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Norma anti-rave, molto rumore per i motivi sbagliati: nessuna deriva liberticida

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Come è noto, con il decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, il governo Meloni ha introdotto nel codice penale un nuovo articolo per “la prevenzione e il contrasto dei raduni illegali”, i cosiddetti rave party.

L’articolo 434-bis (“Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”) prevede una nuova e autonoma fattispecie di reato che consiste nella “invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un  pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”.

Violazione dell’articolo 17 della Costituzione?

La novella legislativa ha determinato un vespaio di polemiche politiche e non solo, con numerosi interventi di commentatori ed esperti che hanno subito lamentato una palese violazione dell’art. 17 Cost., ritenendo che la disposizione rappresenti una svolta repressiva con la quale si potrebbero sanzionare anche le manifestazioni studentesche, operaie o comunque qualsiasi riunione in luogo pubblico che non riscuota il consenso delle autorità.

Confessiamo che tale interpretazione istintivamente non ci ha convinti, poiché l’altruità prevista dalla disposizione ha un preciso significato tecnico-giuridico che porta ad escludere una interpretazione così estensiva e liberticida.

La giurisprudenza della Consulta

E allora, abbiamo deciso di fare alcune veloci ricerche, agevolati dal fatto che il reato di cui all’art. 434-bis, seppur costituisce un delitto autonomo, è mutuato almeno nella sua condotta dall’art. 633 del codice penale che punisce, per l’appunto, chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto.

Come si può facilmente raffrontare, la condotta dei due reati è la medesima: invadere arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati.

Pertanto, partendo da questo elemento materiale in comune, abbiamo voluto dapprima verificare se esistevano pronunce della Corte costituzionale su questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 633 c.p. avente come parametro l’art. 17 Cost., per verificare se questo profilo era già stato percepito in termini costituzionalmente problematici nei quasi 70 anni di vita della Corte costituzionale.

Il riscontro, che non ci ha sorpresi, è stato negativo. Non c’è stato nessun precedente, al netto di possibili errori causati dall’erroneo inserimento di dati di ricerca nel database consultato.

Invece, come ha evidenziato ieri Giovanni Guzzetta su il Giornale, esiste un orientamento della Corte che riconosce l’ordine pubblico come limite desumibile dall’art. 17 Cost. (sent. n. 160/1976, 15/1973; 168/1971; 54/1961).

La giurisprudenza della Cassazione

Constatato che il tema non è stato oggetto di particolari questioni costituzionali, abbiamo voluto fare una rapida ricerca sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione penale sull’art. 633 c.p., per capire cosa significa, secondo il giudice penale, ossia il soggetto che in concreto dovrà eventualmente stabilire la sussistenza del reato, l’invasione arbitraria di terreni ed edifici altrui, pubblici o privati, ritenendo che l’altruità costituisca un elemento essenziale per delimitare significativamente l’ambito materiale di applicazione di entrambe le fattispecie.

Ecco una rapidissima carrellata di massime.

“Nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen. la nozione di invasione non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce arbitrariamente, ossia contra ius in quanto privo del diritto d’accesso, cosicché la conseguente occupazione costituisce l’estrinsecazione materiale della condotta vietata” (Cass. pen. n. 29657/2019).

“Integra il reato di invasione di terreni o edifici soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell’edificio da parte del titolare dello ius excludendi, secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal dominus” (Cass. pen. n. 25438/2017).

“In tema di invasione di terreni o edifici, la norma di cui all’art. 633 c.p. comprende nella sua tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei terreni e degli edifici, essendo diretta a salvaguardare quel rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che da terzi. Infatti, con il termine altrui la norma medesima ha inteso tutelare non solo il diritto di proprietà, ma anche ogni altro rapporto con l’immobile di soggetto diverso dal proprietario, ma interessato allo stesso modo alla libertà e integrità del bene” (Cass. pen. n. 4823/2006).

“L’elemento materiale del reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 c.p., non è l’occupazione ma l’invasione del terreno o dell’edificio, cioè l’introduzione arbitraria nel fondo altrui. L’arbitrarietà della condotta è ravvisabile in tutti i casi in cui l’ingresso nell’immobile o nel fondo altrui avvenga senza il consenso dell’avente diritto al possesso od alla detenzione ovvero, in mancanza di questo, senza la legittimazione conferita da una norma giuridica o da un’autorizzazione dell’autorità” (Cass. pen. n. 8107/2000).

Le riunioni in luoghi pubblici

Questa sintetica rassegna dovrebbe rendere chiaro che la condotta deve svolgersi in uno spazio in cui un soggetto, pubblico o privato, possa esercitare lo ius excludendi e non mi pare che ciò sia il caso di luoghi pubblici, come piazze e parchi, i quali per definizione sono accessibili a chiunque, cioè chiunque ha un legittimo titolo giuridico a trovarsi in quel luogo e pertanto la sua presenza non può essere mai definita arbitraria.

