Il Superbonus torna a presentare il conto ai contribuenti. A distanza di anni dalla stagione del 110%, le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate stanno facendo emergere un problema che riguarda anche chi non ha organizzato frodi e non ha tratto vantaggio da operazioni irregolari: proprietari, condomini e altri beneficiari che si sono affidati a imprese, tecnici e amministratori per realizzare i lavori e gestire la documentazione fiscale. Il governo valuta perciò una norma di salvaguardia nella legge di Bilancio, con l’obiettivo di consentire a chi è coinvolto in contestazioni per fatti non imputabili alla propria condotta di chiudere le pendenze con il Fisco a condizioni agevolate.
La questione è tutt’altro che marginale. Come ricostruito da Il Sole 24 Ore nell’articolo del 25 ottobre 2026, il problema riguarda cantieri incompleti, irregolarità nella formazione degli stati di avanzamento lavori (Sal), asseverazioni non corrispondenti alle opere eseguite e difformità documentali. In alcuni casi, materiali e impianti consegnati in cantiere e fatturati sarebbero stati conteggiati nel raggiungimento delle soglie di avanzamento senza essere stati effettivamente installati. In altri, i lavori realizzati non corrisponderebbero alle dichiarazioni trasmesse all’amministrazione finanziaria.
Il risultato può essere pesante: recupero del credito ritenuto non spettante, sanzioni e interessi. Il problema politico è evidente: fino a che punto è ragionevole far ricadere sul beneficiario finale le conseguenze di irregolarità commesse da altri? Ma la risposta giuridica richiede di distinguere il recupero dell’agevolazione dalla responsabilità per una frode e dalle sanzioni applicabili al singolo contribuente.
La Cassazione e il principio del credito inesistente
La giurisprudenza penale della Cassazione ha costruito nel tempo un orientamento rigoroso sui crediti d’imposta generati in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. Un precedente importante è la sentenza della Terza sezione penale n. 40865 del 21 settembre 2022, che ha riconosciuto la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo i crediti ceduti a terzi quando derivino da un diritto alla detrazione inesistente. Il principio è stato richiamato anche dalla Seconda sezione penale nella sentenza n. 6532 del 17 febbraio 2026.
Quest’ultima decisione riguardava crediti Superbonus per 143.795,75 euro acquistati da una società, la Toylandia, e sottoposti a sequestro preventivo. La Cassazione ha ribadito che il sequestro impeditivo può colpire anche beni appartenenti a un terzo estraneo all’illecito, qualora la loro disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato. La buona fede del cessionario, in questo specifico contesto cautelare, non basta a impedire il vincolo.
La Corte ha richiamato inoltre la sentenza n. 45558 del 16 novembre 2022, relativa alla natura dei crediti derivanti da frodi fiscali. Il ragionamento è che, se manca il presupposto costitutivo della detrazione, viene meno anche il credito che ne rappresenta la proiezione contabile. La sentenza n. 6532/2026 precisa che i crediti così generati sono «inesistenti» e che, in assenza del diritto alla detrazione, il credito «non può né circolare né essere compensato».
Occorre però una precisazione fondamentale: il sequestro preventivo non equivale a una condanna del proprietario né dimostra, da solo, che ogni beneficiario debba essere considerato responsabile della frode. La pronuncia riguarda la possibilità di impedire l’utilizzo di crediti ritenuti inesistenti nell’ambito di un procedimento penale. Non risolve automaticamente le diverse questioni relative al recupero tributario nei confronti del singolo contribuente.
Quando si consuma la truffa sul Superbonus
Il passaggio più recente e rilevante è la sentenza delle Sezioni Unite penali della Cassazione n. 36525, depositata il 16 ottobre 2026. La Corte era chiamata a chiarire la qualificazione penale delle operazioni attraverso le quali venivano creati crediti Superbonus fittizi mediante fatture per lavori in tutto o in parte inesistenti, con successiva opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la condotta è riconducibile alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, prevista dagli articoli 640 e 640-bis del codice penale. Quanto al momento consumativo, la Corte ha chiarito che il reato si perfeziona con la comunicazione dell’opzione all’amministrazione finanziaria e l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario attraverso la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Non è necessario attendere la successiva compensazione, riscossione o ulteriore cessione del credito.
