Nella prima parte abbiamo descritto il regime democratico costituzionale polacco: com’è e come il presidente del Consiglio Donald Tusk vorrebbe mutarlo. Oggi guarderemo a come la crisi si stia sviluppando. Per concludere che è una crisi di regime: se vince Tusk, il regime democratico costituzionale polacco cessa di esistere.
3. La scelta di Tusk
Scelta eversiva
Ordine costituzionale, del quale a Tusk non importa alcunché. Come egli ha più recentemente dimostrato con un suo discorsetto, fatto la sera che la crisi è precipitata, nel quale ha affermato che: “nessuno aveva dubbi sul fatto che il Tribunale, nella forma imposta dal PiS [il partito precedentemente al governo], non fosse un vero tribunale. Così lo valutavano le istituzioni internazionali, autorevoli giuristi polacchi e l’opinione pubblica”.
Laddove, è manifesta l’assenza di ogni riferimento a istituzioni polacche: per la semplice ragione che il presidente della Repubblica e la Corte costituzionale hanno sempre affermato il contrario di ciò che egli afferma. Sicché, l’unica via di Tusk è ignorare le sentenze costituzionali per agire nonostante la Costituzione.
Una posizione teorizzata dal ministro degli esteri, nel momento in cui definisce il PdR: “un presidente che cerca di usurpare un potere che non gli spetta, e che per farlo usa il Tribunale costituzionale”. Il che significa il tentativo di sostituire il monopolio interpretativo del governo al monopolio interpretativo della Corte costituzionale: un vero e proprio sequestro ermeneutico (il governo si fa esso stesso Corte Costituzionale).
Un tentativo che, se coronato da successo, segnerebbe il passaggio dal costituzionalismo al legalismo autocratico (la legge non sarebbe più limite al potere, bensì strumento del potere). In altri termini, la trasformazione del regime democratico costituzionale della Repubblica di Polonia, in una dittatura giacobina (dove il capriccio della maggioranza semplice è legge costituzionale e viene imposto attraverso la violenza).
Perciò, Il PdC Tusk è precisamente definibile quale eversore dell’ordine costituzionale.
Il primo ostacolo materiale
La sua scelta di passare all’uso della violenza discende dai due ostacoli materiali che Tusk aveva (ed ha) di fronte, lungo la via dell’eversione: il presidente della Corte costituzionale ed il presidente della Repubblica. Ha cominciato col primo. Il quale è un ostacolo, in quanto il già richiamato articolo della Costituzione conclude così: “il giudice, dopo aver prestato il giuramento, si presenta immediatamente al Tribunale al fine di assumere i propri doveri, e il presidente del Tribunale gli assegna le cause e crea le condizioni che consentano l’adempimento dei doveri di giudice” (2073 a.5).
Solo che il presidente della Corte in carica (e così pure il vicepresidente) è dell’opinione del PdR. Perciò, egli ha rifiutato di assegnare le cause ai 5 giudici meramente eletti dal Parlamento, ma che non hanno giurato dinanzi al PdR: 5 non-giudici che tali restano. Sicché, per rimuovere l’ostacolo materiale e realizzare il proprio piano eversivo, a Tusk non restava che rimuovere il presidente della Corte costituzionale.
Okkupazione
Ciò che egli, la sera del 30 ottobre 2026, ha fatto. Per mezzo di una okkupazione della Corte costituzionale: una non-giudice è entrata attraverso i locali della Cancelleria del primo ministro, seguita da agenti col passamontagna, mentre altri agenti di polizia bloccavano gli accessi esterni verso strada. Perciò, evidentemente con la complicità almeno del PdC e del ministro degli interni (e del Comandante Generale della Polizia).
Dopodiché, la non-giudice ha cercato di impedire l’accesso al PdR, sopraggiunto a cose fatte. Non paga, ella ha emesso un pezzo di carta col quale sospendeva il presidente ed il vicepresidente della Corte (in quanto “lo richiedono la dignità del tribunale o interessi essenziali del servizio”), mentre assumeva la presidenza ad interim. Da quel momento, ella risulta seduta negli uffici del presidente, protetta dalla polizia del PdC Tusk; la quale polizia impedisce l’ingresso al presidente ed al vicepresidente in carica della Corte.
