Educazione finanziaria

Sono libero di scegliere quale sismabonus applicare?

Caro lettore,

in passato avevo già affrontato il discorso del sismabonus ordinario e di quello rafforzato e sulla differenza esistente in termini di agevolazioni, dando uno sguardo sulla necessità o meno di presentare l’asseverazione.

Ora…

È bene che tu sia a conoscenza di una preziosa informazione.

Per coloro che rientrano nell’agevolazione del 110%

vige l’obbligo di opzione della super agevolazione

poiché sembrerebbe impossibile per il contribuente poter decidere quale tipo di agevolazione applicare.

Una notizia scioccante che va spiegata a fondo.

MA VERAMENTE NON POSSO SCEGLIERE?

Se ti sei perso la scorsa newsletter, probabilmente hai bisogno che ti rinfreschi la memoria su cosa sia il sismabonus.

Ebbene si tratta di una forma di detrazione che può essere fruita in caso di interventi che riguardano l’adozione di misure antisismiche su parti strutturali di edifici oppure su complessi di edifici che risultano strutturalmente collegati tra loro.

In base al tipo di lavoro sono previste le seguenti agevolazioni distinte in base all’edificio sui quali verranno eseguiti gli interventi:

  • 50%/70%/80% per interventi su case;
  • 50%/75%/85% per interventi su condomini.

APRI BENE LE ORECCHIE

Come l’Agenzia delle Entrate ha illustrato, spetterà una detrazione pari al 50% sugli interventi antisismici (senza miglioramento di classi di rischio) in immobili che ricadono nelle zone sismiche 1,2 o 3, per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, importo da calcolare sul totale ammesso (€ 96.000) per ciascuna unità e divisibile in 5 rate annuali di pari importo.

Si raggiunge invece il 70% di agevolazione nel caso di lavori che garantiscono il passaggio a una classe di rischio inferiore.

Infine si sale all’80% per passaggi a due classi di rischio inferiori.

Anche quando trattiamo di interventi su parti comuni di edifici situati in condominio vale lo stesso discorso: 75% per il passaggio a una classe di rischio più bassa e 85% quando si ha una riduzione di due classi di rischio sismiche.

FATTA LA LUNGA PREMESSA

andiamo al sodo!

Nel DL 34/2020 all’art. 119 viene chiarito un punto cruciale, successivamente ribadito dalla Commissione Monitoraggio Sismabonus del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici al quesito n.3 relativamente

all’applicazione dell’agevolazione Sismabonus nella sua forma ordinaria e in quella super al 110%.

Insomma quello che ci viene detto è che con l’emanazione del sismabonus rafforzato, anche detto super sismabonus, è stata apportata una modifica al sismabonus ordinario che ha visto sostituire le percentuali detraibili con quella unica del 110%.

Che significa tutto ciò?

Significa che i soggetti rientranti nel bonus 110% sono obbligati a perseguire la super agevolazione poiché

non sussiste alcun margine di scelta tra sismabonus ordinario e super.

Allora in quali casi vanno applicate le percentuali detrattive che vanno dal 50% all’85%?

Prendendo in mano la nostra carica mole di leggi e riferimenti oggi in vigore, le percentuali sopra indicate sarebbero valide qualora non risulti applicabile il super sismabonus ovvero nel momento in cui colui che sostiene le spese è un’azienda, non è un immobile abitativo o quando non è una Onlus.

[Nell’articolo 119, comma 9, lettera d-bis trovi tutte le esclusioni possibili 😉]

Non scherziamo, si tratta di una banalità per nulla sottovalutabile

in quanto capita spesso di pensare di non accedere al 110 per le lungaggini burocratiche!

Dunque che si fa?

Il presidente dell’ISI (Ingegneria Sismica Italiana) è stato piuttosto critico su questo provvedimento, ritenendo che questo vada a inficiare sul miglioramento del patrimonio edilizio piuttosto che agevolarlo:

“mentre con il sismabonus tradizionale è necessario quantomeno fare un miglioramento che porti al salto di almeno una classe, ora con il superbonus, sono consentiti anche quelli che nelle normative tecniche sono chiamati riparazioni e interventi locali”.

In effetti con il sismabonus al 110% non c’è molta libertà di scelta di quanto potenziare il proprio immobile, si può benissimo ottenere il minimo sindacale prendendo comunque l’agevolazione del 110%.

Quindi forse ha ragione l’ISI a pensare che in realtà si viene a perdere lo stimolo a soluzioni migliori per intervenire sulle carenze strutturali.

Però, che ci piaccia o no, la questione è che la scelta non è possibile.

 

Qui puoi leggere la risposta alla precedente domanda: 

Quanto posso detrarre per aver stipulato una polizza rischio eventi calamitosi?

 

Un caro saluto

Fabiola Pietrella

 

 

 

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