La vicenda della condanna del gioielliere Mario Roggero ha lasciato in molti, compreso chi scrive, la sensazione di trovarsi di fronte ad una profonda ingiustizia, sia riguardo alla pena detentiva, sia per il risarcimento dei danni civilistici a favore dei rapinatori e dei loro eredi, una ingiustizia che urta contro il senso comune.
Il senso comune
Quel senso comune che dovrebbe rappresentare, come giustamente affermava Adam Smith (1723-1790), filosofo morale prima che economista, la pietra di paragone ultima per tutte le azioni umane, comprese (anzi direi prime tra tutte) quelle dei funzionari pubblici.
Né il mondo del diritto può pretendere di sottrarsi a questo principio, magari in nome di una propria logica particolare e diremmo “autoreferenziale”: quando davanti ad una ingiustizia evidente, come è a mio parere quella di cui stiamo parlando, si finisce per concludere con la massima che fu di Cicerone (106 – 43 a.C.), “il supremo diritto è una suprema ingiustizia” (summum ius summa iniuria), ciò significa che il diritto ha fallito il suo compito.
Vediamo come questa ingiustizia secondo il senso comune può essere, a parere di chi scrive, fatta derivare da una errata applicazione delle norme da parte dei giudici, nonché da una mancata modifica delle stesse da parte del Parlamento. Proviamo cioè a “smontare” al fine di analizzarlo nei dettagli, il meccanismo giuridico che regola il diritto di difendersi, un diritto che anche se non previsto esplicitamente dalla Costituzione italiana (il che è un male) rientra tra i diritti fondamentali degli esseri umani.
La legittima difesa fino agli anni 70
Lasciamo stare per ora (vi torneremo più avanti) le recenti modifiche di legge relative alla legittima difesa nei luoghi “privati” delle vittime, e andiamo invece un poco indietro nel tempo, per guardare alle decisioni giudiziarie precedenti (stare decisis, come direbbero gli americani) in base alle quali si era formata una tradizione sui casi nei quali la difesa era considerata legittima, una tradizione durata sino agli anni ’70 e poi modificata con una sorta di inversione ad U da parte dei giudici che ha portato a creare le basi per la ingiusta applicazione della norma nel caso di cui stiamo parlando, e non solo in esso.
Vediamo di chiarire. La norma di legge (art. 52 del codice penale) prevede da sempre due presupposti perché si abbia legittima difesa: l’attualità della minaccia ingiusta ad un diritto (la vita, la proprietà ecc.) dell’aggredito e la proporzionalità della reazione. Fino agli anni ’70 questi due presupposti erano interpretati dai giudici (e l’applicazione della legge consiste sempre anche nell’interpretazione della stessa, non è mai attività meccanica ma comporta sempre una scelta, approvabile o criticabile) in maniera molto chiara.
L’attualità della minaccia era riferita a tutta l’azione criminosa compiuta dall’aggressore, dal suo inizio sino a quella che viene chiamata “consumazione del reato” oppure fino alla “desistenza” dal reato medesimo, cioè in termini non tecnici, nel caso della rapina, dal momento in cui il rapinatore con la violenza o con la minaccia si impadroniva dei beni della vittima sino al momento in cui riusciva ad ottenere il possesso sicuro e indisturbato dei beni rapinati, cioè del bottino (momento della “consumazione” del reato di rapina), oppure sino al momento in cui abbandonava il bottino stesso, o per l’intervento delle forze dell’ordine o per la reazione del rapinato (desistenza dal reato).
Tutto ciò che stava in mezzo tra il momento iniziale e quello finale era compreso nella “attualità” della minaccia e legittimava la reazione della vittima anche al solo scopo di recuperare il bottino, anche se il rapinatore si stava dando alla fuga e aveva cessato di minacciare, perché l’azione era considerata in maniera unitaria e il fuggire con il bottino era ritenuto una sorta di continuazione della violenza esercitata sulla vittima, dato che ne era la conseguenza immediata e diretta. Non era viceversa considerata legittima la reazione della vittima avvenuta dopo uno stacco di tempo, anche piccolo, successivo al momento in cui il rapinatore avesse ottenuto il possesso sicuro del bottino.