La non-giudice non-presidente ha poi convocato una Assemblea Generale dei restanti giudici della Corte. Sarebbero 15, includendo i 5 non-giudici come lei. Se ne sono presentati 8 (5 non-giudici + 3 giudici eletti dalla maggioranza di Tusk e che il PdR ha fatto giurare), mentre gli assenti sono 7 (2 sospesi + 1 “giudice contaminato” + 4 giudici eletti dalla precedente maggioranza e che un PdR ha fatto giurare). E questa curiosa assemblea okkupante ha deliberato.
Ciò in palese violazione della norma, la quale recita: “alla presenza di almeno i 2/3 del numero totale dei giudici del Tribunale” (cioè 2/3*15=10) e non fa cenno all’esclusione dei sospesi o degli sgraditi (2072/2016 8.1). Ne segue che la assemblea non rispetterebbe il quorum minimo dei 2/3; in ogni caso, cioè anche se i 5 non-giudici fossero giudici, il che non è.
La forza come unico parametro
Non vi è dubbio alcuno che tutti quanti tali atti siano illegittimi e siano stati imposti con l’uso della forza. Più precisamente con l’uso della Forza di Polizia, illegittimamente indirizzata contro un organo costituzionale. Come se il governo Meloni inviasse i carabinieri ad okkupare il Csm, per poi insediarvi un plenum di proprio gradimento ed impedire manu militari l’ingresso al plenum già legittimamente insediato.
In tal modo, il PdC Tusk ha spostato la disfida costituzionale, dal piano del diritto formale al piano della forza materiale. Ora, il potere giuridico appartiene a chi possiede la forza materiale di impadronirsene, non più a chi legittimamente lo esercita.
Precisamente per tale motivo, il governo descrive chi si oppone come debole: le manifestazioni fuori dalla Corte okkupata divengono “una pagliacciata e una fiera degli orologi … un festival” per il ministro degli esteri, “cantare e vendere orologi” per il PdC.
Precisamente, per tale motivo, la presidente del cd Parlamento europeo Metsola ha tenuto un discorso al Parlamento polacco, completamente ignorando la crisi costituzionale e le proteste dell’opposizione: un modo per fissare l’impressione di una opposizione così debole da poter essere ignorata.
Tuttavia, non si tratta di una costatazione, bensì di un rito scaramantico: certamente PdC e Metsola non ignorano come l’aver spostato la disputa dal piano della legalità a quello della forza materiale non abbia risolto la crisi, bensì la abbia resa reversibile: in futuro, chiunque disporrà di una forza superiore potrà sempre riportare la disfida costituzionale, dal piano della forza materiale al piano del diritto formale.
Perciò, che l’eversione di Tusk si estenda dalla Corte costituzionale alla presidenza della Repubblica, ciò è nella logica delle cose: in difetto, egli si troverebbe in mano una inutile okkupazione, buona solo guadagnarsi 20 più 20 anni di carcere, visto che il suo progetto si sta ora realizzando in modo violento (127 e 128 CP).
4. I prossimi passi di Tusk
Il secondo ostacolo materiale
Infatti, il secondo ostacolo materiale che Tusk ha di fronte, lungo la via dell’eversione, è il presidente della Repubblica. Sotto due profili.
(1) Come abbiamo accennato: il presidente ed il vicepresidente della Corte costituzionale sono “nominati dal presidente della Repubblica tra i candidati presentati dall’Assemblea Generale dei giudici del Tribunale costituzionale” (Cost. 194.1). Qui sorge una domanda: che accade se il PdR rifiuta di nominare il presidente o il vicepresidente della Corte eletti dalla Assemblea Generale? Nel silenzio della legge, non accade alcunché: nessun giudice diventa presidente o vicepresidente. Ma lo rimangono quelli già oggi legittimamente in carica (illegittimamente sospesi e con di fronte un ancor lungo mandato).
La possibile obiezione: il PdR non è obbligato a nominare il presidente e vicepresidente eletto dall’Assemblea Generale? Alla quale lasciamo rispondere i giuristi progressisti nostrani, i quali (al tempo del rifiuto di nomina del ministro Savona) si affrettarono a interpretare il nostro “il PdR nomina il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri” (92 Cost) come un può nominare … nonostante, sino a quel dì, sempre lo si fosse letto come un deve nominare. Né è possibile immaginare si impiccino le solite ed incompetenti autorità europee in quanto, per dar ragione a Tusk, esse dovrebbero dar torto a Mattarella.
(2) In secondo luogo, il consenso del PdR è necessario per la proclamazione dello stato di emergenza (Cost. 230), o dello stato di guerra (Cost. 229, che richiede una mera “minaccia esterna allo Stato”). Ai quali Tusk pensa: implicitamente con l’accusa, da lui rivolta agli oppositori della okkupazione, di essere “russi e pro-russi”; esplicitamente con il preteso “stato di superiore necessità costituzionale”, invocato dalla non-giudice e non-presidente okkupante.
