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Internet e il diritto all’oblio, perché tutelarlo - Seconda parte

Ricordiamo anche come caposaldo l’art 27 comma 3 della Costituzione, secondo cui “Le pene […] devono tendere alla rieducazione del condannato”. È il principio della funzione rieducativa della pena. Questa, cioè, non deve avere soltanto la funzione di punire, ma anche (e soprattutto) quella di favorire il reinserimento sociale del condannato, la sua restituzione alla società civile. Ebbene, la pena non potrebbe assolvere alla funzione di restituire il condannato alla società civile se in quest’ultima rimanesse ben saldo il ricordo di quanto quel condannato ha fatto. Ricordo che sarebbe rafforzato proprio dalla riproposizione dello stesso fatto. E ciò dovrebbe valere tanto per i reati minori, quanto per quelli più efferati.

Milko Pennisi, 3 maggio 2019

 

Fake news, notizie irrilevanti, notizie vere ma vecchie, gossip inutile, tutto rimane e si viene giudicati per questo e non per quello che si è, di tutto questo parleranno a Milano il 6 maggio come nella locandina allegata:

Gherardo Colombo, ex magistrato

Camillo Milko Pennisi, ex consigliere comunale e socio Sulleregole

Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Umberto Ambrosoli, avvocato

Marta Staccioli, Legal counsel di Google

Introduce: Milly Moratti, presidente dell’Associazione ChiAmaMilano

Modera: l’incontro Peter Gomez

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