Esteri

Perché il diritto internazionale è morto. E non da oggi

Il fallimento del diritto internazionale e la faticosa sopravvivenza delle sue istituzioni: debolezza intrinseca, mancanza di una autorità sovraordinata, un ambito di azione limitato

Trump bombardamento Iran Immagine generata da AI tramite DALL·E di OpenAI

Mentre forti venti di guerra soffiano sui cieli di Israele ed Iran, nella prospettiva di un improbabile – ma non escluso – allargamento del conflitto medio-orientale ecco che Davide Varì, su Il Dubbio del 17 giugno scrive: “Il diritto internazionale è morto. È morto tra le macerie di Teheran, tra i corpi martoriati di Gaza e tra i crateri di Kiev”. Parole definitive che si concretizzano in un J’accuse che non lascia scampo: “nessuno si senta escluso dalle responsabilità. Nessuno provi a dichiararsi innocente. Siamo tutti coinvolti e l’innocenza è sotto le macerie”. Se è vero che tutti siamo chiamati a correo, è doveroso interrogarsi sul perché il diritto internazionale ha fallito.

Quasi tutte le grandi scuole di pensiero nell’ambito delle relazioni internazionali hanno atteggiamenti ondivaghi verso questo tipo di diritto “positivo”. Se ciò appare evidente nel pensiero realista (peraltro il più affermato) – sia nella sottoscuola “difensiva” (Kenneth Walz), sia in quella “offensiva” (John J. Mearsheimer) che considera la politica internazionale come una lotta per il potere tra gli stati, dove la sicurezza nazionale e la sopravvivenza sono le principali preoccupazioni; ciò appare – anche se in misura di gran lunga minore – anche nell’istituzionalismo liberale (ubi societ as ibi ius) di Robert Keohane e di Joseph Nye, peraltro differenti tra di loro.

L’attore principe è lo Stato

Perché questo? Per la debolezza intrinseca delle istituzioni e, quindi, del diritto internazionale. Che piaccia o no l’attore principe delle relazioni internazionali è sempre lo “Stato”; anche chi pone l’attenzione sui “sistemi” internazionali, come centri di equilibri di potere parla solo di – strategiche o tattiche che siano – gilde di stati, con i proprio interessi, talvolta in armonia, talvolta conflittuali, con quelli di altri. La formazione di un diritto internazionale non può prescindere da questa realtà di base.

Sicuramente si potrebbe – non a torto – dire che esso serve ancora per disciplinare la vita e i rapporti fra gli Stati che costituiscono la comunità internazionale. L’applicazione rigorosa di quanto disposto dal diritto internazionale lascerebbe sottendere che la vita di relazione fra gli Stati sovrani e indipendenti si conforma a un insieme di norme di condotta vincolanti. Se non si rispettano tali regole, ci può essere il rischio che tutti i tasselli che uniscono la pace e la sicurezza globale possano saltare e trascinare la società internazionale a un punto di non ritorno.

Con non poco ottimismo, Giuseppe Paccione, professore di diritto internazionale, afferma che è “fondamentale che gli Stati si attengano al rispetto delle regole della vita sociale della famiglia umana”. Questo è un netto vulnus della questione. Se si parla di “famiglia” si deve riconoscere che la prima istituzione sociale umana ha sempre funzionato tramite il rigoroso riconoscimento delle gerarchie interne e che la collegialità di essa cede il passo a chi, all’interno di essa, possiede la potestas.

La mancanza del demiurgo

Il diritto internazionale viene a mancare di un elemento fondamentale: il demiurgo. Ogni istituzione internazionale ha natura pattizia, è figlia di un accordo tra pari. Quello che potrebbe essere (ed è) un grande passo in avanti nella storia e nella prassi delle istituzioni è – nella pratica – un germe di debolezza. Chi ha la forza – non solo morale, ma pratica – di imporre il prevalere di questo diritto? Nessuno. Tanto più se si pensa che non tutti gli stati nazionali aderiscono alle stesso istituzioni internazionali.

Il ruolo dell’Onu

Si prenda ad esempio i meccanismi che sottendono il funzionamento dell’Onu (l’istituzione internazionale, sicuramente, più partecipata). Al di là del dettato della Carta istitutiva l’Organizzazione delle Nazioni Unite si configurò – in ambito sostanzialmente bipolare – come una istituzione buffer, di compensazione, in grado di fungere da cuscinetto per le possibili sorgenti conflittualità delle potenze egemoni.

Formalmente avrebbe voluto vedere gli Stati membri in condizione di eguaglianza, in sostanza le potenze egemoni, quelle uscite vincenti dalla guerra, grazie al diritto di veto, condizionavano il Consiglio di Sicurezza, dove la stella polare era l’intangibilità dei diritti dei vincitori. A fronte di questo organismo appariva più egualitaria l’Assemblea, che radunava tutti i Paesi membri.

Peccato che i primi fondatori accettarono, come fossero stati Paesi sovrani l’Ucraina e la Bielorussia (allora parte integrante dell’Urss), per compensare, in parte, la superiorità numerica degli stati vicini agli Stati Uniti, tradendo l’inevitabilità di schieramenti dettati dalle potenze egemoni.