La possibile escalation
Che modalità tale estensione dell’eversione potrebbe assumere, è agevole dirlo. Anzitutto, il PdR già viene intimidito. Così, il ministro della giustizia ha ordinato al procuratore generale (che è un suo dipendente, essendo l’accusa un organo dell’esecutivo, in Polonia) di avviare indagini a carico di coloro che accompagnarono il PdR dentro la sede della Corte costituzionale, la sera della okkupazione e che cercarono di impedirla (incluso i capi della segreteria e della sicurezza della Presidenza della Repubblica).
Successivamente, il PdR verrebbe messo in stato d’accusa. Lo stesso procuratore generale ha aggiunto di aver escluso il PdR dalla procedura ordinaria, ma solo in vista di un deferimento ad una Corte speciale: “finché è presidente, dovrebbe rispondere alla Corte di Stato; perciò questo non è il ruolo dell’ufficio del procuratore. È, invece, il ruolo dei comitati competenti nel Parlamento, che valutino se il presidente vìoli la legge e se debba essere portato davanti al Tribunale”.
Certo, per il deferimento occorrerebbero il consenso dei 2/3 dei componenti il Parlamento (Cost. 145.2) … ma, delle maggioranze costituzionali, il caso della Corte costituzionale ha testé mostrato che i golpisti non si curano.
Una volta incriminato, il PdR verrebbe sospeso (Cost. 145.3) ed il presidente della Camera (oggi un comunista, alleato di Tusk) ne prenderebbe il posto (Cost. 131): solo per ricevere, dai non-giudici, tutti i giuramenti che Tusk vorrà.
Un meccanismo destinato a scattare forse già nelle prossime settimane; al più tardi non appena il PdR avrà rifiutato di nominare un presidente ed un vicepresidente, nella rosa che gli avrà offerto la totalmente illegittima Assemblea Generale degli 8 giudici e non-giudici okkupanti.
Duello PdR-PdC
Naturalmente, a meno che il PdR si sottometta alla volontà del PdC (ciò che stimiamo improbabile, visto il PdR), o il PdC al PdR (ciò che stimiamo improbabile, visto il Tusk). Ovvero a meno che le due parti trovino un reciproco accomodamento, ma non sembra aria.
Ieri se ne è avuto un saggio, col PdR che sferzava: “Il governo ha scelto di introdurre nel Tribunale persone che si considerano giudici del Tribunale Costituzionale, pur non essendolo secondo la legge, cosa che ho comunicato a quelle persone nella notte di venerdì. Queste persone, sotto scorta della polizia, si attribuiscono il diritto di sospendere giudici e di assumerne le funzioni, agendo senza alcuna base giuridica”. E non fa una grinza.
E il PdC che rispondeva: “il presidente dovrebbe accettare il giuramento senza discussioni”. Secondo lui, oggi i giudici okkupanti avrebbero “stabilizzato la situazione in Polonia”. E tutto ciò che egli è disposto a concedere al PdR è di “passare con un piede asciutto attraverso questo conflitto”: gergo polacco per dire salvare la faccia. Seguito da Sikorski, ministro degli esteri, il quale rincarava: gli okkupanti avrebbero “ripristinato il funzionamento del Tribunale”, perciò, “la questione è chiusa”.
5. Conclusioni
La crisi costituzionale polacca non è uno scontro tra europeisti e sovranisti, bensì fra costituzionalismo e legalismo autocratico (la legge non sarebbe più limite al potere, bensì strumento del potere).
Qualora il PdC Tusk riesca nel proprio intento, egli avrà trasformato il regime democratico costituzionale della Repubblica di Polonia, in una dittatura giacobina (dove il capriccio della maggioranza semplice è legge costituzionale e viene imposto attraverso la violenza) che eleva la forza ad unico parametro.
Una trasformazione eversiva, condita con oltraggio sistematico al PdR (peraltro, eletto a suffragio universale) e nuovi giudici costituzionali scelti come il cavallo di Caligola (uno dei cinque eletti e non insediati è stato pescato direttamente dentro il governo, nella persona del ministro sino al mese precedente in carica, Maciej Berek). Novello Maximilien della Vistola, egli ha deciso di giocarsi il tutto per tutto. Costi quel che costi. Ed il prezzo è molto ma molto alto.
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