Mentre i partiti politici s’interrogano periodicamente, seppur con discontinuità, sulla necessità di ampliare i criteri per il riconoscimento della cittadinanza italiana, davanti alla Corte costituzionale si è consumato, qualche giorno addietro, un capitolo davvero interessante dell’intera faccenda.
Eccesso di Ius Sanguinis
Fino a qualche mese fa nel nostro Paese era in vigore una norma di legge secondo la quale ogni individuo nato da italiano acquisiva automaticamente la cittadinanza italiana e ciò anche se il genitore fosse cittadino di un Paese straniero e nonostante non avesse mai messo piede nel Bel Paese per viverci anche solo per pochi mesi.
È accaduto, così, che negli ultimi anni numerosi cittadini di altri Stati – brasiliani e uruguaiani in prevalenza – hanno fatto richiesta del riconoscimento della cittadinanza italiana rivendicando la discendenza diretta da soggetti nati in Italia nella seconda metà del 1800.
Coloro che sono nati in Italia nell’800 erano evidentemente italiani; i loro successori, seppur emigrati all’estero e mai più rientrati nel Paese, hanno acquistato la cittadinanza italiana perché ciascuno è stato figlio di cittadino italiano, in una successione di generazioni ciascuna delle quali sarebbe italiana in virtù della italianità della precedente, senza alcun limite temporale e senza necessità di dimostrare alcun legame con il Paese.
La conseguenza diretta di tale meccanismo porterebbe alla necessità di riconoscere la cittadinanza italiana a coloro che non hanno mai avuto alcun legame con il nostro Paese
ma possono vantare un ascendente che due secoli addietro è nato in Italia.
Alcuni Tribunali di primo grado hanno fatto notare come questo criterio di riconoscimento della cittadinanza italiana sarebbe irragionevole e in contrasto con numerose norme della
Carta costituzionale. Verrebbe alterata, innanzitutto, la nozione di popolo perché si riconoscerebbe la cittadinanza – e quindi diritti politici e sociali – a soggetti che non hanno mai avuto alcun legame con la comunità nazionale alla quale pretendono adesso di aderire per sfruttare evidenti vantaggi giuridici ed economici.
Seguendo il criterio della cittadinanza iure sanguinis – è cittadino italiano chiunque sia nato da cittadino italiano – vi sarebbe oggi nel mondo un numero di italiani persino superiore a quello che risiede stabilmente nel Paese; ciò perché le decine di milioni di italiani che hanno lasciato il Paese fra le seconda metà dell’ottocento e la prima metà del secolo scorso hanno dato alla luce altrettante decine di milioni di discendenti sparsi per il mondo e che l’Italia l’avranno vista solo sulla carta geografica, in televisione o per qualche giorno di vacanza.
La pronuncia della Corte e il decreto
La Corte costituzionale ha dovuto pronunciarsi, dunque, sulla legittimità della predetta norma che attribuisce la cittadinanza iure sanguinis, non prima però di avere dato atto che con un decreto legge del marzo 2025 Governo e Parlamento hanno modificato l’automatismo dello iure sanguinis per coloro che sono titolari di altra cittadinanza e che non hanno mai vissuto in Italia.
La pronuncia della Consulta si è rilevata un nulla di fatto e ciò per una questione strettamente tecnica che attiene alle modalità con le quali si effettua il giudizio di costituzionalità. La Corte non ha potuto cassare la norma contestata perché le alternative che si aprirebbero dopo la declaratoria di incostituzionalità sarebbero troppo ampie e diversificate e, per questo motivo, la loro selezione spetterebbe esclusivamente al legislatore.
Nonostante l’esito, il giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi, però, potrebbe rimettere al centro del dibattito questioni cruciali che troppo spesso sono poste volutamente nel dimenticatoio ma che hanno una rilevanza di non poco conto.
Il senso della cittadinanza oggi
Cosa vuol dire oggi essere cittadino di uno Stato? Da cosa è rappresentato l’insieme delle qualità che rendono un soggetto meritevole della cittadinanza? La comunità nazionale
deve ancora oggi riconoscersi attraverso una identità storica, culturale, etnica e linguistica o è sufficiente l’accettazione dei valori sanciti dagli ordinamenti giuridici nelle carte costituzionali?
E ancora. Quali sono i confini della solidarietà all’interno di una comunità statale? Abbiamo obblighi di solidarietà più stringenti nei confronti dei concittadini di quanti ne abbiamo nei riguardi di coloro che cittadini non sono? Quali sarebbero le ragioni di tali differenziazioni? Come definire i contorni della comunità dotata di diritti politici e quindi del diritto di contribuire alle decisioni collettive e all’esercizio della sovranità? La cittadinanza europea ha definitivamente destrutturato il senso dell’appartenenza alle singole comunità nazionali? La cultura dei diritti umani ha reso vana ogni ricerca di definizione della cittadinanza?
Insomma: ha ancora senso parlare di cittadinanza e, se sì, qual è il vero significato del termine?
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