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Eredità: come costruire trust e family office a prova di bomba

Dalla vicenda Delfin-Del Vecchio alla giurisprudenza della Cassazione, una guida per evitare "guerre di successione"

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L’ambizione suprema del capitalismo familiare risiede nella capacità di proiettare l’opera d’impresa di una vita oltre l’esistenza biologica del suo creatore. Quando si accumulano patrimoni da decine di miliardi di euro, l’architettura successoria cessando di essere un mero esercizio notarile diventa una vera sfida di ingegneria istituzionale. Il fondatore si trova dinnanzi al classico dilemma dell’imprenditore: come garantire la continuità aziendale senza che le inevitabili frammentazioni dinastiche paralizzino l’assetto operativo. Il caso della cassaforte lussemburghese Delfin, che racchiude il controllo di un colosso come EssilorLuxottica e quote strategiche nel settore bancario-assicurativo, offre una lezione magistrale di cosa accade quando le migliori intenzioni di blindatura istituzionale impattano contro le logiche umane e finanziarie di eredi numerosi.

La libera iniziativa privata esige certezza del diritto e stabilità di governance. Tuttavia, la vicenda degli eredi di Leonardo Del Vecchio dimostra come un’architettura rigida, pensata per isolare la gestione dalle pulsioni dei familiari, possa trasformarsi in una vera e propria trappola societaria e patrimoniale. Analizzare questi snodi critici alla luce del diritto societario e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità è il primo passo per tracciare una roadmap strategica destinata a chi desidera proteggere il proprio patrimonio da guerre umane ed economiche.

La separazione tra proprietà e gestione

Il pilastro dell’architettura desiderata dal fondatore di Luxottica poggiava su un principio liberale classico: la rigida separazione tra proprietà e gestione. Le norme statutarie elaborate prima della sua scomparsa assegnavano una potestà direttiva assoluta a un consiglio di amministrazione a tempo indeterminato composto da cinque membri. L’assenza di qualsiasi familiare o erede all’interno del cda ha creato una barriera insormontabile, privando i soci della facoltà di incidere sulla linea strategica di Essilux e degli altri asset strategici.

Questo assetto, se da un lato tutela l’efficienza aziendale dalle ingerenze nepotistiche, dall’altro ha generato una profonda spaccatura tra la proprietà e i manager apicali. Quando il consiglio detiene poteri che appaiono spropositati agli occhi dei soci familiari, la reazione di questi ultimi si traduce inevitabilmente nella ricerca di grimaldelli giudiziari o sblocchi statutari. La prima linea strategica da adottare nella costituzione di un trust o di una holding di famiglia consiste nell’evitare la nomina di organi di governance perpetui. È indispensabile prevedere consigli di amministrazione a termine con scadenze flessibili, unitamente a comitati consultivi che consentano alla proprietà di interfacciarsi periodicamente con i manager, scongiurando quella sensazione di alienazione che spinge l’erede a trasformarsi in un litigante a oltranza.

La trappola del beneficio d’inventario

La frammentazione degli interessi tra otto eredi ha manifestato la sua distruttività quando la contesa è scivolata sul piano della distribuzione della liquidità. L’accettazione dell’eredità con il beneficio di inventario da parte di alcuni figli ha rappresentato il primo snodo paralizzante. La Cassazione si è pronunciata a più riprese sull’istituto del beneficio d’inventario, sottolineando, come espresso nella sentenza n. 11458/2018, come «l’accettazione beneficiata risponda alla duplice funzione di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede e di determinare il momento dal quale il patrimonio ereditario costituisce una garanzia generica per i soli creditori del decesso e i legatari». Tuttavia, nell’utilizzo tattico delle regole societarie applicabili a holding estere, i coeredi hanno sfruttato le clausole statutarie per bloccare l’erogazione dei profitti.

Con norme che stabiliscono la necessità di una maggioranza qualificata dei due terzi del capitale per distribuire dividendi superiori alla soglia minima del dieci per cento, l’esercizio del diritto di voto è diventato un’arma di ritorsione. Questo blocco dei dividendi colpisce duramente chi ha contratto esposizioni finanziarie personali confidando nei flussi della cassaforte di famiglia. La strategia difensiva per un family office efficiente risiede nello stabilire statutariamente meccanismi automatici di payout in presenza di utili di bilancio privi di vincoli strategici d’investimento. Inserire politiche di dividendo chiare, indicizzate e disancorate da maggioranze bulgare evita che la leva della liquidità diventi una misura punitiva intra-familiare.

