Chi arriva al matrimonio con un patrimonio consistente, un’azienda di famiglia, un portafoglio di investimenti o semplicemente una o più case costruite o acquistate in anni di lavoro, si pone prima o poi una domanda scomoda ma tutt’altro che irrazionale: che cosa succede a tutto questo se il rapporto finisce? La casa, in particolare, è spesso il bene più esposto: è quella che si vede, si abita, si intesta, e proprio per questo è il primo terreno di scontro in ogni separazione. La risposta della giurisprudenza italiana, aggiornata alle ultime pronunce della Cassazione, è meno rassicurante di quanto si potrebbe pensare. Il tradimento, da solo, non garantisce quasi nulla a chi lo subisce sul piano economico, e la difesa più efficace non si costruisce in tribunale dopo la crisi, ma molto prima, con strumenti giuridici precisi come la separazione dei beni e il trust.
Che cosa dice la Cassazione
L’ordinanza n. 11956 del 30 aprile 2026 della Corte di Cassazione, sezione prima civile, ha confermato l’addebito della separazione a una moglie la cui relazione extraconiugale era stata documentata da un’agenzia investigativa privata, fotografie comprese. La Corte d’Appello di Ancona aveva già negato alla donna l’assegno di mantenimento richiesto, ritenendo provato che la relazione sentimentale fosse precedente alla crisi coniugale dichiarata; la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo un principio che ormai si può considerare consolidato: quando l’infedeltà è la causa della rottura del matrimonio, il coniuge responsabile perde il diritto al mantenimento, e le prove raccolte da un investigatore privato, se acquisite correttamente, possono essere decisive in giudizio.
Sembrerebbe, a prima vista, una buona notizia per chi si sente danneggiato da un tradimento. Ma la stessa Cassazione, appena una decina di giorni prima, aveva emesso un’ordinanza di segno opposto. Con il provvedimento n. 10281 del 20 aprile 2026 la Corte ha respinto il ricorso di un marito che chiedeva l’addebito alla moglie fedifraga, perché nella stessa vicenda erano emersi comportamenti violenti e vessatori da parte sua: la Corte ha ribadito che il tradimento non basta a far scattare l’addebito se, dall’altra parte, ci sono condotte ancora più gravi. È il punto che rende la materia intrinsecamente imprevedibile: l’esito dipende dalla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, dalla qualità delle prove prodotte e da una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, non da un automatismo a favore del coniuge tradito.
Affidarsi alla causa di separazione è un azzardo
Chi arriva al matrimonio con un patrimonio da difendere e pensa di potersi accontentare, in caso di crisi, dell’addebito per infedeltà, scommette su una variabile che non controlla: l’orientamento del giudice che gli capiterà. Le due ordinanze del 2026 appena citate mostrano bene come casi apparentemente simili possano avere esiti opposti a seconda delle circostanze accessorie. Aspettare la causa per giocarsi la carta del tradimento significa affidare anni di patrimonio accumulato a una ricostruzione probatoria che può richiedere indagini costose, tempi lunghi e un impianto difensivo tutt’altro che garantito nell’esito. Chi ha qualcosa da proteggere, insomma, dovrebbe muoversi prima, non durante.
La separazione dei beni: la prima, semplice barriera
Lo strumento più immediato resta la scelta, al momento del matrimonio o anche successivamente tramite un nuovo atto notarile, del regime di separazione dei beni al posto della comunione legale, che in Italia è il regime automatico in assenza di diversa dichiarazione. Con la separazione dei beni, ciascun coniuge resta unico proprietario di quanto acquista durante il matrimonio, immobili compresi: una casa acquistata a titolo personale, una seconda abitazione, un capannone o un intero portafoglio immobiliare non entrano mai in comunione e restano fuori da qualunque futura divisione. Diverso, e va tenuto ben distinto, è il destino della casa coniugale, la cui assegnazione durante la separazione risponde a regole proprie legate alla presenza di figli, indipendentemente dal regime patrimoniale scelto e dall’intestazione formale dell’immobile. La separazione dei beni resta comunque uno strumento semplice, economico ed efficace per i patrimoni non particolarmente complessi, ma da sola non basta a proteggere gli immobili da un’azione di addebito o dalle pretese economiche legate al mantenimento, che restano regolate da altre norme del codice civile.
