Economia

LA NOVITÀ

Fondi pensione, dal 1° luglio cambia tutto

Più capitale prelevabile, nuove modalità di erogazione e vincoli irreversibili da conoscere. Ecco le novità

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Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore le nuove regole sulla previdenza complementare, con una riforma destinata a incidere sulle scelte di milioni di lavoratori iscritti ai fondi pensione. Dopo la legge di Bilancio 2026, la Covip ha pubblicato le linee guida operative che definiscono nel dettaglio il nuovo sistema delle prestazioni pensionistiche complementari.

La novità più evidente riguarda la maggiore libertà nella liquidazione del capitale, accompagnata però da una serie di vincoli che, una volta effettuata la scelta, non consentono di tornare indietro. Un cambiamento che amplia le possibilità a disposizione dei risparmiatori, ma richiede anche maggiore consapevolezza.

Sale al 60% il capitale che può essere ritirato subito

Fino a oggi chi raggiungeva la pensione poteva ottenere in un’unica soluzione al massimo il 50% della posizione maturata nel fondo pensione. La parte restante doveva essere trasformata in una rendita vitalizia, salvo limitate eccezioni previste dalla normativa.

Dal 1° luglio, invece, il limite sale al 60%. Il restante 40% dovrà continuare a finanziare una prestazione pensionistica, ma con modalità molto più flessibili rispetto al passato.

Si tratta di una modifica che consente a molti pensionati di disporre immediatamente di una quota maggiore dei propri risparmi, ad esempio per estinguere un mutuo, sostenere spese familiari o gestire autonomamente il patrimonio accumulato.

Tre nuove modalità di erogazione

La vera innovazione introdotta dalla riforma riguarda la gestione della quota che rimane investita nel fondo pensione. Le nuove prestazioni saranno amministrate direttamente dal fondo, senza il passaggio obbligatorio attraverso una compagnia assicurativa.

La prima possibilità è la rendita a durata definita, che viene corrisposta per un periodo prestabilito calcolato sulla speranza di vita. L’importo delle rate non sarà fisso, ma varierà in funzione dell’andamento degli investimenti. Se il beneficiario dovesse morire prima della conclusione del periodo previsto, il capitale residuo sarà trasferito agli eredi o ai beneficiari designati.

La seconda opzione consiste nei prelievi liberamente determinabili. Il pensionato potrà scegliere quando e quanto prelevare, entro i limiti fissati dalla normativa. Durante l’ultimo anno del piano, tuttavia, il vincolo decade e diventa possibile ritirare l’intero capitale residuo.

La terza soluzione è l’erogazione frazionata, che permette di rateizzare il patrimonio per un periodo liberamente scelto, purché non inferiore a cinque anni. Anche in questo caso gli importi potranno aumentare o diminuire nel tempo in base ai rendimenti finanziari del fondo.

I vincoli che non possono essere revocati

Se da un lato aumenta la libertà nella gestione del patrimonio previdenziale, dall’altro la riforma introduce regole particolarmente rigide. Le tre modalità di erogazione sono infatti alternative tra loro e una volta avviata una di esse non sarà più possibile modificarla scegliendone un’altra. L’unica eccezione prevista consente di convertire il capitale residuo in una rendita vitalizia tradizionale.

Inoltre, con l’avvio della prestazione pensionistica termina definitivamente la fase di accumulo. Non sarà quindi più possibile effettuare nuovi versamenti, trasferire la propria posizione presso un altro fondo pensione né richiedere anticipazioni o riscatti previsti durante la fase di accumulo.

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Confermato il vantaggio fiscale

Le nuove prestazioni rientrano a tutti gli effetti tra le prestazioni pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo n. 252 del 2005. Questo consente di mantenere il regime fiscale agevolato previsto per la previdenza complementare.

L’aliquota resta pari al 15%, con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino a raggiungere il minimo del 9% dopo almeno 35 anni di iscrizione.

Cambiano anche Tfr e trasferimenti tra fondi

Le novità non riguardano soltanto le modalità di erogazione delle prestazioni. Dal 1° luglio entrano infatti in vigore anche modifiche che interessano la gestione del Tfr e dei fondi pensione.

Intervistato da Adnkronos/Labitalia, il giuslavorista Vincenzo Ferrante, professore ordinario dell’Università Cattolica di Milano, spiega che la legge introduce diverse modifiche, alcune tecniche e altre con effetti più concreti per lavoratori e imprese. Tra le principali novità figura la riduzione del termine previsto per opporsi al conferimento del Tfr tramite silenzio-assenso, che passa da sei mesi a sessanta giorni. Ferrante osserva inoltre che le nuove modalità di erogazione “rendono meno evidente la finalità previdenziale di questi accantonamenti, avvicinandoli ad un risparmio a lungo termine”.

Portabilità dei fondi e confronto ancora aperto

Uno dei punti più discussi riguarda il trasferimento della posizione individuale tra fondi pensione. Come ricorda Ferrante, la normativa prevede che il lavoratore possa trasferire la propria posizione maturata dopo due anni di iscrizione. La novità introdotta dalla legge stabilisce che, in caso di trasferimento, il lavoratore abbia diritto anche al versamento del Tfr maturando e dell’eventuale contributo del datore di lavoro verso il nuovo fondo scelto.

Secondo il giuslavorista, “in questo modo molte imprese italiane finirebbero per finanziare non i fondi collettivi, ma le imprese di assicurazioni e le banche”. Proprio per questo motivo l’entrata in vigore della disposizione è stata rinviata al 31 ottobre 2026.

Le critiche di imprese e sindacati

Sulla portabilità dei contributi si è registrata una rara convergenza tra organizzazioni imprenditoriali e sindacati. Ferrante ricorda infatti che “con un avviso comune, sottoscritto a fine maggio da tutte le organizzazioni imprenditoriali e da Cgil, Cisl e Uil, si ritiene che questa norma sia illegittima, perché modifica le pattuizioni intervenute al tavolo della contrattazione collettiva”, chiedendone di fatto la revisione insieme a una modifica del nuovo regime sanzionatorio previsto per gli amministratori dei fondi.

Secondo il docente, qualora il governo decidesse di confermare la riforma, “si potrebbe aprire uno scontro su una materia che, invece, ha trovato da anni una sua sistemazione”, con una possibile competizione tra fondi negoziali e operatori privati per attrarre nuove adesioni. Sul piano pratico, conclude Ferrante, la principale novità immediatamente disponibile per i lavoratori resta la possibilità di scegliere, in alternativa alla rendita vitalizia, un assegno temporaneo reversibile, ampliando così le opzioni di utilizzo del capitale accumulato nella previdenza complementare.

Enrico Foscarini, 28 giugno 2026

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