Il Tribunale del lavoro di Roma ha respinto il ricorso cautelare presentato da Sigfrido Ranucci contro la Rai per ottenere il reintegro alla conduzione di Report. La giudice ritiene che, almeno sulla base dell’istruttoria sommaria, la decisione aziendale non sia riconducibile a una discriminazione politica, ma a una reale esigenza di riorganizzazione della trasmissione. Al centro delle motivazioni c’è soprattutto la crisi interna alla redazione, esplosa nell’estate del 2026.
Il passaggio decisivo riguarda le email scambiate tra Ranucci e Giorgio Mottola. Il 5 agosto Mottola aveva comunicato al conduttore che 47 giornalisti su 49 presenti avevano votato una proposta di riorganizzazione, prevedendo due coautori, un coordinamento redazionale e uno degli inviati. Un progetto che, secondo il Tribunale, dimostra come l’esigenza di cambiare l’organizzazione di Report fosse precedente alla rimozione di Ranucci e non una giustificazione costruita successivamente dalla Rai.
La risposta del conduttore, datata 7 agosto, viene giudicata particolarmente significativa. Ranucci aveva definito la proposta «irricevibile», parlando di un «triumvirato» dal sapore di «commissariamento». La giudice sottolinea i «toni sprezzanti quanto categorici» della comunicazione, le accuse di tradimento rivolte ad alcuni colleghi e i sospetti sulle ambizioni professionali di altri. Elementi che, secondo l’ordinanza, dimostrano «non una mera momentanea frizione, ma una profonda frattura» tra il responsabile e la quasi totalità della redazione.
È proprio questa situazione, ritenuta capace di compromettere la serenità del gruppo di lavoro, a fornire una giustificazione alla scelta aziendale. Il Tribunale osserva che la Rai aveva il dovere di tutelare non soltanto Ranucci, ma anche gli altri giornalisti. E che, davanti a una crisi interna, la riorganizzazione poteva rappresentare una misura legittima per ristabilire condizioni di lavoro adeguate.
La giudice riconosce comunque l’esistenza delle pressioni politiche. Nell’ordinanza vengono richiamate le dichiarazioni di Matteo Salvini, Adolfo Urso, Giovanbattista Fazzolari e Ignazio La Russa, considerate espressione di un tentativo di condizionamento dei vertici Rai. Tuttavia, tali interventi non bastano a dimostrare che la decisione aziendale sia stata determinata da motivazioni discriminatorie. La coincidenza temporale tra le richieste politiche e la rimozione non costituisce una prova sufficiente, soprattutto alla luce della contemporanea crisi della redazione.
A rafforzare questa conclusione contribuiscono anche le critiche espresse da giornalisti non riconducibili alla maggioranza. La giudice cita Roberto Saviano, Michele Santoro e Corrado Formigli, che avevano sollevato interrogativi sul rapporto tra Ranucci e Valter Lavitola, indicato negli atti come mandante reo confesso dell’attentato subito dal giornalista. In particolare, viene richiamata la questione della necessaria distanza professionale dalle fonti. Ranucci resta vittima dell’attentato e della manipolazione, ma le polemiche sulla gestione dei rapporti con Lavitola avevano contribuito ad alimentare il disagio interno.
Il Tribunale esclude inoltre, in questa fase, che la riorganizzazione costituisca un abuso del diritto o una violazione dell’indipendenza editoriale. La necessità di assicurare il regolare funzionamento della redazione rappresenta infatti una finalità organizzativa concreta, compatibile con i poteri del datore di lavoro.
Respinta anche la contestazione sul presunto demansionamento. La Rai ha offerto a Ranucci tre incarichi alternativi: vicedirettore al Tg3, vicedirettore a RaiNews24 oppure corrispondente dal Cairo. Secondo la giudice, non essendo stata ancora effettuata una scelta, manca la possibilità di verificare concretamente un eventuale impoverimento professionale. Inoltre, la difesa non avrebbe chiarito perché le mansioni proposte fossero inadeguate a preservare la professionalità acquisita.
L’ordinanza distingue espressamente tra professionalità e prestigio: la prima è tutelata dal contratto, il secondo non garantisce il diritto a conservare indefinitamente una determinata conduzione. Nessun dipendente, osserva il Tribunale, può pretendere di rimanere per sempre nello stesso programma, perché ciò finirebbe per annullare il potere organizzativo dell’azienda.
Esclusa anche la natura disciplinare della rimozione: secondo la giudice, il provvedimento risponde alla tensione interna alla redazione ed è distinto dal separato procedimento disciplinare. Non viene accolto neppure il rilievo sulla competenza di Paolo Corsini a comunicare la decisione aziendale.
Il Tribunale conclude dunque che non emergono, allo stato, elementi sufficienti a dimostrare l’illegittimità della rimozione. Per questo non ritiene necessario esaminare il requisito dell’urgenza, respinge il ricorso cautelare e compensa le spese di lite, in considerazione della complessità della vicenda.
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