Politica

Paesi sicuri: ecco il doppio salto mortale dei giudici europei

La sentenza CGUE di agosto non solo costituisce una innovazione normativa sostanziale ma arriva al paradosso di far funzionare il diritto umanitario come incentivo alla persecuzione

Breve aggiornamento estivo sulla questione migranti in Albania. Cominciando dal riassunto delle puntate precedenti.

Prima puntata

Il diritto unionale (aka leuropeo) ha sempre previsto: tanto una eccezione geografica (un Paese può essere sicuro solo su una parte del proprio territorio), quanto una eccezione di categoria personale (un Paese può essere sicuro solo per la grande maggioranza della propria popolazione).

Il 4 ottobre 2024, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) si è pronunciata contro l’esistenza di una eccezione geografica. Con una sentenza che abbiamo descritto come un pastrocchio.

Il 18 ottobre 2024, di cotanta porcheria di sentenza si sono impossessati alcuni giudici del Tribunale di Roma. I quali hanno asserito che CGUE si fosse pronunciata, non solo contro l’esistenza di una eccezione geografica, ma pure contro l’esistenza di una eccezione di categoria personale. Con un decreto che già abbiamo descritto come un pastrocchio peggiore di quello combinato da CGUE.

Seconda puntata

Il 25 ottobre 2024 è intervenuto un giudice bolognese, di suo perfettamente conscio che la sentenza CGUE aveva “ad oggetto soltanto l’ipotesi della clausola di esclusione territoriale, ma non la questione della legittimità di clausole di esclusione per appartenenza a gruppi sociali o per profili”.

Sicché egli, con assai maggiore raffinatezza del giudice romano, si è rivolto alla stessa corte per chiederle se veramente i regolamenti unionali non contengano anche una eccezione di categoria personale: cioè, di estendere l’oggetto della precedente sentenza. Con quattro argomenti che abbiamo descritto come uno più fantasioso dell’altro.

Torna a parlare la Corte leuropea

Il primo agosto 2025, CGUE rispondeva al giudice romano, offrendo la sentenza chiesta dal giudice bolognese. E cogliendo l’ultimo dei quattro suoi fantasiosi argomenti.

Il riferimento è all’Allegato I del II procedura che recita: “Un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni etc”.

Analogamente, la versione inglese recita “generally and consistently”: generalmente e costantemente. Più ricercata, la versione tedesca recita “generell und durchgängig”: in via generale e comune. Solitaria, la versione francese recita “d’une manière générale et uniformément”: in generale e uniformemente.

Il lettore avrà notato come il primo termine (generalmente-generell-generally-d’une manière générale) si riferisca alla parte di popolazione perseguitata. Mentre il secondo termine (costantemente-durchgängig-consistently-uniformément) si riferisca all’estensione temporale delle persecuzioni.

Sicché, è univoco che il primo termine esprima precisamente quella eccezione di categoria personale della quale la sentenza si occupa. Come è univoco che la pur eccentrica traduzione francese “uniformément” si riferisca certamente alla sola estensione temporale. Altrimenti, ogni particolare versione di una stessa norma leuropea godrebbe di validità propria e dovremmo moltiplicare le già innumerevoli norme unionali per 24: quante sono le lingue ufficiali. Roba che manco al circo.

Doppio salto mortale

Eppure, ciò è precisamente ciò che fa la burlesca Corte che siede in Lussemburgo. La quale ammette l’esistenza di “divergenze semantiche”, ma solo per compiere un doppio salto mortale:

(1) prima si aggrappa alla dizione francese, argomentando apoditticamente che le restanti ad esse si conformino. Ciò che appare del tutto arbitrario in quanto, in materia di normativa leuropea (e non di trattati leuropei), nessuna lingua prevale sulle altre: tutte le lingue ufficiali dell’Ue hanno lo stesso valore legale;

(2) poi la riferisce, non già all’estensione temporale delle persecuzioni, bensì alla parte di popolazione perseguitata.

Un doppio salto mortale, che ci restituisce una innovazione normativa sostanziale, per la via di una interpretazione ultronea a qualsiasi criterio e potere del giudice: che non è il legislatore e farebbe bene a ricordarsene.

Un incentivo alla persecuzione

Ciò senza menzionare le altre nostre obiezioni giuridiche, delle quali già avevamo scritto negli articoli precedenti citati.

Ma qui ci piace ribadire come tale sentenza sia assurda, non solo giuridicamente, bensì pure ai sensi delle finalità umanitarie che essa pretenderebbe di servire. Ci citiamo:

Un Paese che non lascia fare il gay pride non è sicuro per nessuno: neppure per un terrorista di Hamas il quale pure, notoriamente, i partecipanti ad un gay pride li farebbe tutti almeno fustigare. Quindi, noi questo stesso terrorista di Hamas non possiamo respingerlo: pure se è lui stesso ad aver fustigato i partecipanti ai gay pride del proprio Paese, pure se egli intende fustigare i partecipanti ai gay pride nostrani. Dove si nota un assai curioso cortocircuito logico, in base al quale noi dovremmo proteggere tanto il perseguitato che il persecutore. Di modo che la persecuzione del perseguitato procura, al persecutore, la nostra protezione. Giungendo al paradosso giuridico, che il diritto umanitario funziona da incentivo alla persecuzione.

Conclusioni

Insomma, alla CGUE vorremmo ricordare che di mestiere fa il giudice: non il legislatore. E che tanto meno essa può modificare i trattati, assegnando all’idioma dei Galli un ruolo di preminenza normativa che non sta né in cielo, né in terra.

In attesa che la prossima entrata in applicazione del blocco legislativo costituito dal III qualifiche e III procedura giunga a sancire erga omnes la totale e definitiva ragione del governo italiano. Così che non se ne parli più, anche se siamo ben consci che una CGUE siffatta, non mancherà di inventarsi sempre nuovi ed imprevedibili casini.

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