La Commissione Europea interviene sul caos dei voli cancellati e lo fa con una posizione destinata ad avere conseguenze concrete per milioni di passeggeri. Bruxelles ha infatti chiarito che l’aumento del prezzo del cherosene non può essere considerato una “circostanza eccezionale” utile a evitare gli indennizzi previsti dalla normativa europea.
Una precisazione che colpisce direttamente le compagnie aeree che, negli ultimi anni, hanno scaricato sui viaggiatori gli effetti dell’impennata dei costi energetici. Secondo le nuove linee guida comunitarie, le oscillazioni del mercato del carburante fanno parte del normale rischio d’impresa e non possono diventare una giustificazione per cancellare voli senza compensare i passeggeri rimasti a terra.
Quando scatta il diritto all’indennizzo
Il chiarimento riguarda soprattutto i voli cancellati meno di 14 giorni prima della partenza. In questi casi il vettore deve corrispondere una compensazione economica, salvo dimostrare che l’annullamento sia stato causato da eventi realmente straordinari e inevitabili.
La Commissione distingue in modo netto tra una reale carenza di carburante e il semplice aumento dei prezzi. Nelle linee guida si legge infatti che “la Commissione ritiene che una carenza locale di carburante che impedisca l’operatività di un volo possa essere considerata una circostanza straordinaria. Tuttavia, le cancellazioni causate da prezzi del carburante eccezionalmente elevati, a differenza delle carenze locali di carburante, non possono essere considerate come circostanze straordinarie”.
La differenza è sostanziale. Se manca fisicamente il carburante in aeroporto, il vettore può essere esentato dal pagamento. Se invece una compagnia decide di cancellare una tratta perché economicamente meno conveniente a causa del caro-energia, il diritto al risarcimento resta pienamente valido.
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Fino a 600 euro di compensazione per i passeggeri
Le nuove indicazioni rafforzano dunque le tutele previste dal Regolamento CE 261/2004. Kathrin Cois, direttore generale di RimborsoAlVolo, sottolinea che il chiarimento europeo “precisa in modo inequivocabile” il diritto dei viaggiatori a ricevere non solo assistenza e riprotezione, ma anche il risarcimento economico previsto dalla normativa.
Gli importi variano in base alla distanza del volo. Si parte da 250 euro per le tratte inferiori ai 1.500 chilometri, si sale a 400 euro per i collegamenti tra 1.500 e 3.500 chilometri e si arriva fino a 600 euro per i voli superiori ai 3.500 chilometri.
Per i consumatori si tratta di una precisazione importante perché impedisce alle compagnie di trasformare le difficoltà legate ai costi energetici in un alibi automatico per sottrarsi ai propri obblighi contrattuali.
Stop ai supplementi carburante applicati dopo l’acquisto
Le linee guida europee affrontano anche un’altra pratica sempre più contestata: i supplementi applicati dopo l’emissione del biglietto. Bruxelles chiarisce che le compagnie aeree non possono modificare unilateralmente il prezzo del volo una volta conclusa la vendita.
Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha accolto positivamente il chiarimento ricordando che gli adeguamenti carburante possono essere previsti soltanto nei pacchetti turistici gestiti dai tour operator, non nei normali voli di linea acquistati singolarmente.
Dona ha inoltre dichiarato: “Speriamo che l’Antitrust accolga la nostra richiesta di sospendere provvisoriamente questa pratica delle compagnie aeree in via d’urgenza, altrimenti il danno dei consumatori sarà irreversibile”.
Anche in presenza di una reale carenza locale di carburante, inoltre, la compagnia potrebbe comunque essere chiamata a risarcire i passeggeri qualora non abbia informato tempestivamente i viaggiatori o non abbia gestito in modo adeguato gli approvvigionamenti.
Volotea nel mirino dell’Antitrust e rischio class action
La questione è già arrivata sul tavolo dell’Antitrust italiano. Sotto osservazione c’è la compagnia spagnola Volotea, accusata di aver applicato supplementi carburante fino a 14 euro per passeggero dopo l’acquisto del biglietto.
Nel frattempo il Codacons annuncia battaglia e valuta possibili class action contro i vettori coinvolti. L’Unione europea ha infatti ribadito che le clausole che consentono aumenti di prezzo successivi all’acquisto non rispettano il Regolamento CE n. 1008/2008.
Secondo Bruxelles, eventuali condizioni flessibili dovrebbero essere indicate con assoluta trasparenza già durante la prenotazione e accettate esplicitamente dal cliente tramite meccanismi di “opt-in”. Un principio che punta a ristabilire un rapporto più chiaro tra compagnie e passeggeri, evitando che il consumatore si ritrovi a pagare costi aggiuntivi decisi unilateralmente dopo aver già concluso l’acquisto del biglietto.
Enrico Foscarini, 8 maggio 2026
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