Quanto alla proporzionalità della reazione, essa veniva riferita non alla situazione dell’aggressore, ma al diritto dell’aggredito a tutelare la sua persona o i suoi beni, ed era considerata esistente quando la vittima aveva usato la maniera più idonea, o a maggior ragione, l’unica maniera che aveva a disposizione per far valere le sue ragioni.
In tal modo era pressoché unanimemente considerato legittimo l’atto di fare fuoco sul rapinatore in fuga che non avesse abbandonato il bottino. In questo caso, secondo i giudici di un tempo, esistevano sia l’attualità della lesione sia la proporzionalità della reazione.
Quanto al rapporto tra il danno cagionato all’aggressore e il bene da quest’ultimo sottratto all’aggredito, erano esclusi dalla legittima difesa solo i comportamenti decisamente abnormi come l’uso delle armi per difendere un furto di caramelle o di galline, ma già sul caso del contadino che sparava ai ladri “seriali” di frutta ci si divideva.
In ogni caso era chiaro che la norma e il modo come era applicata si disinteressavano della situazione dell’aggressore e miravano a regolare la reazione dell’aggredito, con una impostazione non troppo diversa da quella del successivo art. 53 che consentiva (e consente) l’uso delle armi da parte delle forze dell’ordine, e ciò tenendo conto (giustamente a parere di chi scrive) del fatto che nel reagire ad un atto delittuoso la vittima si sostituisce di fatto ai funzionari di polizia che in quel momento non sono in grado di tutelarlo.
L’inversione della giurisprudenza
Gradualmente, a partire dagli anni ’70, l’interpretazione e quindi l’applicazione concreta delle norme sulla legittima difesa da parte dei giudici si è modificata fino a sostituire del tutto quella fin qui descritta. Innanzitutto, l’attualità della minaccia o della violenza è stata ristretta solo al momento in cui l’aggressore usa materialmente la violenza, e in tal modo una realtà unitaria è stata arbitrariamente scomposta in due parti.
In una rapina, in base a questa nuova interpretazione della norma, la legittima difesa è possibile solo fino a che il rapinatore impugna un’arma: quando quest’ultimo si allontana con il bottino diventa intoccabile per la vittima che deve comportarsi verso di lui come si comporterebbe verso un passante che portasse con sé alcune cose di sua proprietà, e non dei beni appena rubati.
In questo senso, dal punto di vista della vittima la minaccia o la violenza non sono considerate più attuali e qualunque minima lesione arrecata al rapinatore diventa illecita: con un rovesciamento, a giudizio di chi scrive inammissibile, delle posizioni, il rapinato diventa aggressore e il rapinatore vittima.
A questa modifica si accompagna quella che riguarda la definizione della proporzionalità della reazione, che non viene più riferita al rapporto tra i mezzi a disposizione dell’aggredito e la reazione stessa, ma al rapporto tra i diritti del rapinato e i danni causati al rapinatore, il che in un certo senso completa il rovesciamento delle posizioni.
Una volta cessata materialmente la violenza, il rapinatore non minaccia più l’incolumità personale del rapinato ma solo continua a possedere illegalmente i beni di quest’ultimo per cui nessuna reazione violenta della vittima è più ammessa perché tale reazione finirebbe per ledere l’incolumità personale del rapinatore a fronte di un semplice danno patrimoniale (la sottrazione dei beni rapinati) al rapinato, come se la violenza precedente non fosse mai accaduta.
Diverso clima sociale e culturale
Questa modifica delle decisioni giudiziarie, causata da un diverso clima sociale e culturale, attento all’esigenza di impedire abusi da parte delle persone rapinate, ma soprattutto condizionato dal lento ma progressivo affermarsi della mentalità buonista, tesa a scusare e a tutelare chi delinque al fine di recuperarlo alla società, senza però preoccuparsi troppo della situazione delle vittime, ha portato a non poche decisioni ingiuste verso queste ultime.
