Giustizia

Sentenza choc: “L’art. 81 in Costituzione si applica ai politici, non ai giudici”

La sentenza della Corte costituzionale sull'obbligo di copertura finanziaria delle spese

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Dopo l’inchiesta Milano, dopo quella sul naufragio di Cutro, dopo le sentenze creative della Corte Costituzionale su rapinatori seriali, mamme intenzionali e Jobs Act, ci mancava solo questo: ovvero i giudici che si auto-escludono dall’obbligo di rispettare un articolo della Carta. Avremmo voluto commentare la vicenda (e lo faremo a breve col mitico Max del Papa) ma, a dire il vero, stavolta le toghe hanno fatto tutto da sole per attirarsi qualche critica. Vi riportiamo quindi il comunicato pubblicato sul sito della Corte costituzionale. Hanno fatto tutto loro.

L’ARTICOLO 81 DELLA COSTITUZIONE SI APPLICA AL LEGISLATORE E NON AI GIUDICI

Il principio dell’obbligo di copertura finanziaria delle spese vincola esclusivamente il legislatore, statale o regionale che sia, e non è violato da un aumento delle spese conseguente a decisioni delle autorità giurisdizionali, quali nella specie la Corte di giustizia dell’Unione europea.

Lo ha affermato la Corte costituzionale con sentenza numero 121 del 2025, depositata oggi, con cui sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino con sei ordinanze.

La Corte ha ricordato che il principio dell’obbligo della copertura finanziaria delle spese espresso nell’articolo 81 della Costituzione, impone un preciso vincolo non al giudice, ma al legislatore e opera per ogni legge, inclusa la legge di bilancio, traducendosi nell’obbligo di predisporre, all’atto dell’approvazione delle norme, i mezzi per fronteggiare gli oneri che ne derivano.

È stato ribadito che, per fronteggiare le spese conseguenti a decisioni delle autorità giurisdizionali, il nostro ordinamento prevede procedure idonee a garantire al contempo l’effettività delle pronunce e gli equilibri di bilancio.

In questo modo viene assicurata la primazia del diritto euro-unitario e l’effettiva tutela dei diritti riconosciuti dall’Unione europea e dall’ordinamento nazionale.

Clicca qui per leggere il comunicato stampa e qui per la sentenza completa.


A questo punto non resta che chiedersi: cosa prevede l’articolo 81 della Costituzione? Ecco a voi:

Articolo 81

Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.

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