Guarderemo qui alla crisi polacca. Per descrivere il regime democratico costituzionale polacco: come è e come il presidente del Consiglio Donald Tusk vorrebbe mutarlo.
1. Il quadro giuridico
Il giuramento davanti al PdR
La materia del contendere è il potere di nomina dei giudici della Corte costituzionale. La Costituzione polacca recita che “il Tribunale costituzionale è composto da 15 giudici, eletti individualmente dal Parlamento per 9 anni” e che il presidente ed il vicepresidente sono “nominati dal presidente della Repubblica tra i candidati presentati dall’Assemblea Generale dei Giudici del Tribunale costituzionale” (Cost. 194.1).
La legge 2073/2016 aggiunge che “la persona eletta alla carica di giudice del Tribunale presta giuramento dinanzi al presidente della Repubblica Polacca” (2073 a.4); per poi specificare: “il rapporto di servizio del giudice del Tribunale si instaura dopo la prestazione del giuramento. Il giudice, dopo aver prestato il giuramento, si presenta immediatamente al Tribunale al fine di assumere i propri doveri” (2073/2016 5).
La legge 2072/2016 specifica che “l’Assemblea Generale è composta dai giudici del Tribunale in carica che hanno prestato giuramento dinanzi al presidente della Repubblica polacca” (2072/2016 6.1.); e ad abundantiam lo ripete pure per un caso particolare: “all’adunanza dell’Assemblea Generale ai fini della presentazione dei candidati alla carica di presidente del Tribunale, partecipano i giudici del Tribunale che, alla data dell’adunanza, hanno prestato giuramento dinanzi al presidente della Repubblica polacca” (2072/2016 11.2).
Dalché è univocamente evidente come il “giuramento dinanzi al presidente della Repubblica Polacca” sia condizione indispensabile per l’entrata in funzione dei candidati eletti giudici dal Parlamento.
I poteri del PdR
Qui sorge una domanda: che accade se il PdR rifiuta di ricevere tale giuramento? Nel silenzio della legge, non accade alcunché: il giudice meramente eletto e non insediato né instaura il proprio rapporto di servizio, né partecipa alla Assemblea Generale.
La possibile obiezione: il PdR non è obbligato a ricevere il giuramento del giudice eletto dal Parlamento? Lasciamo rispondere la stessa Corte costituzionale polacca, la quale (sentenza 12 maggio 2026) ha stabilito che “il ricevimento del giuramento da parte del PdR deve essere concepito come l’esercizio dei poteri costituzionali, basato sui suoi poteri discrezionali“.
Basandosi su una precedente sentenza della stessa Corte (3 dicembre 2015), la quale già aveva sancito il potere del PdR di non ricevere il giuramento, ogni volta che “il verificarsi di una situazione straordinaria, oggettiva e univoca, … può richiedere che il principio di tutela della supremazia della Costituzione obblighi il presidente ad adottare determinate misure e giustifichi il differimento del termine per la ricezione del giuramento”. Laddove, come scandisce la Costituzione polacca: “le sentenze del Tribunale costituzionale hanno efficacia universalmente obbligatoria e sono definitive” (Cost. 190.1).
Conseguentemente, i giudici costituzionali meramente eletti dal Parlamento, ma che non hanno giurato dinanzi al PdR, non sono giudici costituzionali.
L’incompetenza del diritto europeo
Tale equilibrio dei poteri è quello sancito dalla Costituzione polacca. Esso non deve alcunché al diritto europeo (Ue o Consiglio d’Europa). Come dimostra il mero fatto che la Costituzione italiana conosce un equilibrio molto diverso e molto più favorevole al PdR: da noi, il PdR elegge 1/3 dei giudici della nostra Corte costituzionale, 1/3 viene eletto dalle alte magistrature, solo un miserando 1/3 dal Parlamento. Oltretutto, quest’ultimo a maggioranza super-qualificata dei 2/3 (3/5 dal quarto scrutinio). Dalché risulta evidente che, di distribuzione dei poteri di nomina dei giudici costituzionali, il diritto europeo non si impiccia.
Ma anche se si impicciasse, non importerebbe, in quanto non ha competenza. Ciò che la stessa Corte costituzionale polacca si è pregiata di ribadire diverse volte: 11 maggio 2005, 07 ottobre 2021, 18 dicembre 2025, 1 giugno 2026.
In sintesi: la Repubblica di Polonia “non ha trasferito agli organi dell’Ue competenze in materia di autorità giudiziaria e di amministrazione della giustizia”; in quanto il cd “valore dello Stato di Diritto” agitato dalla Corte europea “non può costituire fonte di competenze della Corte di Giustizia Ue TSUE per pronunciarsi sull’assetto dei tribunali polacchi. I valori elencati nell’art. 2 TUE hanno soltanto significato assiologico, non sono invece principi giuridici”.
2. Le alternative di Tusk
Fermo tale quadro giuridico, la crisi costituzionale nasce dalla elezione, da parte del Parlamento, di 8 (otto) giudici costituzionali; il giuramento di solo 3 (tre) dei quali il PdR ha consentito a ricevere, perciò lasciandone fuori 5 (cinque). Cinque non-giudici, che il PdC è determinato a insediare. Nonostante i concorrenti poteri del PdR, col quale il primo non intende negoziare. Di fronte, il PdC Tusk ha tre strade.