La decisione è importante perché definisce con precisione il momento in cui la frode si considera consumata. Non autorizza, tuttavia, a trasferire automaticamente la responsabilità penale dai soggetti che hanno realizzato l’operazione fraudolenta ai proprietari degli immobili. Per attribuire un reato a una persona occorrono gli elementi richiesti dalla fattispecie penale e l’accertamento della sua condotta.
Il quadro che emerge dalle pronunce è dunque severo verso la creazione di crediti privi dei requisiti di legge, ma non consente di equiparare chi ha costruito un sistema fraudolento a chi ha affidato i lavori a un’impresa, senza essere consapevole delle irregolarità.
Proprietari e condomini: perché possono arrivare le richieste del Fisco
Sul piano tributario, la difficoltà nasce dalla struttura stessa dell’agevolazione. Il diritto alla detrazione è collegato alla presenza dei requisiti previsti dalla normativa, alla tipologia degli interventi e alle spese ammissibili. Se l’Agenzia delle Entrate accerta che tali condizioni non sussistono, può contestare il beneficio fiscale anche quando il contribuente abbia affidato a terzi la gestione tecnica e amministrativa dei lavori.
Il riferimento normativo centrale è il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L’articolo 119 disciplina il Superbonus, mentre l’articolo 121 regola le opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Il comma 5 dell’articolo 121 prevede il recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le disposizioni applicabili.
Il comma 6 dello stesso articolo disciplina la responsabilità dei fornitori che hanno applicato lo sconto e dei cessionari, mentre il comma 6-bis prevede una responsabilità solidale in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, nei termini stabiliti dalla norma. La disciplina distingue quindi le posizioni dei beneficiari originari da quelle degli altri soggetti coinvolti nella circolazione dei crediti.
Per i condomini il problema è particolarmente delicato. Il proprietario può avere votato a favore dei lavori, pagato le spese eventualmente rimaste a suo carico e affidato all’amministratore la gestione dei rapporti con l’impresa e con i tecnici. Se emergono irregolarità nelle asseverazioni o nei Sal, può trovarsi comunque esposto a una contestazione relativa al beneficio fiscale.
La circostanza che l’errore sia stato commesso da un professionista non determina, da sola, l’automatica conservazione della detrazione. Può però essere rilevante per valutare la posizione individuale del contribuente, l’applicabilità delle sanzioni e le eventuali azioni di risarcimento nei confronti dei responsabili. Lo stesso principio di cautela vale per gli inquilini e gli altri soggetti che abbiano sostenuto le spese e maturato direttamente il diritto alla detrazione: la loro posizione deve essere esaminata in relazione al titolo che ha consentito l’accesso all’agevolazione e alla concreta condotta tenuta.
La differenza tra un cantiere irregolare e una frode
Le contestazioni non riguardano soltanto gli interventi mai eseguiti. Possono interessare anche lavori effettivamente realizzati, ma accompagnati da documentazione ritenuta irregolare. È il caso degli stati di avanzamento lavori (Sal), per i quali la normativa sul Superbonus prevedeva specifiche soglie, o delle asseverazioni tecniche che attestavano il rispetto dei requisiti richiesti.
Una fattura emessa per opere non ancora eseguite, un impianto conteggiato come installato quando è soltanto stato consegnato o una documentazione non corrispondente allo stato reale dell’immobile possono far emergere problemi differenti, che non vanno trattati come se fossero equivalenti.
La Cassazione penale, con la sentenza n. 33224 del 10 settembre 2026, ha affrontato una vicenda relativa a frodi connesse al Superbonus, alle asseverazioni e alla creazione di crediti d’imposta fittizi. Nel procedimento erano stati considerati elementi investigativi quali i Sal contestati, i sopralluoghi, le fotografie e le immagini esterne degli immobili. Il caso mostra che le dichiarazioni trasmesse al Fisco possono essere confrontate con la situazione materiale del cantiere e che la documentazione tecnica non è sottratta ai controlli successivi.
La sentenza riguarda però un procedimento penale e non stabilisce che ogni difformità tra documentazione e opere comporti necessariamente una frode imputabile al committente. La valutazione dipende dalla natura dell’irregolarità e dalle responsabilità individuali.
