La Corte di Giustizia dell’Unione europea il 1° agosto ha stabilito che uno Stato Ue “può designare paesi di origine sicuri mediante atto legislativo, a patto che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo”. Ha stabilito inoltre che uno Stato Ue non può considerare sicuro un paese che “non offra una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione”.
La sentenza ha effetto sul Piano Albania, elaborato nell’ambito delle misure di contrasto all’immigrazione illegale, la cui attuazione dipende proprio dall’individuazione di una serie di Paesi ritenuti sicuri, tali da non giustificare in linea di massima richieste di asilo da parte di chi ne è originario.
Si intendeva portare in Albania, in un centro allestito dall’Italia, gli emigranti illegali richiedenti asilo originari di paesi sicuri e lì esaminarne le richieste di asilo con una procedura semplificata. Il Piano è stato però bloccato dai giudici del Tribunale di Roma che hanno sempre rifiutato di convalidare il trattenimento in Albania degli emigranti trasferiti lì. Si è quindi deciso di usare il centro per gli stranieri in attesa di rimpatrio.
Le fonti dei giudici
Il governo italiano ha individuato per ora 19 Paesi sicuri. La Corte di Giustizia Ue dovrebbe spiegare perché ritiene che dei giudici siano in grado di stabilire meglio di un governo se dei paesi sono sicuri oppure no. Tramite il Ministero degli affari esteri, il nostro governo è in contatto praticamente con tutto il mondo. Ha dappertutto ambasciate, consolati, centri di cultura e, a sua disposizione, centri di ricerca, banche dati, corrispondenti, consulenti, esperti.
Un giudice che magari non sa neanche esattamente dove si trovano la Costa d’Avorio o il Bangladesh – due dei Paesi classificati come sicuri – e della loro storia recente forse non conosce proprio niente, come fa a stabilire se sono Paesi sicuri oppure no? E a quali fonti attinge, alle quali il governo non ha accesso, per documentarsi e deliberare? A chi deve rivolgersi, se non al governo, al Ministero degli esteri, per procurarsi le informazioni fondate, attendibili delle quali ha bisogno per farsi un’idea e pronunciare una sentenza?
Leggendo decine, centinaia di sentenze si capisce che invece tanti giudici, certo non tutti, ma tanti, consultano tutt’altre fonti. Sono le sentenze pronunciate dai magistrati incaricati di esaminare i casi dei richiedenti asilo respinti dalle commissioni territoriali – istituite per esaminare le richieste di asilo – e dei quali la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.
Si direbbe che si affidino, loro e i loro collaborati, a cooperative, mediatori culturali, e a riviste, quotidiani… forse digitando su Google qualche parola chiave: “Costa d’Avorio, sicurezza, rimpatri”. E poi ci sono gli avvocati difensori dei richiedenti asilo. Interi studi di legali prestano assistenza legale agli immigrati illegali i quali approfittano del gratuito patrocinio offerto dallo Stato italiano.
Ecco le sentenze
Ecco alcuni esempi, scelti tra gli innumerevoli pubblicati nel corso degli anni sul sito Melting Pot che celebra come trionfi della giustizia le sentenze a favore dei richiedenti asilo.
Il Tribunale di Genova il 1° aprile 2019 ha riconosciuto protezione umanitaria a un richiedente asilo della Costa d’Avorio spiegando che “nel caso in esame, l’attuale situazione politico-sociale della Costa d’Avorio, come sopra ricostruita, consente di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo Paese (…) si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali. La situazione della sicurezza in Costa d’Avorio, infatti, si è aggravata in modo preoccupante nel 2017”.
In Costa d’Avorio l’ultimo conflitto, durato alcuni mesi, risale al 2010. È stata una crisi post elettorale conclusasi nell’aprile del 2011. Molti ivoriani allora fuggirono nei Paesi vicini che in seguito hanno revocato loro lo status di rifugiato essendo venute meno le condizioni che li avevano spinti a espatriare.
Un cittadino del Pakistan il 25 giugno del 2020 ha ottenuto dal Tribunale di Napoli un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il giudice si è detto d’accordo con la Commissione territoriale che le ragioni addotte dall’uomo per ottenere protezione internazionale erano di “dubbia credibilità” e quindi la richiesta andava rigettata. Tuttavia “dalle fonti internazionali consultate – si legge nella sentenza – emerge che la pandemia da Covid-19 ha assunto una situazione di rilevante gravità cui il sistema sanitario pakistano non appare capace di fare fronte”.
Determinante poi è stato il fatto che il sistema sanitario pakistano “per effetto di una diffusa privatizzazione che ha consolidato un orientamento commerciale alle cure mediche” garantisce scarsi servizi sanitari ai poveri. Costringere l’uomo a rientrare in patria lo avrebbe esposto a condizioni di “estrema vulnerabilità” e il suo diritto alla salute sarebbe stato gravemente compromesso. In Pakistan in quel momento i casi di Covid-19 erano 300.000, i morti poco più di 6.000 su 212 milioni di abitanti.
Il 9 giugno del 2025 il Tribunale di Roma ha riconosciuto protezione speciale a un cittadino del Bangladesh perché “un eventuale rimpatrio costituirebbe uno sconvolgimento radicale della sua vita privata, trasferendolo in una realtà notoriamente connotata da forti criticità, specie sotto il profilo socio-economico, dove correrebbe inoltre il rischio di rivittimizzazione. Va ricordato che, infatti, anche se il Bangladesh nell’ultimo decennio è stato protagonista di una costante crescita economica che ha aiutato a contrastare la forte povertà presente, le fonti consultate dal Collegio descrivono chiaramente una diffusa situazione di povertà (…) Tanto consente di ritenere probabile che un eventuale rimpatrio esporrebbe in concreto il ricorrente al rischio di una grave compromissione dei suoi diritti fondamentali; ciò anche in considerazione dello stato di povertà inemendabile in cui versa la sua famiglia in Bangladesh, nonché dei numerosi debiti contratti dal ricorrente”.
Giudici contro ogni evidenza
“La sentenza della Corte europea di giustizia è un vero e proprio macigno sulle velleità del governo Meloni e della destra italiana di calpestare il diritto internazionale e il buonsenso”. Così ha commentato Nicola Fratoianni, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. Ci sarà sempre un giudice, e di sicuro più di uno, che emetterà, anche contro ogni evidenza, sentenze favorevoli ai richiedenti asilo. Fratoianni lo sa e per questo esulta.
In realtà, ha poco da esultare perché contestare la sicurezza di uno stato comporta soltanto che la richiesta di asilo presentata da chi ne è originario sarà esaminata secondo la procedura ordinaria: ci vorrà più tempo, sarà un percorso più laborioso, e di sicuro molto, ma molto più costoso per le casse dello stato, ma la richiesta di un ivoriano, di un bengalese, di un tunisino… alla fine sarà respinta.
A farlo sarà una delle commissioni territoriali dopo interminabili colloqui, verifiche, documentazioni. Ma se faranno ricorso in Cassazione, e lo faranno, e se sarà accolto, applicando il principio che “il dubbio circa la credibilità deve essere risolto a favore del dichiarante”, forse saranno fortunati e troveranno un giudice che ribalterà la decisione della commissione territoriale.
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