Politica

Giustizia, la madre di tutte le riforme: come vincere la sfida del referendum

Cosa prevede la riforma: separazione delle carriere, i due Csm, la corte disciplinare. Referendum senza quorum minimo, decisiva la mobilitazione. Il protagonismo della magistratura associata

Carlo Nordio e la riforma della giustizia Immagine generata da AI tramite DALL·E di OpenAI
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Ieri è stata una giornata importante nell’economia di questa legislatura: è stata, infatti, definitivamente approvata con 112 sì, 59 no e 9 astenuti la riforma della giustizia del ministro Carlo Nordio.

Cosa prevede

Come noto, la riforma prevede la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, la conseguente duplicazione del Csm (un Consiglio per la magistratura giudicante e uno per quella inquirente), il meccanismo del sorteggio per l’elezione dei componenti togati dei due Csm e l’istituzione di una Alta Corte disciplinare.

Per quanto concerne la separazione delle carriere, la riforma ribadisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere e specifica, per l’appunto, che “è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente” con “distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti” e che i magistrati “si distinguono tra loro soltanto per la diversità delle funzioni”. La riforma demanda alla legge ordinaria la disciplina del concorso (potrà essercene uno unico oppure due diversi) e quella sulla competenza per la formazione dei magistrati (Scuola Superiore della Magistratura).

Questo punto è certamente quello più rilevante, anche se potrebbe sembrare superfluo. È, infatti, noto che la riforma Cartabia ha, in concreto, reso più difficile il cambio di funzioni che può essere compiuto una sola volta nella carriera. Ma la comune appartenenza alla medesima magistratura, anche con la sostanziale differenziazione funzionale, non è un fattore trascurabile, come dimostrano le forti resistenze da parte della magistratura associata, malgrado già ora sono ridotte percentuali a compiere il passaggio di funzioni.

I due Csm

Vi è poi la riforma dell’organo di autogoverno della magistratura, con la costituzione di due diversi Csm e la previsione di una Alta Corte disciplinare.

Al riguardo, il Consiglio superiore della magistratura giudicante e quello della magistratura requirente saranno presieduti entrambi dal presidente della Repubblica. La loro composizione verrà effettuata per sorteggio da un elenco per i componenti laici, mentre ci sarà un sorteggio secco per i togati. In particolare, ci sarà un membro togato di diritto – rispettivamente il primo presidente della Cassazione (Csm giudicante) e il procuratore generale della Cassazione (Csm requirente) – poi un terzo di membri laici vengono estratti a sorte da un elenco predisposto dal Parlamento in seduta comune (devono essere professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio) e due terzi di membri togati estratti a sorte tra tutti i magistrati.

I componenti vengono, quindi, designati mediante sorteggio e durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva e non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

È evidente che la preferenza per il sorteggio ha lo scopo di ridurre significativamente l’incidenza delle correnti della magistratura associata sul funzionamento del Csm e sull’intera vita della magistratura e dei magistrati.

È, o almeno dovrebbe essere, ancora recente lo stupore sollevato dal c.d. caso Palamara che ha mostrato un mondo assai lontano da certe narrazioni mediatiche. Naturalmente, soltanto a posteriori potremmo valutare se il sorteggio sia una valida soluzione per tale scopo, come ci si auspica.

La Corte disciplinare

Continuano a spettare a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati, mentre, rispetto ad oggi, viene esclusa la competenza in tema di provvedimenti disciplinari demandata alla nuova Alta Corte.

La nuova Alta Corte disciplinare assorbe funzioni oggi svolte dal Csm e dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili (in sede di impugnazione). Ci saranno 15 giudici: tre laici, nominati dal presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio, tre laici estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. Il presidente eletto dall’Alta Corte tra i laici, cioè tra i giudici nominati dal presidente della Repubblica o tra quelli estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.

Riforma radicale

Questi sono i contenuti della riforma che evidentemente rappresentano un importante cambiamento dell’ordinamento giudiziario. Si tratta probabilmente della riforma più radicale del governo Meloni e rappresenta un ammirevole caso di osservanza del mandato elettorale, poiché la separazione delle carriere faceva parte del programma elettorale della coalizione.

