Prima la Sharia, poi il diritto italiano. Perché, nel meccanismo descritto dalla Camera Arbitrale Islamica Italiana, le nostre leggi vengono richiamate per le questioni che i precetti islamici lasciano scoperte. Una scelta che merita ben più di una scrollata di spalle. A Padova prende forma un modello di arbitrato che porta la religione dentro i procedimenti e le decisioni, assegnandole un ruolo centrale. Il punto è tutto qui: la libertà religiosa è garantita, ma non può diventare il lasciapassare per aggirare le garanzie dell’ordinamento. E il richiamo al diritto italiano come soluzione residuale impone di chiarire come quelle garanzie saranno rispettate.
Come riportato sul sito internet, la Camera ha sede in via Armistizio 13. Lo Statuto la definisce un’associazione non riconosciuta, costituita secondo gli articoli 36 e seguenti del Codice civile, senza fini di lucro. L’obiettivo dichiarato è “promuovere la cultura dell’arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie all’interno della comunità islamica italiana”. Per perseguirlo, l’organismo prevede di elaborare regolamenti, organizzare conferenze e pubblicare contributi scientifici. È però nella disciplina degli arbitrati che emerge il significato concreto dell’iniziativa.
Il regolamento denomina l’organo giudicante “Tribunale Sciaraitico”. L’articolo 3 stabilisce che, nelle decisioni secondo diritto, si applichino i precetti della Sharia comuni alle nazioni islamiche. Se le parti condividono la cittadinanza di uno Stato che incorpora la Sharia nel proprio ordinamento, il riferimento diventa l’interpretazione adottata in quel Paese. Quindi la precisazione decisiva: “Per le situazioni e le questioni non regolate dalla Sharia, si applica il diritto italiano”.
La formulazione attribuisce dunque alla legge italiana una funzione integrativa rispetto alle regole religiose richiamate per decidere la controversia. È su questa impostazione che si concentra il nodo dell’iniziativa: il rapporto tra l’autonomia delle parti, che scelgono l’arbitrato, e le garanzie che l’ordinamento assicura indipendentemente dall’appartenenza religiosa. Presentare il diritto italiano come riferimento per ciò che la Sharia non disciplina non basta, infatti, a chiarire come saranno affrontati gli eventuali contrasti tra le due discipline.
L’impronta religiosa riguarda anche il percorso verso la decisione. Il procedimento si ispira ai canoni processuali sciaraitici. Nelle pronunce secondo equità, obbligatorie sotto i 5.000 euro, restano di riferimento i principi della Sharia. Le decisioni possono inoltre richiamare precedenti di corti sciaraitiche e contenere formule liturgiche. Il regolamento fa comunque salve le norme inderogabili e prescrive contraddittorio e parità di trattamento.
Un altro passaggio delicato riguarda ciò che accade dopo la decisione. L’articolo 30 consente, su istanza di parte e previa autorizzazione, di trasmetterla alle associazioni islamiche del territorio del soccombente e di pubblicarla a sue spese. La controversia potrebbe così avere una ricaduta nei rapporti con la comunità. È un possibile effetto della previsione, non la prova che siano già avvenute pressioni: ma rende rilevante la questione della riservatezza e della tutela di chi perde la causa.
Per comprendere la portata del progetto occorre tenere fermo il confine giuridico. L’arbitrato è uno strumento previsto dalla legislazione italiana, attraverso il quale le parti affidano una controversia ad arbitri. L’articolo 806 del codice di procedura civile esclude però le controversie aventi a oggetto diritti indisponibili, facendo salvi gli ulteriori divieti di legge. La scelta privata degli arbitri non attribuisce quindi una competenza illimitata su qualsiasi materia.
Anche nell’organizzazione della Camera emerge una questione di garanzie. Il Collegio giurisdizionale interno, distinto dagli arbitri delle singole controversie, deve vigilare sull’osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione. Decide inoltre sulle controversie associative, comprese quelle sulla validità delle delibere. I suoi componenti devono essere indipendenti e imparziali e, di regola, non possono ricoprire altre cariche nell’associazione.
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Per i fondatori del primo Collegio, tuttavia, lo Statuto introduce una deroga: possono cumulare l’incarico con altre cariche associative. Una sovrapposizione tra amministrazione e controllo che merita attenzione proprio per le funzioni affidate all’organo. L’adesione comporta inoltre l’accettazione dell’arbitrato per le controversie interne indicate nello Statuto.
Il punto da chiarire resta quindi molto concreto: come verrà garantito, nelle decisioni, il rispetto dei limiti dell’ordinamento italiano quando il criterio di riferimento dichiarato è religioso. I documenti descrivono un progetto e le sue regole. Non documentano ancora, da soli, come questi nodi siano stati risolti nei casi effettivamente trattati.
Massimo Balsamo, 7 ottobre 2026
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