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Sgombero “lampo” di case occupate: come funziona? Tutto bene, ma…

Tre annotazioni sulla nuova norma contenuta nel dl Sicurezza approvato dal governo. Ecco la nuova procedura per cacciare gli abusivi

meloni polizia © BreizAtao tramite Canva.com

Il decreto-legge Sicurezza approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri riprende, come noto, i contenuti del disegno di legge in materia che era stato approvato dalla Camera nel settembre del 2024 e che in Senato era fermo da tempo nelle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia.

Fra le norme trasfuse nel nuovo provvedimento vi è quella che riguarda le occupazioni abusive di immobili. In particolare, si legge nel comunicato diffuso dal Governo al termine della riunione a Palazzo Chigi: “Si introduce una nuova fattispecie di reato finalizzata al contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive di immobili. È prevista la procedibilità d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, o su immobili pubblici o a destinazione pubblica. Nel caso di occupazione di abitazioni, la pena sarà la reclusione da due a sette anni e si prevede una procedura volta ad accelerare la liberazione dell’immobile occupato qualora lo stesso risulti unica abitazione del denunciante”.

Andiamo con ordine. Anzitutto il nuovo reato (art. 634-bis del codice penale – Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui):

“Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.

Non è punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.

Il delitto è punito a querela della persona offesa.

Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità”.

Un nuovo reato, quindi, che si aggiunge a quello col quale sinora sono state perseguite (quando lo sono state…) le occupazioni abusive di immobili, quello previsto dall’articolo 633 del codice penale (Invasione di terreni o edifici):

“Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni della multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata”.

Dunque, una pena maggiore (da due a sette anni di reclusione, rispetto agli uno-tre anni dell’attuale art. 633) e una più precisa focalizzazione della condotta illecita. Spiegava la relazione di accompagnamento al disegno di legge presentato in Parlamento: “Con tale misura, si potenziano gli strumenti di contrasto delle occupazioni abusive degli immobili previsti dal quadro normativo vigente, secondo il quale, infatti, il fenomeno delle predette occupazioni si configura quale illecito civile (che obbliga l’autore alla restituzione e al risarcimento del danno) oltre che come reato, punibile – ai sensi dell’articolo 633 del codice penale – con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Un intervento utile, quello sulla fattispecie di reato e sulla sanzione, ma che sarebbe stato monco se non ci si si fosse occupati anche degli aspetti procedurali. Cosa che il decreto-legge, così come prima il disegno di legge, ha fatto, anche se con un intervento che potrebbe essere migliorato nel corso dell’esame parlamentare.

Il provvedimento provvede infatti a legare al nuovo reato una specifica e apposita azione di tutela, introducendo nel codice di procedura penale una procedura volta alla reintegrazione nel possesso dell’immobile oggetto di occupazione arbitraria ai sensi del nuovo articolo 634-bis del codice penale. In particolare, si prevede, con l’introduzione del nuovo articolo 321-bis del codice di procedura penale, che il giudice competente – su richiesta del pubblico ministero – disponga con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell’immobile, disponendo altresì che nella fase antecedente all’esercizio dell’azione penale provveda il giudice per le indagini preliminari.

Ma il Governo fa un passo in più, codificando una procedura accelerata nel caso in cui l’immobile occupato sia “l’unica abitazione effettiva del denunciante”. In questa situazione, infatti, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono la denuncia, espletati i primi accertamenti tesi a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano – “senza ritardo” – presso l’immobile del quale il denunciante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le consuete attività di polizia giudiziaria. Qualora dovessero sussistere fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, gli ufficiali di polizia giudiziaria ordinano all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso. In caso di diniego all’accesso, resistenza, rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o assenza dell’occupante, i predetti ufficiali di polizia giudiziaria, “ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione”, dispongono coattivamente il rilascio dell’immobile e reintegrano il denunciante nel possesso, previa autorizzazione del pubblico ministero. Tale autorizzazione deve essere scritta, oppure – e questo è particolarmente importante, ai fini della speditezza dell’operazione – “resa oralmente e confermata per iscritto, ovvero resa per via telematica”. Seguono, poi, ulteriori attività giudiziarie.

La novità più importante delle nuove norme in materia di occupazione abusiva di immobili è – più che l’aumento delle pene disposto attraverso la creazione del nuovo reato – proprio quella dell’individuazione di una procedura accelerata che consente alle forze di polizia di fare ciò che ogni cittadino si aspetta, ma che sulla base delle leggi attuali non accade: restituire ai proprietari ciò che viene loro rubato.

Tre osservazioni, al proposito.

La prima. Nessuno si illude che da domani le cose cambieranno come avviene nelle favole quando appare la bacchetta magica. Chi non è nato ieri sa bene che tra il dire il fare – tra la norma scritta e la sua attuazione – nel proverbio c’è di mezzo il mare e quando si parla di case ci sono mille fattori e altrettante persone: esigenze di ordine pubblico, questioni sociali, sindaci e assessori in cerca di visibilità, istinti demagogici, burocrazia, inefficienze. Ma se non ci sono neanche le norme, la situazione è certamente peggiore.

La seconda. Se si hanno a cuore i diritti dei proprietari e il rispetto delle leggi, non vi è motivo per limitare la nuova procedura accelerata di liberazione degli immobili al caso di “unica abitazione effettiva” della vittima del reato. Fare figli e figliastri non è mai opportuno, tantomeno quando si parla di violazioni così gravi.

La terza. Il decreto sicurezza si occupa delle occupazioni di immobili frutto di violenza o inganno, non di quelle che conseguono al mancato rispetto dei termini dei contratti di locazione. Anche per gli affitti, però, occorre intervenire. Come in troppi purtroppo non comprendono, o fingono di non comprendere, dare agli sfratti tempi certi e rapidi significa sì, in prima battuta, tutelare i diritti dei proprietari, ma allo stesso tempo vuol dire dare loro maggiore fiducia e – di conseguenza – estendere il mercato della locazione, calmierare i canoni e favorire l’accesso alla casa da parte di chi ha necessità.

Giorgio Spaziani Testa, 9 aprile 2025

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