Il decreto sicurezza interviene su un terreno delicatissimo: quello dell’accesso alla giustizia. Lo fa introducendo limiti al gratuito patrocinio nelle impugnazioni dei provvedimenti di espulsione e prevedendo compensi per gli avvocati nei casi di rimpatrio volontario. La reazione di avvocatura e magistratura è stata di sconcerto. E, da una prospettiva liberale, questo sconcerto non può essere liquidato con leggerezza.
Il gratuito patrocinio non è un privilegio, ma uno strumento essenziale dello Stato di diritto. Garantire che anche chi non ha mezzi possa difendersi è ciò che distingue una società libera da una società puramente formale. Limitare questo accesso, soprattutto in una materia come quella dell’espulsione – che incide direttamente sulla libertà personale – significa intervenire su un punto nevralgico dell’ordinamento.
È vero che il sistema ha conosciuto distorsioni e che esiste un contenzioso seriale. Ma la risposta liberale a un eccesso non può essere la compressione di un diritto fondamentale. Perché il rischio è evidente: trasformare un principio universale in una tutela condizionata. Ogni limite al gratuito patrocinio introduce inevitabilmente una selezione. E ogni selezione, in questo ambito, comporta un pericolo: che non sia la fondatezza della domanda a determinare l’accesso alla difesa, ma la disponibilità di risorse o la capacità di superare ostacoli procedurali. Si rischia, così, di costruire una giustizia meno accessibile proprio per i soggetti più deboli.
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C’è poi un elemento più profondo. Il decreto sembra muoversi nella direzione di rendere più efficiente l’esecuzione delle espulsioni, riducendo gli ostacoli giuridici. Ma in uno Stato liberale gli “ostacoli” non sono una disfunzione: sono una garanzia. Il diritto di impugnare un provvedimento non rallenta la giustizia, ne è parte integrante. Ancora più problematica è la previsione di compensi per gli avvocati nei casi di rimpatrio volontario. Introdurre un incentivo economico legato a un esito specifico significa alterare il rapporto tra difensore e assistito. L’avvocato non è un facilitatore di politiche pubbliche, ma un garante degli interessi del cliente. Se il sistema premia una soluzione, si apre uno spazio in cui la libertà della scelta può essere condizionata.
In una prospettiva liberale, gli incentivi contano. E quando sono mal disegnati, producono effetti distorsivi. Il rischio è quello di una progressiva trasformazione del ruolo dell’avvocato, da difensore a ingranaggio di una politica amministrativa.
Il nodo centrale resta il rapporto tra sicurezza e libertà. Il decreto si inserisce in una tendenza più ampia, che privilegia l’efficienza e il controllo. Ma una società liberale non può accettare che l’efficienza diventi il criterio dominante quando sono in gioco diritti fondamentali. Il diritto di difesa non può essere subordinato alla rapidità dell’esecuzione. La libertà personale non può essere compressa per rendere più fluido un procedimento. E la giustizia non può essere piegata alle esigenze della politica.
Se esiste un abuso del gratuito patrocinio, lo si contrasta con strumenti mirati, non con restrizioni generalizzate. Se esistono inefficienze, si interviene sull’organizzazione, non sui diritti. Il rischio, altrimenti, è quello di una deriva silenziosa: piccoli arretramenti giustificati da esigenze contingenti che, nel tempo, ridisegnano il perimetro delle garanzie. È così che le libertà si riducono.
Una prospettiva liberale non può che essere vigile su questo punto. Perché la differenza tra uno Stato di diritto e uno Stato amministrativo si gioca proprio qui: nella capacità di difendere i diritti anche quando è scomodo.
Lorenzo Maggi, 21 aprile 2026
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Immagine generata da AI tramite DALL·E di OpenAI