Lo stato in sostanza ha smesso di stare unilateralmente dalla parte dell’aggredito, come avveniva in precedenza, per cercare una posizione che vorrebbe essere imparziale tra aggredito ed aggressore.
E proprio in questo consiste la radice ultima dell’ingiustizia dell’applicazione di queste norme, perché lo stato non deve essere imparziale tra chi compie il reato violento, che rimane attuale anche quando il rapinatore fugge con il bottino, dato che sta raccogliendo i frutti della violenza appena commessa, e chi ha subito tale reato, la cui reazione deve essere proporzionata solo rispetto al fine di riparare agli effetti della violenza subita, ad esempio al fine di recuperare il bottino.
Le modifiche parlamentari
Negli ultimi anni, il Parlamento prima nel 2006 e poi nel 2019 ha cercato di porre rimedio con apposite leggi a questa interpretazione dell’articolo 52, inserendo nel testo la dicitura che la difesa è sempre legittima quando avviene all’interno dell’abitazione, del negozio, studio professionale o laboratorio artigiano ecc. della vittima, a meno che non si abbia “desistenza”, cioè abbandono del bottino da parte del rapinatore, e persista il pericolo (sempre probabile) di una nuova aggressione.
Il Parlamento però non è andato fino in fondo come avrebbe dovuto stabilendo esplicitamente che la attualità della minaccia dura sinché la rapina è ancora in corso (nel senso che ho precisato in precedenza), e prevedendo quindi che la legittima reazione, proporzionale tenendo conto dei mezzi disponibili, possa estendersi anche alle immediate adiacenze dei luoghi privati sopra indicati.
Questione di pochi metri
Da qualcuno è stato detto che Roggero sarebbe stato assolto se avesse sparato ai rapinatori all’interno del suo negozio, e se fosse così la sua condanna, detto con tutto il rispetto, sarebbe aberrante. Non si può decidere della vita e del patrimonio di una persona in base a pochi metri di differenza: sino al cancello di ingresso una cosa è lecita, oltre diventa un reato gravissimo.
Qui, a giudizio di chi scrive, sta l’errore dei giudici che hanno deciso, il non avere tenuto conto della ragion d’essere della norma e non avere applicato la regola in maniera estensiva, cosa possibile e doverosa nel diritto penale quando si tratta di norme giustificatrici che escludono la responsabilità e che quindi hanno un effetto favorevole verso l’imputato, ovvero non avere considerato legittima la difesa anche quando essa avviene nelle immediate adiacenze, compresa la porzione di strada posta oltre il cancello di ingresso dei luoghi “privati”.
E qui torniamo a Cicerone: la suprema ingiustizia è stata causata in questo caso da una applicazione legittima, “pura” ma formalistica del diritto.
L’unico rimedio
A questo punto, per rimediare al caso Roggero spetta al Parlamento approvare una nuova modifica dell’art. 52 che equipari esplicitamente ai luoghi privati gli spazi immediatamente adiacenti agli stessi: solo in questo modo si potrebbe riparare l’ingiustizia passata (ricordiamo che le leggi successive più favorevoli si applicano anche alle persone già condannate) ed evitare altri casi altrettanto ingiusti.
Forse molti (compreso chi scrive) si sarebbero comportati in maniera diversa dal gioielliere di Grinzane Cavour, ma è troppo facile fare i moralisti seduti tranquillamente davanti ad un computer, così come non è corretto parlare di “vendetta”, perché questa si può avere solo dopo uno stacco di tempo dalla conclusione dell’azione criminosa (come si spera di avere chiarito).
In ogni caso nella valutazione di tutta questa vicenda rimane decisivo il fatto che lo stato, titolare del potere ma soprattutto del dovere di difendere l’aggredito, non deve (per non commettere una “summa iniuria”) condannarlo per essersi difeso in prima persona, magari in base ad interpretazioni eccessivamente formaliste del diritto (“summum ius”), quando il potere pubblico (per mille ragioni) non è stato in grado di intervenire.
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