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Pandemia e diritti: la lezione dei filosofi

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di Guido Stazi, tratto da Milano Finanza

“L’uomo è un animale politico e in quanto tale portato a unirsi ai propri simili per formare comunità”; così Aristotele scolpiva la natura dell’uomo duemila e quattrocento anni fa in Politica; affermava che l’uomo è naturalmente provvisto di logos (ragione, pensiero, parola), il che ben si accorda con la sua innata socialità, perché è mediante i logoi, i ragionamenti e le discussioni, che gli uomini possono trovare un terreno di confronto nelle comunità cui appartengono, fino allo Stato in quanto comunità più importante che comprende tutte le altre e il cui fine è il bene comune. Infatti, posto che tutte le azioni tendono ad un fine, che i fini sono molteplici, il bene ultimo sarà oggetto dell’attività più importante. Questa attività suprema per Aristotele è la Politica, poiché essa presiede a tutte le altre.

La politica presiede alla stipula del contratto sociale che incanala i vizi della natura umana e realizza fini comuni. Il filosofo e storico napoletano Giambattista Vico ne La Scienza Nuova del 1725 scriveva: “La legislazione considera l’uomo quale è, per farne buoni usi nella umana società: come della ferocia, dell’avarizia, dell’ambizione; e di questi tre grandi vizi, i quali distruggerebbero l’umana generazione sopra la terra ne fa la civile felicità”. Prima di Vico, Thomas Hobbes nel Leviatano del 1651 sostiene che nello stato di natura, prima del contratto sociale che legittima l’autorità statuale, “la vita dell’uomo è solitaria, povera, sudicia, bestiale e breve”; e l’autorità dello stato è pari alla porzione di libertà individuale che ognuno gli delega con la rinunzia, per vivere in pace e sfuggire alla distruzione reciproca, ad esercitare i corrispondenti diritti collegati a tale libertà. Nei secoli successivi grandi pensatori – tra molti altri occorre ricordare John Locke, Immanuel Kant, John Stuart Mill, Montesquieu – aprono la strada al costituzionalismo liberale che, con la separazione e il bilanciamento tra il potere legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario, limita l’arbitrio dello stato di fronte ai diritti fondamentali dei cittadini. Ma il problema dell’esercizio del potere rimane; scriveva J. S. Mill nel 1861: “lo stesso principio di governo costituzionale richiede l’ipotesi che chi detiene il potere politico cercherà di abusarne; non perché sia sempre così ma perché questa è la tendenza naturale delle cose contro cui è compito delle libere istituzioni proteggerci”.

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