistemi di controllo, l’impresa potrà chiedere al giudice l’assegnazione di un termine per eliminare le carenze organizzative riscontrate dall’accusa e completare le opportune condotte riparatorie. L’accoglimento dell’istanza comporterà la sospensione del procedimento penale e la contestuale revoca di eventuali misure cautelari reali o interdittive, consentendo all’azienda di continuare a produrre e di sanare i propri assetti senza subire danni reputazionali o finanziari irreparabili.

Questo approccio pragmatico trova applicazione sia nei contesti della sicurezza sul lavoro sia in materia ambientale, dove le interruzioni delle filiere industriali generano spesso distruzioni di valore sproporzionate rispetto all’entità dell’infrazione. Consentendo all’ente di investire nella messa a norma del depuratore o nell’ammodernamento dei macchinari durante la sospensione del giudizio, il legislatore sceglie di premiare l’adeguamento spontaneo rispetto alla mera sanzione punitiva. Resta inteso che, anche al termine del percorso con esito positivo, il profitto derivato dal risparmio illecito sui costi di conformità verrà comunque sottoposto a confisca per equivalente.

L’impatto pratico sulle dinamiche aziendali

La portata innovativa del provvedimento emerge con chiarezza calando i nuovi principi nella concretezza dei casi aziendali quotidiani, dove la rigidità dell’attuale sistema rischia troppo spesso di travolgere le strutture produttive. Si pensi all’ipotesi di un infortunio grave sul lavoro provocato dalla decisione arbitraria di un direttore di stabilimento di disattivare i sensori di sicurezza per accelerare la produzione. Con le regole vigenti, la presunzione di colpa a carico dell’impresa e il rigido giudizio ex post del magistrato finiscono per paralizzare immediatamente l’azienda con sanzioni interdittive devastanti. Con la riforma, al contrario, spetterà alla Procura dimostrare l’effettiva carenza organizzativa, e la società potrà richiedere la sospensione del procedimento penale per ammodernare gli impianti, ripristinare i presidi di sicurezza e risarcire il lavoratore, preservando la continuità operativa ed evitando la gogna giudiziaria.

Un dinamismo analogo si riscontra sul fronte della tutela ambientale, campo in cui un guasto tecnico non segnalato a un depuratore industriale può portare a contestazioni di inquinamento idrico con conseguente sequestro dello stabilimento. Nella cornice disegnata dal disegno di legge, l’azienda potrà beneficiare del meccanismo di ravvedimento operoso, ottenendo un congruo termine per eseguire le opere di bonifica del sito, integrare il proprio modello preventivo con audit esterni e installare sistemi di blocco automatico della produzione in caso di anomalie. Questo impianto garantisce un perfetto equilibrio tra tutela degli interessi collettivi e salvaguardia del capitale d’impresa: la società evita sanzioni distruttive e la sospensione delle attività, mentre lo Stato assicura il ripristino dell’ecosistema e la confisca obbligatoria del profitto ottenuto dal risparmio illecito sui costi di conformità.

Il nodo della certificazione nella moda

All’interno del disegno di legge potrebbe trovare spazio anche il pacchetto di norme sulla certificazione unica per la filiera della moda, precedentemente stralciato dal disegno di legge Pmi a causa del forte ostruzionismo delle opposizioni e delle sigle sindacali. La misura nasce per consentire alle imprese committenti e capofila di avvalersi degli effetti escludenti della responsabilità amministrativa previsti dal decreto 231 attraverso l’adozione di modelli organizzativi orientati alla tracciabilità della catena di fornitura. Il pacchetto punta a premiare le condotte virtuose di trasparenza commerciale, evitando che le aziende licenzianti o committenti vengano automaticamente gravate da responsabilità oggettive per violazioni commesse da subappaltatori terzi e indipendenti.

Le polemiche scaturite attorno alla disposizione ruotano attorno alla presunta attenuazione della responsabilità solidale del committente nei casi di irregolarità lavorative lungo i livelli di subappalto. Per i detrattori del provvedimento, il possesso della certificazione rischierebbe di operare come uno scudo formale contro le contestazioni per omesso controllo, mentre per il tessuto produttivo si tratta di un presidio indispensabile per salvaguardare la certezza dei rapporti negoziali. L’approdo del testo in Consiglio dei ministri chiarirà in che misura l’Esecutivo intenda difendere questo meccanismo di garanzia, confermando l’orientamento di fondo della riforma verso una compliance volontaria, misurabile e non punitiva.

Enrico Foscarini, 4 agosto 2026

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