Dunque, si può ritenere pacifico che le riunioni in luogo pubblico potranno continuare a svolgersi secondo quanto previsto dall’art. 17 Cost. e non ricadono nell’ambito di applicazione della nuova disposizione.

Lo stesso può dirsi per i luoghi privati aperti al pubblico, poiché nessuno può sostenere la tesi che si possa svolgere una riunione in un luogo di proprietà privata senza il consenso del proprietario o comunque di altro diritto reale che conferisce la facoltà di esercitare lo ius excludendi.

Escluse anche le occupazioni studentesche

Quanto detto finora contiene la chiave per la soluzione anche della questione più spinosa che è stata sollevata e cioè che la norma potrebbe applicarsi a studenti in caso di occupazioni di scuole o aule universitarie.

La risposta è negativa, poiché non può essere definita giuridicamente arbitraria la presenza di uno studente nella scuola o nell’università che frequenta: egli ha titolo giuridico per trovarsi in quel determinato luogo che dunque non può invadere arbitrariamente, anche quando vi resti oltre l’orario di lezione immotivatamente e contro il volere delle autorità scolastiche e universitarie.

Al riguardo ci sembra utile richiamare due pronunce della Cassazione penale:

La prima specifica che “la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l’invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell’occupazione contro la sopraggiunta volontà dell’avente diritto.” (Cass. pen. n. 5175472013).

La seconda specifica che “non è applicabile l’art. 633 alle occupazioni studentesche perché tale norma ha lo scopo di punire solo l’arbitraria invasione di edifici e non qualsiasi occupazione illegittima. …. L’edificio scolastico, inoltre, pur appartenendo allo Stato, non costituisce una realtà estranea agli studenti, che non sono dei semplici frequentatori, ma soggetti attivi della comunità scolastica e pertanto non si ritiene che sia configurato un loro limitato diritto di accesso all’edificio scolastico nelle sole ore in cui è prevista l’attività scolastica in senso stretto”. (Cass. pen. 30 marzo 2000)

Le criticità della norma

Chiarito, come si spera, che nel merito molte critiche verosimilmente sono dovute ad un riflesso pavloviano, per cui un governo di destra non può non adottare misure liberticide, e sembrano eccessive, non può comunque sottacersi un paio di elementi critici della nuova disposizione.

Si fa riferimento all’oggettiva insussistenza dei requisiti di necessità e urgenza, comprovata anche dall’ordinato svolgimento dello sgombero volontario del raduno di Modena, e pertanto al ricorso abusivo allo strumento della decretazione di urgenza, anche se occorre riconoscere che è una prassi ormai diffusa il ricorso disinvolto a questo strumento straordinario di produzione giuridica.

Ma sarebbe opportuno ritornare alla Costituzione e ristabilire un sistema delle fonti in cui la legge, fonte parlamentare, sia il centro dell’universo normativo.

Il secondo concerne la questione se il decreto legge soddisfi la riserva di legge assoluta prevista in materia penale dall’art. 25 Cost.

Purtroppo, la risposta secondo la giurisprudenza costituzionale e la dottrina costituzionalistica dominante è affermativa (va invece detto che nella dottrina penalistica si riscontra una maggiore sensibilità sul tema in funzione garantistica), poiché si è ritenuto che la riserva di legge sia una riserva di istituto e dunque sia soddisfatta dalla legge e da qualsiasi altra fonte di diritto ad essa equiparata, come decreti legge e decreti legislativi.

Chi scrive sostiene, in quasi perfetta solitudine, che la riserva di legge dovrebbe intendersi come riserva di organo, questa era peraltro la sua origine storica, e cioè che quando la Costituzione prevede una riserva di legge significa che dovrebbe essere il Parlamento ad occuparsene, potendo fare ricorso alla decretazione d’urgenza solo in ipotesi davvero straordinarie (calamità naturali, stati di assedio ecc.).

L’approccio conservatore

In conclusione, molto rumore per nulla, o meglio per i motivi sbagliati.

Al governo che guardiamo con fiducia l’invito a essere più rigoroso in materia di produzione normativa e anche a non eccedere in “norme manifesto” soprattutto in materia penale.

D’altronde, il conservatorismo a stelle e strisce ci ricorda che si può coniugare un approccio “law and order” con il più rigoroso impianto garantistico che non può non partire da una legislazione penale ponderata e adottata con gli strumenti normativi ordinari. È un campo dove sarebbe opportuno segnare un segno di discontinuità.

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