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La sfida dei legati e le tutele della legittima 

Un’ulteriore faglia di instabilità nella successione è derivata dal tentativo di assegnare rilevanti pacchetti azionari a figure manageriali esterne alla famiglia tramite legato testamentario. Tale scelta ha subito l’immediata opposizione dei discendenti che hanno ravvisato la potenziale violazione delle quote di riserva. La Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno riaffermato l’intangibilità della legittima come principio di ordine pubblico economico interno. La Suprema Corte, con la sentenza n. 20252/2021, ha rammentato che «la disposizione testamentaria a titolo particolare che leda la quota riservata ai legittimari non è affetta da nullità, ma resta esposta all’azione di riduzione, l’esercizio della quale priva di efficacia la disposizione lesiva nei limiti in cui ciò sia necessario per integrare la quota del riservatario».

La contesa sulla consegna di azioni oggetto di legato dimostra la fragilità delle disposizioni a titolo particolare inserite nel testamento in presenza di eredi legittimari intransigenti. Per neutralizzare alla radice contestazioni di questo tipo, il disponente deve ricorrere a patti di famiglia o ad attribuzioni in vita compensate mediante polizze assicurative e asset di pari valore già attribuiti, liberando il patrimonio societario centrale da qualsiasi rivendicazione di riduzione che possa bloccare il passaggio delle quote azionarie operative.

L’autosufficienza finanziaria dei singoli soci

La vicenda della tentata scalata interna da parte dell’erede più indebitato mette a nudo l’inefficacia delle architetture patrimoniali di fronte all’assunzione di rischi finanziari individuali. Il piano di acquistare le quote di altri fratelli tramite il supporto di un pool bancario è crollato per la rigidità delle garanzie pretese dagli istituti di credito. Lo statuto della cassaforte vietava espressamente la concessione di garanzie o pegni sulle azioni sociali senza il consenso espresso e unanime degli altri comproprietari o dell’intero consiglio.

Quando il board di gestione ha rifiutato di avallare l’operazione, proteggendo la compagine aziendale da potenziali escussioni bancarie di terzi, le tensioni si sono aggravate. Questo passaggio evidenzia la validità delle clausole di gradimento e dei vincoli di indisponibilità sulle quote azionarie: un asset a prova di bomba deve rimanere ermetico e insensibile ai debiti personali contratti dai singoli membri della famiglia tramite veicoli personali. La strategia consigliata implica l’inserimento di clausole di riscatto forzoso della quota con penalizzazione del valore contabile nel caso in cui un socio esponga le azioni del trust a pignoramenti, pegni o azioni esecutive derivanti da investimenti personali fallimentari.

Il riscatto delle partecipazioni e il nodo del Net Asset Value

L’ultimo scoglio tecnico che impedisce la rapida ricomposizione delle controversie e la fluidità societaria concerne la corretta determinazione del valore di recesso o di vendita tra fratelli. L’incertezza legata alle perizie del Tribunale e all’applicazione del cosiddetto sconto holding evidenzia come i criteri di stima puramente teorici fatichino ad adattarsi alla realtà dei mercati finanziari fluttuanti. Un valore d’uscita ancorato a parametri poco flessibili porta a scostamenti di miliardi di euro rispetto alle reali capacità di finanziamento degli acquirenti inter-familiari.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato in più occasioni, come nell’ordinanza di Cassazione n. 13876/2020, che nei casi di recesso o liquidazione della quota «la determinazione del valore dell’azione o della partecipazione deve riflettere il valore reale della società garantendo il contemperamento tra la continuità dell’impresa e l’effettività del disinvestimento del socio». Onde evitare contenziosi peritali infiniti sulle clausole d’uscita da un trust o da una holding, l’atto costitutivo deve integrare formule matematiche di pricing della quota già accettate da tutti i sottoscrittori al momento dell’ingresso nel veicolo. Prevedere opzioni di put e call parametrate su medie di borsa dei titoli in portafoglio, epurate da stime arbitrarie sui dividendi futuri, rappresenta l’unica via d’uscita per consentire agli eredi desiderosi di monetizzare di ritirarsi con dignità senza compromettere l’integrità del family office.

Enrico Foscarini, 30 agosto 2026

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