È precisamente in questo spazio che dovrebbe intervenire una norma di salvaguardia: distinguere le frodi intenzionali dagli errori e dalle violazioni che il beneficiario non poteva ragionevolmente conoscere o evitare, senza cancellare gli obblighi di restituzione quando il credito risulti effettivamente privo dei requisiti di legge.
La sanatoria in manovra
L’ipotesi allo studio del governo riprende alcune proposte già circolate durante l’esame del decreto fiscale. L’idea è consentire ai contribuenti interessati di chiudere le pendenze versando un’imposta sostitutiva parametrata al beneficio contestato, evitando una parte delle conseguenze economiche del recupero ordinario e riducendo il contenzioso.
Tra le ipotesi precedentemente discusse figurava una sorta di ravvedimento operoso speciale, con un versamento pari a un decimo del credito ritenuto non spettante. Non si tratta, allo stato delle informazioni disponibili, di una misura definitiva: aliquota, perimetro dei beneficiari, condizioni di accesso e modalità di pagamento restano da definire.
Una soluzione di questo tipo avrebbe il vantaggio di offrire una via d’uscita relativamente semplice e di rendere prevedibile l’esborso per chi volesse regolarizzare la propria posizione. Ma un’aliquota molto ridotta applicata indistintamente rischierebbe di premiare anche chi ha consapevolmente beneficiato di crediti irregolari. Per questo una sanatoria efficace dovrebbe prevedere criteri verificabili per distinguere i contribuenti incolpevoli dai soggetti coinvolti nelle frodi.
Un’altra possibilità sarebbe una disciplina differenziata: un trattamento agevolato per chi dimostri di avere agito in buona fede e di essersi affidato a professionisti o imprese, accompagnato da condizioni più rigorose per gli altri casi. In alternativa, il legislatore potrebbe intervenire soprattutto sulle sanzioni, lasciando distinto il recupero del capitale relativo al credito non spettante. Questa seconda strada ridurrebbe il peso della contestazione senza trasformare necessariamente la sanatoria in uno sconto sull’intera somma da restituire.
Resta poi il problema delle coperture. Un’imposta sostitutiva ridotta comporta la rinuncia a una parte delle entrate potenziali derivanti da sanzioni e interessi. Il governo dovrà quindi valutare il costo per l’Erario e il beneficio atteso in termini di chiusura delle controversie, oltre all’esigenza di evitare disparità di trattamento con chi ha rispettato le regole.
Non trasformare il contribuente nel garante universale
La stagione del Superbonus ha mostrato i limiti di un sistema nel quale incentivi molto generosi, procedure tecniche complesse e meccanismi di cessione dei crediti hanno creato una lunga catena di responsabilità. Quando il sistema funziona male, il rischio è che il contribuente finale diventi l’anello più debole: non sempre ha le competenze per verificare le asseverazioni, controllare i Sal o accertare la regolarità di ogni passaggio.
Questo non significa che lo Stato debba rinunciare a recuperare crediti indebitamente ottenuti. Le risorse pubbliche non possono essere considerate un finanziamento senza condizioni e la buona fede, da sola, non rende automaticamente spettante un’agevolazione priva dei requisiti normativi. Ma non è neppure ragionevole ignorare le differenze tra chi ha ideato una frode, chi ha attestato falsamente lavori e chi ha semplicemente affidato la gestione del cantiere a soggetti che si sono rivelati inaffidabili.
Una sanatoria ben costruita dovrebbe perciò essere selettiva, trasparente e circoscritta alle situazioni individuate dal legislatore. Dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le responsabilità civili e penali di chi ha commesso illeciti, consentendo ai proprietari di agire per il risarcimento dei danni nei confronti dei responsabili.
La manovra avrà il compito di trovare un equilibrio tra tutela delle entrate pubbliche e protezione dei contribuenti estranei alle irregolarità. La sfida non è cancellare le conseguenze del Superbonus, ma evitare che gli errori e le frodi di imprese e professionisti si trasformino in una seconda penalizzazione per famiglie che non hanno avuto alcun controllo effettivo sulle procedure.
Enrico Foscarini, 26 ottobre 2026
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