Cronaca

La trappola della legittima difesa: quando il cittadino deve indovinare la legge

Il paradosso dell’articolo 52 del Codice penale: chi reagisce a un’aggressione può finire sotto processo per una valutazione fatta dopo, a mente fredda

Roggero sparatoria
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Torno sulla legittima difesa perché, manco a farlo apposta, il caso-Fakir ci offre esattamente una circostanza da me ipotizzata nel mio precedente articolo. Fatemela prender larga.

Il Codice della strada è abbastanza preciso nell’enunciare le responsabilità e offre un codice di comportamento chiaro e pressoché inequivocabile. Per esempio, ci dice le regole di comportamento nel sorpasso, che non va eseguito se è espressamente vietato, se si supera una linea a terra continua, se chi vi segue sta sorpassandovi, se la corsia del senso opposto di marcia che occuperemmo fosse impegnata da auto in arrivo, se si è in prossimità di un incrocio, in curva, e via di questo passo. In caso di incidente, la responsabilità è facilmente deducibile; e in caso di non incidente la polizia può sanzionare se non sono rispettate precise regole, tipo quelle dette.

Cosa direste se, invece, la regola fosse: «Il sorpasso è lecito sempre che sia eseguito con prudenza»? In caso di incidente, sarà poi il giudice a stabilire se avrete o no agito con prudenza. Se la domanda vi suscita ilarità, sappiate che il codice penale dovrebbe suscitare la stessa ilarità, almeno in ordine alla legittima difesa. L’articolo 52 c.p., infatti, concede a tutti noi di poterci difendere «sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa».

Chiarisce il Brocardi: «In merito alla valutazione della proporzionalità tra difesa e offesa, devono considerarsi sia il rapporto tra mezzi difensivi e mezzi offensivi, sia la relazione tra male minacciato e male inflitto. La proporzionalità sarà presente in quei casi in cui il male provocato dall’aggredito risulta essere comparabilmente tollerabile a quello subito e dovrà essere valutata attraverso un giudizio ex ante». Insomma, sarà poi il giudice a stabilire se la vostra difesa sarà stata proporzionata all’offesa. Da un punto di vista prescrittivo, la cosa è identica alla richiesta di «prudenza» nel sorpasso, vaghezza nella quale il Codice della strada si guarda bene dall’inciampare.

Insomma, l’art. 52 c.p. contiene un baco sostanziale di logica: chiede al cittadino costretto a difendersi di comportarsi in un modo che solo un giudice, per giunta col senno di poi e seduto comodo nel proprio ufficio, può stabilire se sia stato osservato o no. Questa circostanza è sufficiente a pretendere che le parole «sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa» siano cancellate da quell’articolo. Sarà cura dei giuristi uniformare gli altri articoli.

Non credo di aver scoperto, io, alcun baco: non è possibile che insigni giuristi non se ne siano accorti, tanto più che si son curati che il Codice della strada fosse senza quel baco. Quindi la questione è politica e, credo io, se vuole prendere il sopravvento e togliere al giudice un gravoso onere – che, magari, per qualche giudice può essere sentito come un comodo potere – la politica dovrebbe riflettere sull’opportunità di cancellare quelle parole.

Il chiarimento del Brocardi solleva però un secondo problema. Affinché ci sia proporzionalità è necessario considerare il rapporto non solo «tra mezzi difensivi e offensivi»: per dire, se l’aggressore non è armato e usa solo le mani non puoi usargli contro la pistola. Bisogna considerare anche il rapporto tra «male inflitto dall’aggredito e male minacciato»: se in una colluttazione l’aggressore muore (per esempio perché cade e batte la testa), il male inflitto è superiore a quello minacciato, posto che l’aggressore, disarmato, non minaccia la morte all’aggredito.

Il recente tragico caso del signor Fakir torna a fagiolo a illustrare il secondo problema. L’uomo è pericoloso, essendosi già scagliato contro un’auto di passaggio. S’è saputo che era disarmato, ma chi deve affrontarlo non può saperlo. I poliziotti devono metterlo in condizioni di non nuocere, né ad altri né a sé stesso, e non possono farlo se non usando la forza, visto che Fakir non rispondeva alle intimazioni verbali.

Secondo le nostre regole, visto che Fakir non appare armato, i poliziotti potrebbero estrarre la pistola per essere più “convincenti” ai fini della resa ma, senza la resa, difficilmente potrebbero usarla, visto che Fakir appare disarmato. E infatti i poliziotti affrontano l’uomo ingaggiando un corpo a corpo. È la difesa proporzionata allo scopo di immobilizzare Fakir? I poliziotti sono tre contro uno, quindi la risposta sembrerebbe no. Ma nessuna difesa lo sarà mai se vuole avere il sopravvento. Quasi sicuramente nessun giudice contesterebbe la sproporzione, direte. Purtroppo non è così e dipende dall’esito. Siccome l’esito sarà fatale, ecco che tutto si rimetterà alla valutazione del giudice.

Qui interessa non tanto continuare col caso Fakir, quanto evidenziare, di nuovo, l’incongruenza della norma scritta nell’art. 52 c.p., ove, a parità di comportamento dell’aggredito che si difende, questo può essere rinviato a giudizio o no a seconda di un esito che non dipende da lui. Infatti, in una colluttazione tutto può accadere: se un aggredito mena fendenti a un aggressore che mena fendenti, può accadere che un fendente dell’aggredito possa far cadere l’aggressore, il quale batte la testa e muore. Non c’è dubbio che l’aggredito sarà accusato di omicidio, finché l’art. 52 rimane quel che è. Naturalmente, se la cosa càpita all’aggredito, sarebbe l’aggressore a essere accusato d’omicidio. Tutto a posto? No. Perché la legge mette i due – criminale e vittima – sullo stesso piano.

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È invece necessario che si conceda alla vittima il diritto di presumere il peggio per sé (nell’esempio, essere colpito con un pugno, cadere, battere la testa e morire): contro un energumeno che aggredisce con le nude mani, se la vittima ha una pistola deve avere il diritto di usarla. Un aggredito che in qualche modo causa la morte dell’aggressore non deve essere perseguito perché avrebbe potuto essere egli il morto. L’unico che può valutare la desiderata proporzionalità è solo l’aggredito.

Le valutazioni eseguite standosene comodamente seduti in poltrona guardando le cose col senno di poi non possono avere alcun valore perché di senno non c’è neanche l’ombra, prima, al momento dei fatti. Al momento dei fatti c’è solo la paura di soccombere a ignote intenzioni del malintenzionato.

In definitiva, finché non si cancellano nell’art. 52 c.p. le parole «sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa», resteremo un Paese barbaro, ove i violenti sono protetti e le vittime non avranno alcun modo di difendersi.

Franco Battaglia

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