Lo scorso 29 dicembre è stata depositata la pronuncia sulla legittimità costituzionale della legge regionale toscana sul suicidio medicalmente assistito.
Come forse si ricorderà, eravamo già intervenuti sulla questione (Ecco perché sul fine vita le Regioni non possono legiferare) dal punto di vista della competenza legislativa. Avevamo esposto la tesi che le Regioni non fossero competenti e ne restiamo ancora convinti anche dopo la lettura della sentenza che sembrerebbe smentirci.
Infatti, la Corte ha rigettato la questione sulla illegittimità dell’intera legge regionale, ritenendo che nel suo complesso la legge regionale sia riconducibile all’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e persegua la finalità di “dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l’assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che – trovandosi nelle condizioni stabilite da questa Corte nella sentenza n. 242 del 2019, così come ulteriormente precisate nella sentenza n. 135 del 2024 – chiedano di essere aiutate a morire”.
Le norme illegittime
Ma, a noi pare, che il cuore della pronuncia sia la parte in cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità di numerose disposizioni della citata legge regionale, poiché ritenute invasive delle sfere di competenza riservate alla legislazione statale.
In particolare, sembra opportuno evidenziare la motivazione dell’illegittimità dell’art. 2 che direttamente individuava i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito facendo espresso rinvio alle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024.
Secondo la sentenza, la disposizione viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale, in quanto alle regioni è “precluso cristallizzare nelle proprie disposizioni principi ordinamentali affermati da questa Corte in un determinato momento storico – in astratto, peraltro, anch’essi suscettibili di modificazioni – e oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento del legislatore statale”.
La legislazione regionale, infatti, in riferimento a delicati bilanciamenti, “che attengono essenzialmente alla materia dell’ordinamento civile e penale, non può pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale, per così dire impossessandosi dei principi ordinamentali individuati da questa Corte”.
Parimenti rilevanti sembrano le ragioni per cui sono state dichiarati incostituzionali anche gli articoli 5 e 6, in tutte le parti in cui prevedono stringenti termini per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito e la definizione delle relative modalità di attuazione.
Ferma rimanendo la necessità di una sollecita presa in carico dell’istanza del richiedente, la Corte ha ritenuto che questa disciplina invada la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, in quanto coinvolge scelte che necessitano di uniformità di trattamento sul territorio nazionale.
Inoltre, la fissazione di termini stringenti contrasta con i principi fondamentali desumibili dalla legge numero 219 del 2017, che invece “valorizza e promuove la cosiddetta alleanza terapeutica”, per cui deve essere “sempre consentita la possibilità di svolgere tutti quegli approfondimenti clinici e diagnostici che la Commissione, multidisciplinare e coinvolgente diverse competenze (tra cui quelle psichiatriche, palliative, psicologiche, medico legali, eccetera), ritenga appropriati”, anche attraverso la concreta messa a disposizione di cure palliative efficaci e nella prospettiva di prevenire e ridurre in misura molto rilevante la domanda di suicidio assistito.
Parola al Parlamento
Queste precisazioni ci sembrano mettere sostanzialmente fine alla “regionalizzazione” del suicidio medicalmente assistito, se non per profili meramente organizzativi e procedurali, e mette una pietra tombale alla pretesa di indicare una tempistica definita, alla stregua di un ordinario procedimento amministrativo.
Nessuno ignora la sofferenza e il dolore delle persone che chiedono di essere ammesse a questo istituto, qualora ne ricorrano le rigorose condizioni, ma la delicatezza della problematica e la sua naturale irreversibilità non possono non conformare il suo profilo regolatorio.
Ora, però, si aspetta la conclusione di questa triste saga: il legislatore nazionale deve assumersi l’onere di concludere l’iter legislativo in corso per fornire, nel solco della giurisprudenza costituzionale, un quadro normativo equilibrato e compassionevole.
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