In Italia, si sa, la proprietà privata e la libera iniziativa economica non godono di uno statuto particolarmente liberale, circondate come sono, potremmo persino dire aggredite, da una pletora di limitazioni imposte in ossequio ai parametri costituzionali della funzione e della utilità sociale.
Capita così che faccia notizia una sentenza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la libertà dei proprietari di case ed appartamenti di affittare a scopo turistico i loro immobili in maniera del tutto libera, senza che la pubblica amministrazione possa interferire con poteri prescrittivi o inibitori.
La libertà di affittare le proprie case a scopo turistico è stata negli ultimi mesi oggetto di polemiche non del tutto moderate e di tentativi da parte delle amministrazioni regionali e comunali d’introdurre limitazioni a tutela non si comprende bene di quale ultimo e supremo fine sociale.
La sentenza
Il Consiglio di Stato, tuttavia, è stato chiaro nell’affermare come nel quadro normativo attuale, l’attività di locazione di immobili, anche a finalità turistica, che sia esercitata in forma non imprenditoriale, essendo un atto dispositivo dell’immobile, riconducibile al diritto del proprietario ed alla libertà contrattuale, non è soggetta a poteri prescrittivi ed inibitori della pubblica amministrazione. Il limite tra attività imprenditoriale e non imprenditoriale si ricava implicitamente dalla stessa normativa che disciplina le case vacanze e consiste nella possibilità di affittare sino a tre unità immobiliari.
Naturalmente gli immobili affittati devono rispettare tutti i requisiti edilizi ed igienico sanitari, ma i Comuni non possono interferire nell’autonomia contrattuale di due soggetti privati che decidono l’uno di affittare e l’altro di prendere in locazione l’immobile per finalità turistiche.
Competenza statale
Il massimo consesso della giustizia amministrativa è stato costretto a ribadire l’ovvio e cioè che un contratto di locazione immobiliare rientra nella materia del diritto privato e rappresenta espressione della libertà contrattuale rispetto alla quale la Costituzione repubblicana attribuisce competenza legislativa esclusivamente allo Stato. E nella legge statale i poteri inibitori della pubblica amministrazioni sono previsti solo per chi esercita l’attività di affitto di immobili a scopo turistico in forma imprenditoriale.
Per capire in che condizione versa il nostro Paese sarebbe sufficiente, quindi, riflettere sul fatto che per tutelare una prerogativa fondamentale della proprietà è dovuto intervenire il Consiglio di Stato e che il contenuto della sentenza ha fatto persino notizia. Non proprio il massimo.