La manovra 2027 mette mano agli stipendi dei magistrati. E lo fa nel punto più delicato, quello che negli ultimi mesi ha trasformato un tecnicismo statistico in un conto da quasi un miliardo di euro per le casse pubbliche. L’articolo 67 della legge di Bilancio riscrive il meccanismo degli adeguamenti automatici che lega le buste paga delle toghe agli aumenti ottenuti dagli altri dipendenti pubblici. Due i correttivi: il calcolo dovrà basarsi sulla media ponderata in base al numero dei lavoratori di ciascuna categoria, e dalla base di calcolo vengono esclusi gli arretrati dei contratti rinnovati in ritardo. L’Associazione nazionale magistrati non ha nemmeno finito di leggere la norma e ha già fatto sentire la sua voce.
Come funzionano gli aumenti automatici delle toghe
Per capire la portata della norma bisogna partire da un’anomalia tutta italiana. I magistrati, insieme ad avvocati e procuratori dello Stato, non partecipano alla contrattazione collettiva: non hanno un tavolo con l’Aran, non firmano rinnovi, non negoziano. I loro stipendi crescono in automatico, agganciati a quanto ottengono le altre categorie del pubblico impiego. È il sistema disegnato dall’articolo 24 della legge 448 del 1998, che prevede adeguamenti triennali con acconti negli anni intermedi, calcolati dall’Istat.
Il punto è proprio come si misura quella crescita. Un conto è fare la media semplice degli aumenti delle varie categorie, dando lo stesso peso a un comparto di poche migliaia di persone e a uno di centinaia di migliaia. Un altro è pesare ogni categoria per il numero di dipendenti che effettivamente ne beneficiano. Nel primo caso un rinnovo generoso in un settore piccolo può trascinare verso l’alto il risultato complessivo, gonfiando l’aumento che poi finisce nelle buste paga dei magistrati.
Il contenzioso e il conto da quasi un miliardo
Lo Stato aveva applicato la media ponderata. I magistrati hanno fatto ricorso chiedendo quella aritmetica, più vantaggiosa per loro, e hanno vinto: prima il Tar del Lazio, con la sentenza n. 7613 del 27 aprile 2026, poi il Consiglio di Stato hanno bocciato i criteri di calcolo seguiti dall’amministrazione. La differenza non è un dettaglio. Già con il metodo ponderato gli aumenti andavano da circa 9mila euro lordi annui per un magistrato a inizio carriera fino a 26mila per uno anziano, con arretrati fra i 37mila e i 110mila euro. La media aritmetica aggiunge a queste cifre fra i 10 e i 22mila euro di aumento annuo e fra i 30 e i 65mila di arretrati, per una platea di circa 11mila magistrati.
Il risultato è un conto che sfiora i 970 milioni di euro. E c’è un aspetto che va oltre i numeri: a stabilire chi avesse ragione nella contesa fra lo Stato e i magistrati sono stati altri magistrati, quelli della giustizia amministrativa. Nessuno mette in discussione la loro correttezza, ma resta il fatto che in una vertenza sugli stipendi delle toghe a pronunciare l’ultima parola sono state, di nuovo, delle toghe.
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Cosa prevede l’articolo 67 della manovra
Il governo ha scelto di non inseguire le sentenze ma di chiarire la legge per il futuro. L’articolo 67 modifica l’articolo 24 della legge 448 stabilendo nero su bianco che gli incrementi di riferimento vanno calcolati «in base alla media ponderata con la consistenza numerica» di ciascuna categoria di dipendenti contrattualizzati. Non solo. Le retribuzioni contrattuali andranno considerate «al netto delle componenti arretrate», cioè senza le somme pagate per i rinnovi arrivati in ritardo. La stessa logica viene estesa al calcolo triennale previsto dal comma 4, che riguarda magistrati, avvocati e procuratori dello Stato. La norma interviene inoltre sull’elenco del comma 1, togliendo dal meccanismo annuale i riferimenti al personale dirigente della carriera prefettizia e a quello della carriera diplomatica.
La relazione tecnica spiega le ragioni senza giri di parole. La media ponderata serve a «evitare errate rappresentazioni dell’effettivo incremento medio pro capite», che deriverebbero «dall’attribuire lo stesso peso a retribuzioni riferite a gruppi di dimensioni diverse». Quanto agli arretrati, vengono esclusi «al fine di evitare duplicazioni», perché già compresi nella valutazione dell’aumento registrato nell’ultimo anno del triennio. Il tutto per rispettare il decreto legislativo 165 del 2001, che impone di definire discipline «idonee a ripristinare i limiti della spesa globale».
Nessun effetto retroattivo, la partita sugli arretrati resta aperta
La disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, in vista degli adeguamenti che decorrono dal 2027. Non tocca il passato: le somme già maturate restano fuori dal perimetro della norma. Su quel fronte la partita è ancora aperta. Poche settimane fa la premier Giorgia Meloni aveva annunciato di non voler firmare un decreto ad hoc per liquidare i circa 970 milioni di arretrati, lasciando ai giudici amministrativi l’eventuale nomina di un commissario ad acta. Una scelta che aveva scatenato l’ira dell’Anm.
L’Anm alza subito la voce
Puntuale è arrivata la reazione dell’Associazione nazionale magistrati, pur in attesa di esaminare la norma nel dettaglio. Il presidente Giuseppe Tango ha ricordato che la tutela delle retribuzioni «è condizione per la salvaguardia dell’indipendenza della giurisdizione», una garanzia riconosciuta, sottolinea, anche dalla Corte di giustizia Ue e dalla Consulta.
Un argomento che merita però qualche precisazione. L’articolo 67 non taglia gli stipendi, non congela gli aumenti e non sottrae nulla di già acquisito. Si limita a stabilire che le buste paga delle toghe crescano esattamente quanto cresce in media quella del pubblico impiego, calcolata con un metodo che pesa i lavoratori per quello che sono e che non conta due volte gli stessi soldi. Difficile sostenere che l’indipendenza della magistratura dipenda da una media aritmetica. Più facile, semmai, che a qualcuno sia piaciuto il risultato di quel calcolo.
Enrico Foscarini, 2 novembre 2026
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