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Rimpatri, una norma scritta male per un problema serio

Il decreto sicurezza e gli incentivi agli avvocati che aiutano i migranti a tornare al loro Paese. Perché la norma fallisce due volte

decreto sicurezza rimpatri avvocati Immagine generata da AI tramite GPT Image 1.5 di OpenAI
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Anche chi ritiene, senza ipocrisie, che l’immigrazione clandestina abbia superato da tempo la soglia di allarme e sia una causa concreta dell’insicurezza pubblica, dovrebbe avere l’onestà di ammettere che la proposta di remunerare gli avvocati per favorire i rimpatri è una cattiva norma. Non perché sia troppo dura, ma perché grossolana, mal congegnata e per lo più inutile.

Il punto non è negare che un avvocato possa consigliare al proprio assistito una soluzione diversa dalla resistenza giudiziaria a oltranza. Anzi, il buon difensore sa indicare, caso per caso, la strada meno dannosa per l’assistito, compresa la ritirata strategica. Qui, però, il compenso del difensore viene collegato a un esito gradito allo Stato: il rimpatrio. Così, nel rapporto tra avvocato e assistito si introduce un interesse economico esterno, che non remunera l’attività svolta, ma uno specifico obbiettivo. In tal modo, la norma apre una zona grigia pericolosa tra consiglio difensivo lecito e possibile infedeltà ai doveri professionali. Il nostro ordinamento, all’articolo 380 del codice penale, prevede infatti il reato di patrocinio o consulenza infedele e punisce il professionista che, violando i propri doveri, arrechi nocumento agli interessi della parte assistita. Nessuno sostiene che qui tale reato sia automaticamente integrato, ma una norma ben scritta dovrebbe evitare anche solo il sospetto di un conflitto tra interesse del cliente e convenienza del difensore. Questa, invece, quel sospetto lo crea.

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Infine, il compenso previsto è di 615 euro lordi che, tra imposte, contributi e prelievo complessivo, vengono falcidiati in misura vicina al 60 per cento. In definitiva, parliamo di un compenso di circa 300 euro. Altro che incentivo! La prosecuzione del contenzioso (parimenti a carico dello Stato nella maggior parte dei casi) risulterebbe spesso assai più remunerativa di questa elemosina di Stato.

Dunque, la norma fallisce due volte: sul piano ordinamentale, perché opacizza il rapporto fiduciario tra difensore e assistito; e sul piano pratico, perché offre un incentivo economicamente debole quindi inidoneo allo scopo.

Chi vuole davvero aumentare i rimpatri deve piuttosto puntare su accordi internazionali, identificazioni rapide, procedure certe ed espulsioni effettive, non su una mancia al legale. Quindi, il problema non è che questa norma sia troppo severa, ma che sia comunque troppo grossolana per risultare utile.

Giorgio Carta, 21 aprile 2026

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