Il Tribunale di Milano ha aggiornato le linee guida sulle spese straordinarie per i figli, introducendo importanti novità per genitori separati o divorziati. Il nuovo protocollo, sottoscritto da Corte d’appello, Tribunale, Ordine degli avvocati e Osservatorio sulla giustizia civile, chiarisce quali spese devono essere condivise anche senza accordo preventivo.
Tra queste rientrano ora:
- Il servizio di babysitter fino al termine della scuola media, se serve per coprire gli orari di lavoro dei genitori;
- Le tasse per master, corsi di specializzazione o post-universitari presso enti pubblici;
- Le spese per figli con disabilità, come cure, riabilitazione, ausili personalizzati e attività educative.
La novità sta nel fatto che non è più necessario un preventivo accordo tra i genitori separati o divorziati per sostenere questi costi, seppure uno dei due anticipi la spesa. A condizione, ovviamente, che queste rientrino nei criteri definiti dal documento ufficiale.
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Inoltre, le nuove disposizioni introducono un criterio economico chiaro: qualsiasi spesa singola superiore al 10% del reddito netto mensile di uno dei genitori deve essere ripartita secondo la percentuale concordata o stabilita dal giudice.
Per le spese che richiedono ancora condivisione preventiva resta valido il sistema del silenzio-assenso: uno dei due genitori separati o divorziati deve inviare richiesta scritta all’altro, che ha 10 giorni per opporsi motivando il rifiuto. Se non arriva risposta, il consenso si considera dato. La parte che anticipa il costo dovrà poi inviare i giustificativi entro 30 giorni; l’altro genitore ha 15 giorni per rimborsare la sua quota.
Enrico Foscarini, 23 giugno 2025
Immagine generata da AI tramite DALL·E di OpenAI


