Ciao Nicola, a luglio ti avevo raccontato il mio calvario con uno sfratto. Oggi ti aggiorno sull’assurda piega che ha preso la vicenda.
Il giudice responsabile dei giudici esecutivi ha emesso una ordinanza di sospensione del ricorso del conduttore, che aveva ottenuto dallo stesso ufficio una proroga al 30 gennaio 2026 senza convocare le parti. Uno dei punti cardine dell’ordinanza di sospensione è proprio la mancanza del contraddittorio, come peraltro evidenziato nel ns controricorso.
Il problema è che ha incanalato il procedimento negli art. 617-618 del c.p.c. perciò il locatore deve iscrivere a ruolo causa di merito relativa al ricorso di giugno presentato dal conduttore.
Art. 618 c.p.c.: “Se la parte interessata [locatore, NdR] non introduce il giudizio di merito nel termine fissato, l’opposizione si intende improcedibile e cessano gli effetti della sospensione.”
Secondo te, se il ricorso del conduttore non era corretto (no convocazione delle parti e assenza di documentazione prevista dalla legge, come scrive il giudice esecutivo) è il locatore che deve attivarsi x una causa di merito o il conduttore che lo ha presentato?
Per capire meglio, ho chiesto aiuto anche all’AI: “Il Giudice, forse per ragioni di prassi, ha trattato il vizio di contraddittorio come un vizio dell’atto esecutivo, anziché come un errore procedurale da correggere nel procedimento del conduttore. Così facendo ha innescato l’art. 617 c.p.c. — che ribalta l’onere sul locatore.
Se invece avesse riqualificato l’istanza del conduttore (e non l’opposizione del locatore), l’onere di procedere nel merito sarebbe stato in capo al conduttore, che aveva chiesto la proroga e doveva provare di averne diritto.” Guarda caso ha preso una decisione che favorisce il conduttore: pura casualità, sicuramente…
Riassumendo: la sospensione del ricorso del conduttore riattiva la procedura esecutiva, ma solo se il locatore iscrive a ruolo il giudizio di merito sul ricorso presentato in giugno dal conduttore e accolto da un giudice esecutivo, che ora è stato sospeso dall’ordinanza emessa dal responsabile dei giudici esecutivi.
Se ciò non avviene nei termini indicati, viene a meno la sospensione del provvedimento, che quindi torna ad avere validità e blocca la procedura esecutiva fino al 30 gennaio. Della serie: locatore cornuto e mazziato. Unica nota positiva è che continua a pagare il canone mensile, altrimenti credo si potrebbe applicare il nuovo decreto sicurezza sulle occupazioni.
Conclusioni: votiamo sì al referendum sulla giustizia, la magistratura deve tornare nel sul alveo costituzionale. Sarà un percorso lungo, tortuoso e pieno di ostacoli, ma con la riforma si inverte una tendenza pericolosa.
Diversamente arriveremo alla Repubblica delle Toghe.
Alla prossima puntata…
lettera firmata
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Immagine creata tramite DELL-E di Open AI


