La storia della “famiglia nel bosco” continua a interrogare l’opinione pubblica. Tre bambini allontanati, una madre separata dai figli, trasferimenti improvvisi da una comunità all’altra, perizie psicologiche ancora in corso. Tutto definito “temporaneo”, eppure la situazione va avanti da oltre sei mesi.
Una vicenda che, al di là delle scelte del Tribunale per i Minorenni, solleva una domanda più ampia: sono state rispettate le garanzie previste dal diritto italiano, europeo e internazionale? Nel linguaggio dei tribunali minorili, il termine “temporaneo” non significa “breve”, significa che la misura:
• non è definitiva
• deve essere rivalutata
• può essere modificata
Nella pratica, però, tra perizie, relazioni dei servizi sociali, udienze e ritardi strutturali, una misura “temporanea” può durare mesi. E quando i bambini vengono allontanati, la situazione tende a cristallizzarsi: riportarli a casa richiede più prove di quante ne siano servite per allontanarli.
È un paradosso noto agli esperti, ma spesso invisibile alle famiglie coinvolte. Il diritto europeo all’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) dice che: la vita familiare è un bene primario. Stabilisce che lo Stato può interferire nella vita familiare “solo se strettamente necessario”.
La Corte di Strasburgo ha condannato più volte gli Stati quando:
• l’allontanamento non era l’ultima risorsa;
• non veniva favorito il ricongiungimento;
• i genitori non erano stati ascoltati;
• le misure erano sproporzionate.
Elementi che, nel caso della famiglia nel bosco, molti osservatori ritengono meritevoli di approfondimento. Altri due articolo della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sono: l’Art. 7 – Rispetto della vita privata e familiare e l’Art. 24 Diritto del minore a mantenere relazioni personali con i genitori.
La Carta sottolinea che l’interesse del minore non coincide automaticamente con l’allontanamento. Anche la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia, ratificata dall’Italia, è vincolante. L’Art. 9 cita: il minore non può essere separato dai genitori contro la loro volontà, salvo casi eccezionali; l’Art. 12 Il minore ha diritto di essere ascoltato; l’Art. 18 i genitori sono i primi responsabili del benessere del bambino e l’Art. 20 l’allontanamento è l’ultima risorsa.
Principi che impongono una domanda: la separazione madre-figli era davvero inevitabile? E’ lecito chiedersi perché nessuno ha ancora invocato queste norme nonostante la forza di questi strumenti?
Forse le ragioni sono molteplici, come ad esempio:
• i rimedi interni non sono ancora esauriti;
• non tutti gli avvocati hanno competenze in diritto europeo;
• le decisioni sono arrivate in modo improvviso;
• le famiglie spesso non conoscono i propri diritti;
• le istituzioni non richiamano spontaneamente norme che limitano il loro potere.
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Ad ogni modo due figure spiccano nel nostro diritto: il Ministro della Giustizia, che però non può intervenire nel merito, ma può: chiedere ispezioni, sollecitare chiarimenti e accendere un faro politico ed il Garante per l’Infanzia che ha un ruolo più diretto: può chiedere informazioni dettagliate, verificare la proporzionalità delle misure, sollecitare una revisione e intervenire pubblicamente.
E quando il Garante si muove, spesso i tempi si accorciano. La vicenda della famiglia nel bosco mette in luce un nodo irrisolto del sistema minorile italiano: come conciliare la tutela dei minori con il rispetto della vita familiare.
Le norme europee e ONU sono chiare: la separazione è l’ultima opzione, non la prima. E lo Stato deve sempre lavorare per favorire il ricongiungimento.
Dopo sei mesi di misure “temporanee”, la domanda non è più solo giuridica, ma umana: quanto può durare un’attesa così, per dei bambini?
Ezio Pozzati, 8 marzo 2026
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