Economia

Riformare gli ordini professionali? No, è tempo di abolirli

Il Senato consolida 15 corporazioni professionali. La vera modernizzazione consiste invece nel restituire lavoro, scelta e responsabilità agli individui

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Con 81 voti favorevoli, nessun contrario e 50 astensioni, il Senato ha approvato il disegno di legge delega n. 1663 per la riforma di quindici ordinamenti professionali. Il testo passa ora alla Camera e promette modernizzazione e tutela dell’interesse pubblico.

In realtà non apre il mercato: conferma gli ordini come enti pubblici non economici, delimita attività riservate, protegge i titoli. In buona sostanza, è una riforma soltanto nel senso burocratico della parola: modifica regole e procedure affinché nulla cambi nel principio fondamentale.

Un cittadino, pur avendo studiato e trovato un cliente disposto a fidarsi di lui, non può esercitare senza entrare nel recinto costruito dalla legge e amministrato, almeno in parte, dai suoi futuri concorrenti. Non basta saper fare: occorre essere ammessi a un corpo pubblico.

Incompatibili con la libertà

Gli ordini amano presentarsi come istituzioni moderne nate per proteggere gli utenti. Le loro radici remote sono invece nelle corporazioni di arti e mestieri, che nelle città medievali stabilivano chi potesse entrare nel mestiere, dettavano le condizioni di esercizio e controllavano il mercato. Le corporazioni governavano l’accesso e difendevano gli appartenenti dalla concorrenza.

Tanto sino alla legge Le Chapelier del 1791, che in Francia ha abolito le corporazioni e le associazioni di mestiere. Quella scelta risentiva anche di una diffidenza verso la libera associazione, certamente estranea a un’autentica visione liberale. Affermava, tuttavia, un principio che conserva intatta la propria validità: nessun gruppo organizzato può frapporsi tra l’individuo e il diritto di lavorare, attribuendosi il potere di autorizzare, limitare o impedire l’accesso a un’attività economica.

Le associazioni professionali sono legittime quando nascono dalla libera adesione; diventano incompatibili con la libertà quando ricevono dallo Stato un monopolio legale.

Gli ordini dal fascismo alla Repubblica

L’Italia postunitaria ha seguito ben presto la direzione opposta. Tra il 1874 e il 1910 sono stati riconosciuti gli ordini degli avvocati, dei ragionieri e dei medici; nel 1923 si sono aggiunti quelli degli ingegneri e degli architetti. Il fascismo non ha creato queste strutture, ma le ha integrate pienamente nella propria concezione corporativa della società: non individui liberi, capaci di cooperare e competere, bensì categorie organizzate, disciplinate e sorvegliate dallo Stato.

L’ordinamento forense del 1933 e l’obbligo di iscrizione introdotto nel 1938 per diverse professioni appartengono direttamente a quella stagione. Dopo la caduta del regime, la Repubblica ha ricostituito gli ordini senza eliminarne il nucleo autoritario: albo riconosciuto dalla legge, iscrizione obbligatoria, autogoverno della categoria e potere disciplinare esercitato su chiunque voglia svolgere la professione.

Il corporativismo sopravvive ancora oggi e ogni volta che lo Stato affida a una categoria il compito di regolare l’accesso al proprio mercato. Sopravvive quando chi già esercita partecipa alla selezione di chi vorrebbe esercitare; quando lo stesso organismo rappresenta gli iscritti, disciplina i concorrenti e pretende di garantire gli utenti. La corporazione moderna pubblica regolamenti, accredita corsi, impone contributi e invoca l’interesse generale. Il privilegio cambia lessico, non natura: la sostanza è identica, il mercato appartiene anzitutto agli ammessi.

Riforma e realtà

Il disegno di legge, di cui si è detto in apertura, rafforza questa logica. Le attività riservate saranno definite prendendo come base la normativa vigente; il testo attribuisce ai professionisti anche l’attività di consulenza e prescrive che nelle società professionali gli iscritti detengano almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto.

È la consueta diffidenza verso capitale, impresa e innovazione. Come se una struttura diventa meno affidabile quando raccoglie investimenti, introduce tecnologie o unisce competenze differenti. Si protegge l’indipendenza impedendo al professionista di scegliere come organizzarsi.

L’argomento decisivo è sempre la protezione del cittadino. Eppure, l’iscrizione obbligatoria non garantisce capacità o correttezza. Certifica, nel migliore dei casi, il possesso iniziale di alcuni requisiti e la permanenza formale nell’albo. Non impedisce errori, negligenze, conflitti d’interesse o disonestà.

L’Autorità garante della concorrenza ha più volte contestato tariffe e condotte degli ordini restrittive del mercato. Quando un’associazione di concorrenti riceve potestà pubbliche, la tutela della categoria tende a confondersi con quella dell’interesse generale.

La strada opposta

Un ordinamento moderno, che si ispira i principi della competizione e del merito, e guarda al mercato come procedimento in grado di scoprire chi sa far meglio, deve percorrere la strada opposta: abolire tutti gli ordini e trasformare le loro funzioni legittime in strumenti aperti e concorrenziali.

Le associazioni professionali restino, ma solo come organismi privati e volontari. Ognuna possa adottare un codice etico, certificare competenze, organizzare formazione e concedere un marchio di qualità. Nessuna possa impedire a chi non aderisce di lavorare. I clienti sceglieranno valutando esperienza, reputazione, assicurazione, certificazioni e prezzo.

Per le attività che incidono direttamente su vita, salute, libertà personale o validità di atti pubblici, lo Stato può stabilire titoli di studio, esami indipendenti, assicurazione obbligatoria e rigorose responsabilità civili e penali. L’articolo 33 della Costituzione prescrive l’esame di Stato per l’abilitazione professionale, non corporazioni obbligatorie.

L’abilitazione, ove davvero necessaria, può essere amministrata da autorità terze, senza consegnare ai concorrenti il controllo del cancello. Anche la disciplina può essere affidata a organi indipendenti e alla giurisdizione ordinaria.

La qualità nasce dalla libertà di scelta, dalla reputazione, dalla responsabilità patrimoniale e dalla possibilità di perdere clienti. La concorrenza non elimina l’errore, impedisce però che un solo organismo detenga il monopolio della certificazione. Abolire gli ordini non significa abbandonare gli utenti: significa sottrarli alla falsa sicurezza del timbro pubblico. Né equivale a svalutare le professioni: vuol dire piuttosto riconoscere che il prestigio deve essere conquistato ogni giorno, non conferito una volta per legge.

Il Senato ha scelto di rinnovare le mura della corporazione. Un Paese che volesse davvero modernizzarsi dovrebbe abbatterle. Il lavoro appartiene a chi lo svolge, il giudizio a chi acquista il servizio, la responsabilità a chi sbaglia.

Nessun ordine può vantare un diritto di proprietà su una professione. La sola riforma liberale possibile è quella che il disegno di legge non osa nominare: abolire gli albi obbligatori, eliminare le riserve non indispensabili e restituire le professioni alla società aperta.

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