Mercoledì scorso a Zona Bianca Giuseppe Brindisi ha mandato in onda la seconda parte dell’intervista a Oscar Cedrangolo, il sostituto procuratore generale della Cassazione che sosteneva l’accusa durante l’ultimo passaggio processuale contro Alberto Stasi.
Ebbene, analizzando nei dettagli la questione nodale di ciò che egli ha definito una bufala contenuta nella sentenza di condanna dell’Appello bis, così si è espresso l’alto magistrato in pensione: «Quello che lei ritiene – rispondendo al conduttore – anello debole non era nessuno dei sette indizi di cui parlava la sentenza, ma era quello che l’Appello bis riteneva il primo e grave indizio a carico dell’imputato, il tentativo di accreditare l’ipotesi di incidente domestico. Questo indizio, ritenuto il primo e grave, in realtà si rivelava una bufala, un vero e proprio travisamento processuale – sottolinea Cedrangolo –, così come si può dire di quello immediatamente successivo, sulle caratteristiche della porta della cantina di casa Poggi. Si disse: “È diversa”, in realtà è totalmente diversa, non è uguale a tutte le altre porte, per cui questo sarebbe una specie di addebito per il fatto di essere a conoscenza della casa, quindi di sapere quale fosse la porta della cantina. Quella porta è uguale a tutte le altre, bufala o travisamento processuale, da cui è partita una valutazione palesemente in malam partem degli altri elementi considerati, perché di quel castello accusatorio il primo grave indizio ha costituito l’architrave. Tanto è vero che di questo elemento, come io precisai in requisitoria, le prime due sentenze non parlavano, perché i giudici di merito evidentemente conoscevano gli atti. Viene tirato in ballo un ricorso del Pg e sponsorizzato dalla Cassazione, che invece gli atti non li conosceva, quindi largamente utilizzato dai giudici dell’annullamento con rinvio, che evidentemente non avevano letto le testimonianze dibattimentali dei Carabinieri Serra e Muscatelli, che sul punto specifico chiarirono che era farina del loro sacco l’idea dell’incidente domestico e che mai avevano tratto questa sensazione dalle cose che aveva detto Stasi. Anzi, Stasi nella telefonata al 118 parlò specificamente di una persona uccisa, “credo che l’abbiano uccisa, non sono sicuro, forse è viva”, ma mai è stato messo in dubbio che fosse di fronte a un omicidio. La Corte ha espunto dalla sentenza la parte relativa al primo grave indizio, ma non ha ritenuto di annullare la sentenza. Le posso garantire che in 33 anni di carriera in Cassazione non mi è mai capitata una cosa simile».
A questo punto Brindisi gli chiede se si sia dato una spiegazione per un fatto da lui ritenuto tanto anomalo, e la risposta conferma ciò che, al tempo, noi innocentisti della prima ora ritenevamo più plausibile: «Ritorniamo al discorso iniziale, quello del sentimento popolare, dell’opinione pubblica, della spettacolarizzazione, degli effetti perversi del processo mediatico. La gente comune in vicende come questa ragiona di pancia, se la Corte avesse annullato la sentenza di condanna quale sarebbe stata la reazione? “Mah, come funziona questa giustizia?”. La prima volta Stasi è arrivato in Cassazione come innocente e non andava bene, poi è ritornato come colpevole e neanche va bene. “Ma cosa vuole questa Cassazione?”. Questo le spiega perché è fondamentale la premessa della requisitoria: “In Cassazione non si giudicano imputati, ma sentenze”».
Quindi, per esemplificare, anche secondo l’illustre Cedrangolo a giocare un ruolo determinante nella condanna definitiva di Stasi, tanto da far ritenere irrilevante un indizio considerato assai importante nell’Appello bis, c’è stata la pressione popolare colpevolista, alimentata da un’informazione in gran parte schierata contro il “Biondino dagli occhi di ghiaccio”.
Una pressione tale che avrebbe impedito ai giudici di legittimità, che rispetto a quelli di merito analizzano essenzialmente le sentenze e non gli atti delle indagini e dei successivi processi (in questo caso Cedrangolo ha dichiarato di aver approfondito gran parte di queste carte, tanto da spingersi a dire che la controversa ritrattazione di Marco Muschitta, il testimone che disse di aver visto una ragazza bionda in bicicletta nei pressi di casa Poggi la mattina del delitto, gli sembrò alquanto sospetta), di appoggiare la richiesta della pubblica accusa, assolvendo Stasi o, in alternativa, ordinando di ripetere il processo.
Ma su questo aspetto gli irriducibili colpevolisti, in particolare Stefano Zurlo e Piero Colaprico, intervenuti nel programma di Rete4, hanno tenuto a sottolineare che in realtà Cedrangolo non sarebbe stato così convinto delle sue argomentazioni, avendo anche accolto il ricorso della Procura generale di Milano, la quale chiedeva 30 anni di pena per Alberto Stasi.
Una presa di posizione, a mio modesto parere, del tutto fuorviante e che tende a sminuire la coraggiosa requisitoria espressa dall’illustre magistrato campano in quel fatidico 12 dicembre 2015.
In realtà, esattamente in punta di diritto, Cedrangolo, per sintetizzare, formulò il seguente ragionamento: non siamo in grado di stabilire se l’imputato sia colpevole, ciò per la sostanziale mancanza di elementi a suo carico. Tuttavia, nel caso i giudici decidessero di confermare la condanna – a cui il sostituto procuratore generale non crede affatto – sarebbe corretto infliggergli una pena più adeguata per l’efferato crimine, ovvero 30 anni.
Tant’è che, rigettando anche il ricorso della citata Procura generale di Milano, i giudici della Cassazione realizzarono il compromesso, se così lo vogliamo definire, della condanna a 16 anni di carcere. Un compromesso che fu chiaramente colto da buona parte della stampa che all’epoca lo sottolineò con il celebre motto: «Poca prova, poca pena».
Claudio Romiti, 22 luglio 2026
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