Chi mette in vendita un oggetto usato non sta necessariamente facendo impresa, eppure negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha moltiplicato gli strumenti per stanare chi, dietro l’etichetta di “venditore occasionale”, nasconde in realtà un’attività commerciale vera e propria. Il tema, complice la crescita dell’e-commerce tra privati su piattaforme come eBay, Subito.it o Vinted, è tornato prepotentemente d’attualità, e merita di essere affrontato senza allarmismi ma anche senza sconti: la domanda di fondo è se lo Stato e, quindi, il Fisco abbia davvero titolo per intercettare questi proventi o se si tratti dell’ennesima forma di pressione fiscale su chi, semplicemente, si libera di beni personali.
La linea di confine tra hobby e impresa
La normativa tributaria, va detto con onestà, non aiuta a tracciare un confine netto. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, all’articolo 55, si limita a richiedere «il solo requisito della professionalità abituale dell’attività economica, anche senza l’esclusività della stessa» perché scattino i redditi d’impresa, tassabili ai fini Irpef, con il correlato assoggettamento a Iva previsto dall’articolo 4 del Dpr 633/1972. Chi cede occasionalmente beni personali di modico valore, invece, resta fuori da entrambe le imposte.
Nel mezzo, la Cassazione ha individuato negli anni anche una figura intermedia, quella dello speculatore occasionale: chi acquista sporadicamente beni, tipicamente opere d’arte o oggetti da collezione, per rivenderli con l’intento di ricavarne un utile. In questo caso si generano redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del Tuir, ma senza applicazione dell’Iva, mancando il requisito dell’abitualità.
I giudici di legittimità, di fronte all’assenza di paletti normativi precisi, hanno finito per costruire una giurisprudenza fondata su due criteri concreti: il numero delle operazioni effettuate e l’ammontare delle stesse, anche considerato singolarmente. Un’attività di vendita online frequente e ripetuta negli anni configura reddito d’impresa proprio in ragione dell’elevato numero di transazioni, ma anche una sola operazione di importo rilevante può bastare a far scattare la tassazione, a prescindere dalla frequenza.
DAC7, ovvero lo scambio automatico di informazioni
Il vero punto di svolta, sul piano degli strumenti a disposizione del Fisco, è rappresentato dalla direttiva europea DAC7, che ha allineato la cooperazione amministrativa tributaria dell’Unione agli standard OCSE in materia di digital and gig economy. Da quando è entrata in vigore, i gestori delle piattaforme di vendita, locazione immobiliare e noleggio sono tenuti a comunicare all’amministrazione finanziaria le informazioni relative alle attività intermediate, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Esiste comunque una soglia di esenzione: restano fuori dall’obbligo di comunicazione i venditori per i quali il gestore ha facilitato meno di trenta operazioni e per un corrispettivo complessivo inferiore a duemila euro nell’anno. Chi effettua poche vendite di importo modesto, quindi, resta con ogni probabilità sotto il radar, almeno nell’immediato, anche se è ragionevole aspettarsi che l’Agenzia delle Entrate utilizzi progressivamente questi flussi informativi per costruire liste selettive di contribuenti a cui inviare lettere di compliance.
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Quando basta un estratto conto eBay
Un aspetto che merita attenzione riguarda la solidità probatoria che i giudici riconoscono ai dati raccolti dalle piattaforme online. Secondo un consolidato orientamento della Cassazione, le informazioni ottenute tramite siti di aste e marketplace digitali sulle vendite andate a buon fine «rappresentano dati astrattamente idonei a fondare, anche solo in via presuntiva, l’accertamento induttivo dei ricavi non dichiarati». In altre parole, un semplice elenco di operazioni estratto da eBay può bastare, da solo, a motivare un accertamento fiscale, senza che l’ufficio debba necessariamente produrre altre prove a supporto.
Si tratta di un potere istruttorio piuttosto ampio, che sposta sul contribuente l’onere di dimostrare la natura occasionale, e non professionale, della propria attività di vendita.
Anche i bonifici e la Postepay lasciano traccia
Chi pensa di aggirare il problema vendendo fuori dai grandi marketplace, magari tramite forum specializzati o annunci sui social, incassando i pagamenti con Postepay o bonifico, si illude solo in parte. L’Archivio dei rapporti finanziari (Adr), previsto dall’articolo 11 del decreto legge 201/2011, raccoglie infatti annualmente i dati su saldi e movimentazioni comunicati dagli operatori finanziari, e consente all’Agenzia delle Entrate di incrociare le entrate finanziarie anomale con quanto dichiarato dal contribuente. Ogni pagamento tracciato, insomma, lascia comunque un’impronta intercettabile, indipendentemente dal canale di vendita utilizzato.
Una normativa vaga
Va riconosciuto che il principio alla base di questa disciplina non è, di per sé, campato in aria: se un’attività genera ricavi sistematici e organizzati nel tempo, per quanto svolta da un privato attraverso strumenti informali, presenta caratteristiche economiche difficilmente distinguibili da quelle di un’impresa vera e propria, ed è coerente con i principi generali dell’ordinamento tributario che tale attività concorra alla formazione del reddito imponibile. Chi vende ripetutamente per trarne un profitto stabile compete, di fatto, con chi la stessa attività la svolge aprendo una partita Iva e sostenendone tutti gli oneri conseguenti.
Il problema resta però quello di sempre: una normativa vaga, affidata quasi interamente all’interpretazione giurisprudenziale, che lascia il singolo cittadino nell’incertezza su dove si collochi esattamente il confine tra la vendita del proprio scooter usato e l’esercizio di un’attività commerciale. È proprio questa incertezza, più che il principio impositivo in sé, a prestare il fianco al sospetto che l’obiettivo primario non sia tanto l’equità fiscale quanto l’ennesima estensione della rete di controllo sui movimenti economici dei cittadini, applicata retroattivamente a comportamenti tenuti in totale buona fede.
Enrico Foscarini, 2 agosto 2026
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