Il diritto di guerra

Ciò detto è bene ricordare che la legislazione internazionale “di guerra” si basa su assunti condivisibili, sul piano etico, ma estremamente poco pratici nella loro applicazione. Un lascito della tradizione wilsoniana (ben lontana dalla logica kantiana) tuttora vigente, è il porre sul medesimo piano valutativo, sia l’autodeterminazione dei popoli, sia l’intangibilità dei confini. Non è difficile ammettere che questi principi possono essere antitetici.

Questo comporta che, a seconda delle convenienze e degli equilibri politici, possa essere preferito da un qualsiasi attore politico l’una o l’altra interpretazione della norma internazionale. Ha un bel dire il citato Paccione a richiamare lo jus ad bellum nel percorso giuridico stabilito dal diritto internazionale e dalla Carta onusiana.

Egli non vuole rendersi conto della lezione di Hegel per il quale tutti i contendenti possiedono, in nuce, la iusta causa. Il filosofo di Stoccarda, infatti, ri­teneva che la guerra non sia assoggettabile a giudizi che distin­guono le guerre giuste da quelle ingiuste, perché è la stessa guerra che deve “decidere non quale dei diritti rivendicati dalle due parti sia il vero diritto – entrambe le parti hanno un vero diritto – ma quale diritto debba cedere di fronte all’altro” (Verfasung Deutchlands, 1799).

Senza autorità

Anche se il diritto internazionale fosse più chiaro ed univoco non sarebbe privo di vulnus che renderebbero la sua efficacia relativa. Esso esprime, in massimo grado, il paradosso posto dal filosofo Emanuele Severino, per il quale la vera legittimità di una legge è proprio quella di essere ritenuta tale dai soggetti verso i quali si applica. Questo varrebbe anche in ambito di istituzioni superiorem non recognoscens, come gli stati nazionali.

In questo caso oltre alla condivisa volontà di rispettare ed obbedire alle leggi (elemento cardine e fondamentale), l’interpretazione univoca e l’imposizione del diritto spetta al “legislatore”, allo Stato o all’autorità suprema, che possiede la forza morale, politica e coercitiva per imporre la sua volontà. In ambiente internazionale, quindi in ambito “pattizio”, non vi è una effettiva autorità sovraordinata che, oltre a possedere il potere, abbia la “forza” per imporre la propria volontà.

Esempio: Bruxelles, negli anni recenti, si è spesso trovata a criticare, anche in modo aspro, Budapest ed il suo premier Orban. Beh, a cosa sono serviti i suoi alti lai? A nulla. Forse che l’Unione abbia la forza di espellere un suo membro? Ma quando mai. Le conseguenze sarebbero devastanti negli equilibri europei.

La Corte penale internazionale

Estremo segnale del fallimento della legislazione internazionale è la faticosa sopravvivenza della Corte penale internazionale, nata dopo la conferenza di Roma (1988). Al di là delle condivisibili finalità essa non è riconosciuta legittima dalle principali potenze mondiali. Già questo apre un vulnus: come si può imporre l’autorità di una istituzione a cittadini di Paesi che non riconoscono quella legislazione?

Potrebbe essere possibile solo nel caso di debellatio di questi ultimi, condizione possibile solo dopo una guerra (persa). I mandati di cattura verso Putin e Netanyahu, urlano la debolezza della Corte.

Ha ragione Marco Travaglio, in un recente intervento, a dire che il diritto internazionale, tanto sbandierato, quanto disertato, non ha impedito azioni militari “occidentali” (il chiodo fisso del direttore de “Il Fatto…”) al limite della legalità, ma ha torto a parlare di “violazioni” di esso. Semmai queste azioni si basano su interpretazioni “personali” del diritto.

La guerra preventiva

Il caso classico è la distinzione tra guerra “preventiva” (preemptive war) e guerra “precauzionale” (preventive war). Per il diritto internazionale la prima è accettata (guerra Medio Oriente 1956, 1967 ecc), la seconda no. Certo che l’evoluzione tecnologica degli armamenti non consentono una netta distinzione tra le due.

Alessandro Orsini, in una interpretazione personale del “realismo offensivo” afferma, forse in maniera poco accademica, che i trattati non servono, ma a governare le relazioni internazionali è solo l’applicazione politica della forza, che altro non è che la realizzazione del principio hegeliano sopra esposto.

Ambito limitato

Quindi il diritto internazionale non serve (o non esiste)? Niente affatto. Bisogna intendersi negli ambiti. Se si spera che in esso possano trovare soddisfazione tutte le tensioni internazionali e tutti i configgenti interessi (tutti legittimi, in re ipsa), ecco che non vi è futuro per questo diritto privo di autorità; se si limita l’effettivo ambito di azione, come è dalle origini, nella semplice creazione di strumenti regolamentari, di compensazione e di risoluzione di piccole conflittualità, ecco che lì il diritto internazionale trova la sua “autorevolezza”.

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