Banca

Quali sono le differenze tra cessione del credito e sconto in fattura?

Caro lettore,

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Per questa lettura ti propongo un argomento marginale ma non per questo meno importante.

DALLA CESSIONE ALLO SCONTO IN FATTURA È UN ATTIMO

Come avrai certamente letto dalle mie parole molte e molte volte, avrai capito che in riferimento ai numerosi interventi edilizi ammessi a detrazione fiscale, l’art. 121 del DL 34/2020 prevede 2 possibili modalità di fruizione del credito in alternativa alla modalità diretta pura e semplice:

la cessione o lo sconto in fattura.

In ogni caso che si voglia optare per l’una o per l’altra soluzione, va chiarito che ogni caso va esaminato attentamente, tenendo conto di alcuni aspetti che identificano solo una tra queste due opzioni.

Inoltre, se queste vengono esercitate nell’ambito della maxi detrazione del 110% identificata dall’art. 119 del DL 34/2020, allora l’efficacia della cessione o dello sconto è demandata al rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

Andiamo ora a esaminare attentamente gli elementi di analogia e le differenze che caratterizzano le due opzioni di scelta.

IL PASSAGGIO DEL TESTIMONE…

Che succede se optassi per la cessione del credito?

Ti ricordo innanzitutto che attualmente non sono previste delle limitazioni per la qualifica del cessionario – quello che acquista il credito – (anche se di solito parliamo di un istituto di credito), per cui tale operazione prevede la maturazione di un credito d’imposta nei confronti del cessionario del valore pari all’importo detraibile.

Si evidenzia che, valutando il beneficio finanziario che il cedente matura, il cessionario sarà disposto a versare una somma inferiore così da guadagnare, in un certo senso, dalla differenza tra il prezzo e il credito d’imposta spettante – utilizzabile negli stessi tempi con cui il cedente avrebbe potuto usufruire della detrazione.

Rispetto allo sconto in fattura, la cessione si contraddistingue per i seguenti aspetti:

  • il fatto che la cessione non possa essere parziale ma deve includere l’intero importo della detrazione;
  • è ammessa la cessione detta “differita” esercitata del periodo d’imposta 2020 (il primo per cui è ammissibile la cessione) solo dopo aver fruito in dichiarazione dei redditi di una o più rate della detrazione. Anche qui vige la regola per cui occorre guardare all’intero ammontare delle quote residue.

UN PO’ DI SCONTO NON ME LO FAI?

Se invece optassimo per lo sconto in fattura occorre porre l’accento sulla presenza del tetto massimo di sconto applicabile pari al corrispettivo, ragione per cui si può parlare di un eventuale sconto parziale.

Questo significa che

l’eventuale parte della detrazione che non risulta coperta dallo sconto,

potrà essere fruita da parte del contribuente in fase di dichiarazione, altrimenti può essere ceduta a terzi.

Eppure un altro aspetto, forse il più considerevole, dello sconto in fattura concerne il momento in cui si considera pagato l’importo destinato allo sconto.

Dato che, nella maggior parte delle casistiche, il beneficiario è una persona fisica, sarebbe bene identificare due ipotesi distinte:

  • quando lo sconto risulta parziale, l’intera somma (compresa quella coperta dallo sconto) viene considerata sostenuta nel momento in cui viene eseguito il pagamento del corrispettivo escluso dallo sconto;
  • quando invece lo sconto è totale (situazione che può presentarsi solo quando si tratta di interventi agevolabili con il superbonus 110%) il pagamento si considera avvenuto quando la fattura è stata emessa.

 

Qui puoi leggere la risposta alla precedente domanda:

Posso applicare l’Ecobonus in un’unità immobiliare accatastata F/4?

 

Un caro saluto

Fabiola Pietrella

 

 

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