Saranno trenta i ricorsi e novantanove gli avvocati che porteranno lo Stabilicum davanti alla Corte costituzionale prima delle elezioni. Ma si tratterà di una lis ficta, di una controversia costruita, cioè, artificiosamente, anche se nessuno lo dice. Tale iniziativa, infatti, solleva una questione che precede persino la discussione del premio di maggioranza, in quanto, nel nostro ordinamento, il cittadino non dispone di un ricorso diretto alla Consulta nei confronti delle leggi, tanto è vero che la legge costituzionale n. 1 del 1948 prevede che la questione di costituzionalità debba sorgere nel corso di un giudizio.
Il controllo costituzionale si inserisce, dunque, in una controversia originaria dinanzi al giudice comune avente un proprio petitum, un oggetto diverso rispetto a quello prospettato al giudice costituzionale – che in questo ultimo caso è quello della richiesta di declaratoria di incostituzionalità di una legge -: è questa la ragione per cui si parla di giudizio incidentale.
E questa distinzione ha conseguenze concrete, tanto è vero che il cittadino può chiedere al giudice comune la tutela di un proprio diritto e, per contestare la costituzionalità di una legge che ne disciplina l’esercizio, deve accadere un “incidente” processuale durante il giudizio ordinario. Pertanto, il petitum, ossia l’oggetto del giudizio ordinario, non può coincidere con quello che sarà prospettato al giudice costituzionale, pena l’inammissibilità della domanda.
Sembrerebbe, tuttavia, che il petitum dei trenta ricorsi – ma bisogna, comunque, attendere il loro deposito nei Tribunali per potere avere reale contezza dei contenuti – sia proprio quello di ottenere la declaratoria di incostituzionalità della nuova legge elettorale.
A questo punto sorge una domanda: fino a che punto si può simulare un processo con lo scopo di ottenere una pronuncia di incostituzionalità senza aggirare il requisito dell’incidentalità? Per rispondere a questo quesito bisogna, innanzitutto, ricordare che esistono precedenti importanti in tal senso, sempre in materia elettorale.
Infatti, con le sentenze n. 1 del 2014, sul Porcellum, e n. 35 del 2017, sull’Italicum, la Corte ha ammesso questioni sollevate dal giudice ordinario – dalla Corte di cassazione nel primo caso e dal Tribunale di Messina nel secondo – nell’ambito di azioni di mero accertamento della lesione del diritto di voto. Nel caso dell’Italicum, la legge elettorale non era stata addirittura ancora applicata, rilevando una mera potenzialità futura di lesione di tale diritto, riconoscendo che l’incertezza oggettiva poteva giustificare la tutela giudiziaria ancor prima dello svolgimento delle elezioni.
La Corte ha, inoltre, distinto l’oggetto dei due giudizi: davanti al giudice ordinario si chiedeva l’accertamento della pienezza del diritto di voto; davanti al giudice costituzionale si discuteva della legittimità della legge che ne regolava l’esercizio. Secondo questa ricostruzione rimaneva al giudice ordinario uno spazio di decisione autonomo.
È proprio su questo punto che occorre interrogarsi. Quale decisione effettivamente autonoma resta al giudice comune dopo che la Consulta ha risolto il dubbio sulla costituzionalità della legge? Se l’accertamento richiesto si esaurisce nella risposta fornita dalla Corte, la distinzione tra i due giudizi rischia di ridursi ad una costruzione formale. In poche parole, l’incidentalità sopravvive in astratto, mentre si assottiglia nella sostanza.
Va evidenziato, però, che da tale prospettazione emerge una vera e propria tensione sul piano sistematico: se l’incertezza sulla portata di un diritto fondamentale è sufficiente a giustificare un’azione di mero accertamento, occorre allora spiegare perché lo stesso ragionamento della fictio litis non debba valere anche per altri diritti fondamentali quali, ad esempio, il diritto alla salute, all’istruzione o alla libertà personale, e non solo per il diritto di voto.
La specificità della materia elettorale può giustificare una simile apertura senza trasformarla in una regola generale? Un criterio, potenzialmente estensibile agli altri diritti fondamentali, viene utilizzato per consentire un accesso alla giustizia costituzionale che resta formalmente incidentale ma rischia di avvicinarsi ad una impugnazione diretta della legge.
In questo modo verrebbe meno lo spirito del legislatore costituzionale del 1948 che lega il controllo sulle leggi alla loro applicazione in giudizio ed affida al giudice comune il filtro dell’accesso alla Consulta, ipotesi, quella del ricorso diretto, prevista tra l’altro in altre esperienze costituzionali contemporanee, soprattutto in molti paesi ex socialisti.
Non meraviglierebbe, inoltre, se il giudice ordinario, a seguito dei ricorsi contro lo Stabilicum, dovesse davvero rimettere alla Corte il dubbio di legittimità costituzionale. Una celebre battuta attribuita a Giovanni Giolitti, grande statista di epoca liberale, recita che “per i nemici la legge si applica, per gli amici si interpreta”. Ma le regole di accesso alla giustizia costituzionale dovrebbero essere sottratte a questo sospetto: la loro elasticità non può dipendere dalla maggiore o minore simpatia nei confronti della battaglia politica di chi ricorre.
Come già detto, occorre attendere, comunque, il deposito dei ricorsi per conoscere realmente il contenuto e le motivazioni a sostegno della tesi dei ricorrenti contro lo Stabilicum, ma ciò non toglie che saranno delle lites fictae, vere e proprie controversie simulate per attivare in modo surrettiziamente mediato, ma in realtà diretto, il sindacato della Corte costituzionale. In questo modo, il rischio concreto è rappresentato dal fatto che si continui a considerare la Consulta una terza Camera, alla quale affidare le battaglie perse in Parlamento. Ma la Corte non è la terza Camera e lo Stabilicum è, nella sostanza, una buona legge elettorale. Questo, però, è un altro discorso.
Giovanni Terrano, 18 ottobre 2026
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