(a) la via europea inutile. La prima via sarebbe contestare frontalmente il dettato della Corte costituzionale in materia di incompetenza del diritto europeo. Accodandosi a due sentenze: la prima della Corte europea dei Diritti dell’Uomo del 7 maggio 2021 (Xero Flor vs. Polonia), la seconda della Corte di Giustizia Ue del 18 dicembre 2025 (Commissione europea vs. Polonia).
Entrambe censurarono la Corte costituzionale polacca per aver affermato la primazia della Costituzione polacca sul diritto europeo. Ma tale profilo di pretesa illiceità non comportava che la Corte costituzionale polacca non fosse e sia giudice indipendente e imparziale precostituito per legge.
Poi, le due sentenze censuravano la Corte costituzionale polacca anche per la sua composizione al momento dei fatti esaminati, che sono i seguenti: nel 2015, la precedente maggioranza di Tusk aveva eletto cinque giudici, due dei quali la Corte costituzionale aveva giudicato illegittimamente eletti; al posto dei tre legittimamente eletti, la successiva maggioranza di destra elesse altri tre giudici ed il precedente PdR li insediò (“giudici duplicati”). Ed è esclusivamente per la presenza di questi ultimi che le due sentenze affermavano che la Corte costituzionale polacca non fosse giudice indipendente e imparziale precostituito per legge.
Per Tusk, il problema è che i fatti esaminati si sono esauriti: da tempo, quei tre giudici han cessato di far parte del collegio; sicché la violazione specifica non trova più applicazione. E a nulla serve, in quanto non trova fondamento alcuno nelle due sentenze, la pretesa di Tusk di estendere l’illegittimità dei “giudici duplicati” attraverso l’invenzione della categoria dei “giudici contaminati”: ossia coloro che hanno sostituito i primi antecedentemente alla fine del mandato teorico degli originari tre, eletti nel 2015 ma non insediati.
Insomma, le due sentenze europee non hanno creato una presunzione di illegittimità permanente della Corte costituzionale polacca. Perciò Tusk ne fa spesso propagandisticamente uso (direttamente non pubblicando le sentenze della Corte in Gazzetta Ufficiale, indirettamente attraverso pubblicisti suoi sostenitori), ma non ne può fare giuridicamente uso: al momento presente, nessuna delle due sentenze europee gli offre più alcun vantaggio.
Ossia, egli non ha interesse a contestare frontalmente il dettato della Corte costituzionale in materia di incompetenza del diritto europeo. Anzi, con un poco di malizia si potrebbe immaginare che tale primazia possa tornargli utile, in un non distante futuro quando egli potrà trovarsi a invocare la Costituzione polacca contro una futura interpretazione europea sgradita (ad esempio, con riguardo alla propria okkupazione della Corte costituzionale, oggi in corso come vedremo).
Ecco perché il PdC non ha scelto di percorrere la prima strada.
(b) la via legislativa ostruita. La seconda via sarebbe la via legislativa: è una legge ordinaria ad aver inserito l’obbligo di giuramento al PdR: una legge ordinaria modificabile a maggioranza del parlamento e Tusk è sostenuto da una maggioranza.
Ma con l’insolubile problema del veto del PdR: ogni nuova legge, infatti, è soggetta a veto del PdR. Un veto superabile solo con una maggioranza dei 3/5 (Cost. 122.5), della quale Tusk non dispone.
Ecco perché il PdC non sta percorrendo tale seconda strada.
(c) la via interpretativa eversiva. Scartate le prime due, Tusk ha deciso di percorrere una terza via: la via interpretativa. Semplicemente affermando che, per “giuramento dinanzi al presidente della Repubblica polacca” (2073 a.4), non si intende un atto contestuale e in presenza, bensì un atto differito e a distanza: così, il 9 aprile 2026, i giudici eletti ma non insediati hanno prestato giuramento dinanzi a un notaio e poi notificato l’atto al PdR.
Via interpretativa, sostenuta da un provvedimento cautelare della Corte europea dei Diritti dell’Uomo del 5-6 maggio 2026, fondata su un non meglio identificato “rischio imminente di danno irreparabile”; provvedimento cui è seguito un parere della Commissione di Venezia (un organo consultivo del Consiglio d’Europa) del 9-10 ottobre 2026, il quale entra nel merito e fa discendere l’ammissibilità del processo di giuramento notarile da una asserita mera cerimonialità del ruolo del PdR polacco.
Ossia, l’esatto contrario di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la detta sentenza del 2026. Oltretutto, ad opera di un organo meramente consultivo. Il quale, per giunta, si basava su principi generali già dichiarati non direttamente applicabili dalla stessa Corte costituzionale, come detto. Insomma, un provvedimento ed un parere entrambi eversivi dell’ordine costituzionale polacco, se applicati.
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Sin qui abbiamo descritto il regime democratico costituzionale polacco: com’è e come il PdC Tusk vorrebbe mutarlo. Nel prossimo articolo guarderemo a come egli abbia scelto la terza strada e a come la crisi si stia sviluppando.
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