La sentenza della Corte costituzionale n. 171 del 15 ottobre 2026 dichiara inammissibili le questioni sull’aggravamento delle misure cautelari. Resta aperto il problema del rapporto tra gravità della trasgressione e necessità della custodia in carcere. Un indagato per atti persecutori e lesioni aggravate, sottoposto al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, non aveva caricato adeguatamente il dispositivo, aveva mancato un appuntamento con i tecnici e aveva più volte violato la distanza di 500 metri dalla persona offesa. Il Tribunale di Avellino aveva aggravato la misura; investito dell’appello, il Tribunale di Napoli – sezione del riesame – ha sollevato la questione di legittimità costituzionale decisa dalla Consulta con la sentenza n. 171, depositata lo scorso 15 ottobre.
Al centro della controversia è l’art. 276, comma 1-ter, c.p.p., che, in caso di manomissione o di condotte gravi o reiterate capaci di impedire od ostacolare il funzionamento dei mezzi elettronici di controllo, impone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità. Secondo il rimettente, anche quando gli arresti domiciliari sarebbero sufficienti, la norma imporrebbe la risposta più afflittiva, in contrasto con gli artt. 3, 13 e 27 Cost. La Corte non è entrata nel merito. Ha dichiarato inammissibili le questioni per insufficiente motivazione sulla rilevanza: l’ordinanza non chiariva se la mancata carica fosse episodica o ripetuta, se le condotte avessero realmente ostacolato il funzionamento del dispositivo e perché dovessero ricadere nel comma 1-ter anziché nella disciplina generale dell’art. 276, comma 1, c.p.p.
Soprattutto, il rimettente non aveva approfondito la clausola della «lieve entità». La Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ricorda che essa può riguardare violazioni di modesto rilievo o comunque incapaci di smentire la precedente valutazione di adeguatezza della misura. Occorre considerare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo. Tale clausola, introdotta nel 2015, attenua l’automatismo e consente, nei casi che vi rientrano, di applicare la disciplina ordinaria dell’aggravamento, senza imporre il carcere. La decisione è dunque coerente con i limiti del giudizio incidentale: senza una ricostruzione sufficiente del caso concreto, la Consulta non poteva verificare la rilevanza della questione. Non ne discende, tuttavia, una pronuncia di piena legittimità costituzionale della disciplina, poiché il merito è rimasto impregiudicato.
Il dubbio residuo riguarda l’ipotesi diversa in cui la violazione, adeguatamente accertata, non possa qualificarsi lieve, ma elementi specifici dimostrino comunque l’idoneità di una misura meno afflittiva. La gravità della trasgressione e l’intensità delle esigenze cautelari non sono necessariamente sovrapponibili: la prima descrive il comportamento tenuto, la seconda impone di valutare il periculum libertatis e la risposta indispensabile a contenerlo. L’art. 275 c.p.p. pone al centro adeguatezza, proporzionalità e minimo sacrificio della libertà personale, riservando alla custodia in carcere il ruolo di extrema ratio. Una presunzione rigida di inadeguatezza delle misure meno restrittive rischierebbe di sottrarre al giudice proprio quella valutazione individualizzata che distingue la cautela dalla sanzione.
Non va però trascurato l’altro interesse in gioco. Il controllo elettronico rende concretamente verificabile il rispetto del divieto di avvicinamento e contribuisce alla tutela della persona offesa, particolarmente esposta nei procedimenti per violenza o persecuzione. Manomissioni e condotte elusive possono compromettere l’affidabilità dei controlli e segnalare un aggravamento effettivo del rischio. In tali circostanze il carcere può risultare necessario; ciò che richiede giustificazione è la sua inevitabilità in ogni caso non lieve.
La sentenza valorizza lo spazio di apprezzamento consentito dalla clausola di lieve entità, senza pronunciarsi sull’ulteriore questione della scelta della misura quando quella clausola non sia applicabile. È qui che si misura il possibile attrito tra la tutela immediata della vittima e il principio del minor sacrificio necessario: interessi che non dovrebbero essere contrapposti in astratto, ma verificati alla luce dell’efficacia concreta degli strumenti cautelari. Rimane allora una domanda precisa: accertata una condotta non lieve che ostacola il controllo elettronico, è costituzionalmente ammissibile imporre la custodia in carcere anche quando il giudice disponga di elementi specifici per ritenere gli arresti domiciliari sufficienti a tutelare la persona offesa e a fronteggiare le esigenze cautelari?
Ettore Pulidori, 25 ottobre 2026
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