Economia

LA SENTENZA

Vendi online su Vinted? Arrivano le tasse!

La Cassazione chiarisce: chi vende regolarmente sui siti "mercatino" può essere considerato imprenditore e deve pagare le imposte

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Più tasse per tutti, anche per chi monetizza il maglione che non va più o la borsa passata di moda. Negli ultimi anni le piattaforme di commercio online come Vinted, eBay, Subito.it e Wallapop sono diventate un canale sempre più utilizzato non solo per vendere oggetti usati, ma anche – in molti casi – per esercitare vere e proprie attività commerciali mascherate da vendite occasionali. Un fenomeno che preoccupa il Fisco: come evidenziato dal rapporto Eurispes “Il fisco nel mondo virtuale, il web rischia di trasformarsi in un «paradiso fiscale digitale».

Per contrastare questo rischio, l’Unione Europea ha introdotto la direttiva DAC7, in vigore dal 1° gennaio 2023, che obbliga i marketplace online a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei venditori che superano 30 transazioni annue o incassano oltre 2.000 euro. Non si tratta di un’imposta automatica, ma di un sistema di monitoraggio che consente all’amministrazione di individuare eventuali attività abituali e quindi imponibili. E dunque di imporre loro il pagamento di Irpef e Iva.

Quando la vendita diventa impresa

Chi vende occasionalmente oggetti di seconda mano (vestiti, borse, accessori o beni inutilizzati) non deve pagare tasse. Tuttavia, se le transazioni diventano numerose e continuative nel tempo, il Fisco può considerarle attività d’impresa.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7552 del 21 marzo 2025, ha stabilito che anche un privato senza partita Iva può essere qualificato come imprenditore se effettua un elevato numero di vendite online per più anni. In tal caso, i guadagni sono redditi d’impresa e vanno dichiarati e tassati.

Come avviene il controllo

L’Agenzia delle Entrate può incrociare i dati provenienti dalle piattaforme e le movimentazioni bancarie per ricostruire i ricavi non dichiarati, anche in base alle presunzioni legali dell’art. 51 del DPR 633/1972.

Inoltre, come evidenzia Eurispes, molte piattaforme collaborano già con le autorità fiscali, segnalando i venditori che superano 1.000 euro di fatturato o cinque oggetti venduti in un anno.

Implicazioni Iva e prospettive

Chi opera in modo continuativo è tenuto anche a emettere fattura e versare l’Iva, come qualsiasi commerciante indipendente, anche se agisce da casa o tramite portali di intermediazione. Il principio affermato dalla Cassazione sposta l’attenzione dal mezzo digitale alla frequenza delle operazioni: ciò che conta non è dove si vende, ma quanto e con quale regolarità. Perché, è il sottinteso, deve pagare le tasse anche se agisce come un venditore privato che si disfà di oggetti ingombranti nell’armadio o in casa.

Volete conoscere la parte divertente di questa storia? È la presunzione di colpevolezza: la nostra giurisprudenza considera, in senso lato, che il ricorso frequente a questo tipo di transazioni fra privati sia effettuato con intento speculativo e, dunque, vada tassato. Cioè, si presume che si comprino degli articoli con l’idea che possano rivalutarsi e guadagnarci (state attenti, o voi, che “commerciate” con gli orologi o con le opere d’arte, ad esempio!). Si chiama “intento speculativo occasionale“. E vuol dire che c’è sempre un buon motivo per metterci le mani in tasca!

Enrico Foscarini, 3 novembre 2025


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