Politica

Sul femminicidio ha ragione Vannacci (e vi spiego perché)

Le dichiarazioni dell’europarlamentare riaccendono il dibattito sul nuovo reato di femminicidio: tra dubbi costituzionali, efficacia della norma e necessità di una reale prevenzione della violenza di genere

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Come tutti si aspettavano, ogni volta che il Generale Vannacci apre bocca (e non scrivete più “ex generale”, perché esistono precise norme del Codice dell’Ordinamento Militare che regolano l’eventuale perdita del grado), si scatena un putiferio che, peraltro, come affermato dallo stesso europarlamentare, non fa che aumentare, in maniera esponenziale, il numero dei suoi simpatizzanti.

L’ultima pietra dello scandalo è stata l’affermazione di Vannacci a proposito del femminicidio che, sempre secondo il leader di Futuro Nazionale, «non esiste. Un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce: questa è la vera parità». E ancora: «Così come esiste la violenza sulle donne, esiste quella sugli anziani e non c’è un “anzianicidio”. Sono contrario al femminicidio: è un omicidio come tutti gli altri. Non c’è bisogno di una fattispecie specifica».

Subito sono partiti gli strali contro il Generale, accusato da destra e da sinistra di aver sminuito la gravità del fenomeno, fino a contestargli di voler negare l’esistenza stessa della violenza di genere e, quindi, in qualche modo, di offendere la memoria delle tante vittime e ledere la dignità delle donne. Ma realmente l’affermazione del Generale può arrivare a tanto? A mio avviso no, e vi spiego perché.

Il Generale, in fondo, con le sue affermazioni ha contestato solamente l’articolo 577-bis del Codice penale che disciplina il reato di femminicidio, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 dicembre 2025, n. 181. Tale articolo prevede l’ergastolo per chiunque cagioni la morte di una donna «quando il fatto è commesso come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, oppure in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, ovvero come atto di limitazione delle sue libertà individuali».

A parte le oggettive difficoltà nel dimostrare che il delitto risponda integralmente a tali specifiche condizioni — ad esempio che sia stato commesso per odio o discriminazione, oppure come espressione di prevaricazione, controllo, dominio o possesso; che sia conseguenza del rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo; o ancora che sia stato perpetrato come atto di limitazione delle sue libertà individuali — senza tali elementi non si parlerebbe di femminicidio, bensì di omicidio volontario.

Vi sono poi evidenti dubbi di legittimità costituzionale. Tra questi si possono citare, ad esempio, i problemi legati alla definizione di concetti quali «odio», «discriminazione» e «prevaricazione», nonché quelli connessi al principio di uguaglianza, poiché la norma tutela esclusivamente il genere femminile, escludendo uomini (anch’essi vittime, seppure in misura minore, di violenze legate al genere) e persone LGBTQ+, con il rischio di creare disparità di trattamento a fronte di condotte analoghe.

Per la verità, di femmicidio e di femminicidio si parlava già dagli anni Novanta del secolo scorso. I due concetti si sono diffusi in Europa soprattutto a partire dai primi anni del XXI secolo, grazie sia alla risonanza internazionale dei tragici fatti di Ciudad Juárez, la città messicana divenuta dal 1993 teatro di innumerevoli sparizioni e uccisioni di donne, sia alle lotte e alle proteste dei movimenti femministi, in particolare latinoamericani, contro tali fenomeni.

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Successivamente, il termine femminicidio è stato utilizzato per identificare un fenomeno presente in tutto il mondo e rappresentato sul piano politico e mediatico attraverso fatti di cronaca riguardanti l’uccisione di donne da parte di uomini. Il concetto è arrivato a ricomprendere l’insieme delle violenze e delle discriminazioni di genere che colpiscono la donna nella sua sfera fisica, psicologica, sociale ed economica e che, nella loro manifestazione più estrema, possono culminare nell’omicidio.

Se andiamo però a leggere il documento probabilmente più importante in materia, ossia la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, firmata l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia il 27 giugno 2013 con la legge n. 77, entrata in vigore nel nostro Paese il 1° agosto 2014, notiamo che, pur definendo numerosi concetti fondamentali — tra cui violenza contro le donne e violenza domestica — il termine «femminicidio» non compare nel testo della Convenzione.

Ricapitolando, il termine femminicidio esisteva già da decenni prima dell’introduzione dell’articolo 577-bis del Codice penale e veniva utilizzato per identificare, sul piano politico, culturale e giornalistico, un fenomeno legato alla violenza di genere che, nei casi più estremi, sfociava nell’uccisione della donna in quanto tale. Il nuovo reato, inoltre, non sembra aver apportato nulla in termini di certezza della pena, che resta il vero problema della malagiustizia italiana. Anche per l’omicidio volontario, infatti, come per il femminicidio, può essere irrogata la pena dell’ergastolo.

A mio parere, con la creazione di un reato autonomo come il femminicidio abbiamo assistito a un classico caso di populismo penale, ossia alla tendenza della politica ad assecondare gli umori dell’opinione pubblica, giustamente inorridita e preoccupata dal ripetersi di casi di giovani donne uccise dai propri partner o ex partner.

Tuttavia, la creazione di questa nuova fattispecie non aggiunge nulla sul piano della prevenzione. Per contrastare più efficacemente questi orrendi delitti servirebbero invece maggiori risorse per magistratura e forze dell’ordine, una migliore preparazione professionale e psicologica di tutti gli operatori coinvolti, una tutela più efficace — anche economica — delle vittime e dei loro figli e una maggiore certezza dell’effettiva esecuzione delle pene detentive.

Col. (ris.) Sergio De Santis, 22 giugno 2026

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