Il trust: scudo più sofisticato ma non blindato
Per i patrimoni più articolati, imprenditoriali, internazionali o semplicemente immobiliari, lo strumento a cui gli operatori del settore guardano con crescente interesse è il trust, istituto di origine anglosassone riconosciuto in Italia grazie alla Convenzione dell’Aja del 1985. A differenza del più tradizionale fondo patrimoniale, che si scioglie automaticamente con la separazione o il divorzio salvo la presenza di figli minori, il trust consente una segregazione patrimoniale duratura: il disponente trasferisce case, terreni o interi complessi immobiliari a un trustee, che ne diventa titolare legale con l’obbligo di amministrarli a beneficio di soggetti individuati, spesso i figli, sottraendoli così sia alla disponibilità di eventuali nuovi coniugi sia all’aggressione di creditori terzi. È il caso tipico dell’immobile di famiglia messo in trust proprio per evitare che, in caso di nuove nozze del disponente, il nuovo coniuge maturi diritti successori sulla casa, o che un creditore possa aggredirla. La riforma del Testo Unico sulle Successioni e Donazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha inoltre chiarito il trattamento fiscale dell’istituto, rendendo la costituzione e la dotazione del trust fiscalmente neutre e concentrando la tassazione proporzionale solo al momento del trasferimento finale ai beneficiari: un elemento che ha reso il 2025-2026 un biennio di svolta per chi valuta questo tipo di pianificazione.
Va detto con chiarezza, però, che il trust non è un rifugio a prova di sentenza. La giurisprudenza di merito, come dimostra la vicenda decisa dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 9222 del 2025, è ferma nel colpire i cosiddetti trust simulati, cioè quelli costituiti al solo scopo di sottrarre beni ai doveri di solidarietà familiare o di ridurre artificiosamente la propria capacità reddituale ai fini del calcolo dell’assegno. In quel caso il giudice ha dichiarato nullo un trasferimento immobiliare collegato a una separazione “messa in scena” per proteggere i beni dai rischi dell’attività d’impresa del marito, facendo rientrare l’immobile nel suo patrimonio come se il trasferimento non fosse mai avvenuto. Un trust istituito a ridosso della crisi coniugale, con la finalità evidente di spogliarsi dei propri averi, resta quindi aggredibile tramite l’azione revocatoria ordinaria prevista dall’articolo 2901 del codice civile o tramite la dichiarazione di nullità per simulazione: la differenza, decisiva, sta nel momento in cui l’atto viene costituito e nella sua reale funzione economica.
Meglio pianificare prima: i patti prematrimoniali
Un ulteriore tassello, meno noto ma sempre più rilevante, riguarda i cosiddetti patti prematrimoniali in vista della separazione, cioè gli accordi che i coniugi sottoscrivono già durante il matrimonio per regolare eventuali conseguenze patrimoniali di una futura crisi. Con l’ordinanza n. 20415 del 2025 la Cassazione ne ha confermato la validità, qualificandoli come contratti atipici sottoposti a una condizione sospensiva lecita: l’accordo non è la causa della separazione, ma diventa operativo soltanto se la separazione si verifica davvero. Restano fuori da questo perimetro le pattuizioni che toccano direttamente il mantenimento del coniuge o l’assegno divorzile, materie considerate indisponibili, ma resta possibile regolare per tempo restituzioni, rimborsi e altre prestazioni patrimoniali legate al patrimonio personale di ciascuno.
La lezione per chi si sposa con qualcosa da perdere
Il quadro che emerge dalla giurisprudenza più recente racconta una realtà semplice quanto scomoda per chi arriva al matrimonio con un patrimonio da tutelare: contare sull’addebito per infedeltà significa affidarsi a una valutazione giudiziale che, come dimostrano le due ordinanze del 2026, può andare in direzioni opposte a seconda delle circostanze del singolo caso. La combinazione di separazione dei beni, trust correttamente strutturato per tempo e patti in vista della crisi coniugale offre invece una protezione costruita a monte, che non dipende dall’esito di una causa né dalla sensibilità del giudice che la deciderà. In materia patrimoniale, insomma, vale una regola che vale anche altrove: meglio un contratto scritto in anticipo che una speranza riposta in tribunale.
Enrico Foscarini, 14 agosto 2026
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