È anche probabilmente l’unica riforma costituzionale che la maggioranza potrebbe portare a conclusione, in quanto l’autonomia differenziata è stata moto depotenziata dalla pronuncia della Corte costituzionale e il premierato sembra si sia arenato in favore della più agevole riforma elettorale.

Verso il referendum

Occorre adesso superare l’ostacolo referendario. Difatti, l’approvazione definitiva è avvenuta a maggioranza assoluta e quindi, come noto, vi è la possibilità di ricorrere ad un referendum c.d. confermativo.

Precisamente il testo approvato dal Parlamento è pubblicato per notizia sulla Gazzetta Ufficiale in modo da darne la massima pubblicità. Entro tre mesi da questa data, può così essere chiesto un referendum costituzionale per sottoporre il testo ad approvazione popolare. Lo possono richiedere gli elettori stessi, con la raccolta di 500 mila firme, o cinque Consigli regionali oppure un quinto dei membri di una delle due Camere. Per la validità del referendum non è richiesto un quorum minimo di votanti. È sufficiente che i consensi superino i voti sfavorevoli.

Se il risultato della consultazione è positivo il capo dello Stato promulga la legge; in caso contrario è come se la legge stessa non avesse mai visto luce e l’esito della consultazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Non è necessario essere cultori di diritto costituzionale per sapere che questo ostacolo è tutt’altro che banale, come dimostra la vicenda della c.d. riforma Renzi (e non solo).

Il principale problema riguarda l’assenza di quorum. È ragionevole prevedere che le forze di opposizione, con l’ausilio dei media di riferimento e della “resistenza” della magistratura associata, mobiliteranno il loro elettorato per difendere la Costituzione e lo Stato di diritto e scongiurare il rischio di una deriva/torsione autoritaria.

Decisiva la capacità di mobilitazione

La difficoltà per le forze di governo sarà quella di mobilitare il proprio elettorato, senza esporsi troppo politicamente. L’intervista di ieri del sottosegretario Alfredo Mantovano al Corriere della Sera va evidentemente in questa direzione. Al contempo, le dichiarazioni infuocate di Giorgia Meloni e Matteo Salvini sulla decisione della Corte dei Conti dimostrano che inevitabilmente l’esposizione politica dovrà esserci.

Siamo ovviamente consapevoli che la Corte dei Conti non è coinvolta nella riforma in argomento, ma è chiaro che la campagna referendaria non si giocherà sui profili tecnici. Sarà una campagna politica a tutti gli effetti perché la giustizia è un tema ad alto connotato politico, soprattutto nel nostro Paese.

D’altronde, già nei giorni scorsi l’Anm ha dimostrato di averne consapevolezza, invitando alla sua assemblea generale per lanciare la campagna per il “No” alla riforma giornalisti, artisti ecc… Nella letteratura scientifica e nella convegnistica ci sarà il confronto tecnico-giuridico, ma difficilmente arriverà al grande pubblico.

L’esito referendario probabilmente dipenderà dalla capacità di mobilitazione e, soprattutto, dal grado di soddisfazione dell’attuale stato della giustizia italiana. Chi è, infatti, soddisfatto non ha motivo per un cambiamento così radicale; chi invece, pur nel rispetto del ruolo delle magistrature in uno Stato costituzionale di diritto, è convinto sia necessario un robusto riequilibrio istituzionale e una maggiore responsabilizzazione sostanziale dei magistrati vedrà di buon occhio la riforma.

In tal senso, i fautori della riforma possono confidare sia nei tanti clamorosi sviluppi di vicende giudiziarie, anche remote, che nelle ultime settimane stanno sconcertando molti, sia l’eccessivo protagonismo della magistratura associata e dei suoi rappresentanti che potrebbero finire per essere percepiti come la vera opposizione politica al governo. E questo sarebbe forse lo spot più forte a favore della riforma.

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