Politica

Legge elettorale: ecco come si voterà

Un nuovo assetto normativo che potrebbe rappresentare la base su cui costruire una nuova stagione repubblicana e consolidare il bipolarismo. Sempre che la Consulta non entri a gamba tesa

legge elettorale Immagine generata da AI tramite GPT Image 1.5 di OpenAI
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Come è noto, questa settimana è stata approvata in Senato la nuova legge elettorale, il c.d. Stabilicum. Si attende adesso il voto definitivo della Camera, previsto per metà ottobre, salvo (improbabili) sorprese.

In via preliminare, va osservato un dato che sembra evidenziare una instabilità strutturale del nostro sistema politico nella c.d. Seconda Repubblica, cioè la continua mutevolezza della legislazione elettorale.

Se, infatti, l’intera stagione della Prima Repubblica si era svolta nell’ambito di un sistema elettorale proporzionale, dal 1993 ad oggi, abbiamo avuto già cinque diverse discipline elettorali: Mattarellum (misto proporzionale-maggioritario); Calderoli (proporzionale con premio di maggioranza); legge connessa alla riforma Renzi (proporzionale con premio di maggioranza e ballottaggio); Rosatellum (misto proporzionale-maggioritario) e, adesso, lo Stabilicum.

Sembra evidente che questa continua mutevolezza della disciplina elettorale rappresenti un fattore di criticità strutturale del nostro sistema politico che probabilmente non ha ancora raggiunto una posizione di sufficiente equilibrio.

In effetti, se la sostanziale fissità delle legislazioni elettorali delle c.d. democrazie mature (Regno Unito, Stati Uniti ecc.) può sembrare un miraggio per la nostra realtà ordinamentale, il consolidamento di uno stabile quadro politico potrebbe agevolare un momento elettorale “costituente”, affinché si stabiliscano delle regole del gioco che non cambino ad ogni nuova partita, come sta avvenendo ormai da qualche tempo.

Addio ai collegi uninominali

Ciò premesso, vediamo i principali elementi della nuova legge elettorale che reintroduce un sistema proporzionale con (possibile) premio di maggioranza. Pertanto, la prima novità strutturale è la scomparsa della quota maggioritaria che caratterizzava il Rosatellum. I collegi uninominali vengono aboliti su tutto il territorio nazionale, con due sole eccezioni: la Valle d’Aosta e il Trentino-Alto Adige.

In tutte le altre circoscrizioni i seggi si assegnano nei collegi plurinominali già esistenti, senza bisogno di una nuova delega per il ridisegno dei collegi, così che la legge sia immediatamente applicabile.

Quanti seggi e come sono distribuiti

Alla Camera i 400 deputati si ripartiscono così: 8 alla circoscrizione Estero, i seggi di Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige fuori dal riparto nazionale, 384 seggi nel resto del territorio. Di questi, 314 vanno con metodo proporzionale e 70 sono accantonati come premio di governabilità.

Al Senato i 200 senatori si ripartiscono in 4 seggi all’Estero, i seggi delle due regioni a statuto speciale e 188 nel resto d’Italia, di cui 153 proporzionali e 35 di premio.

Il premio di governabilità: le tre condizioni

Il premio non è automatico per chi arriva primo. Scatta soltanto se si verificano insieme tre condizioni:

  • la lista singola o la coalizione ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale alla Camera;
  • la lista o coalizione a essa collegata ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale al Senato;
  • entrambe raggiungono almeno il 42 per cento dei voti validi nel rispettivo ramo del Parlamento.

Se anche una sola verifica dà esito negativo, il premio non viene assegnato e tutti i seggi si distribuiscono con metodo proporzionale. È il meccanismo pensato per ridurre il rischio di diverse maggioranze nei due rami del Parlamento.

Il tetto ai seggi della maggioranza

Alla lista o coalizione premiata non possono comunque essere attribuiti più di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato, esclusi quelli conquistati nella circoscrizione Estero. Se il tetto viene superato scatta un ricalcolo.

Alla Camera la vincitrice viene riportata a 150 seggi nelle circoscrizioni ordinarie, che sommati ai 70 del premio danno appunto 220, e i restanti seggi si ridistribuiscono tra le altre liste con un quoziente elettorale nazionale di minoranza. Al Senato la vincitrice viene riportata a 78 seggi, ai quali si aggiungono i 35 del premio. Il tetto è stato previsto, ovviamente, per evitare di cadere nella censura di illegittimità costituzionale per sproporzionalità del premio.

Il listino circoscrizionale

I seggi del premio non si distribuiscono tra i candidati delle liste ordinarie, ma vengono attribuiti a liste circoscrizionali presentate appositamente, i cosiddetti listini. Ecco le regole principali:

  • il listino si presenta in ciascuna circoscrizione in cui la lista è presente, limitatamente a quelle cui spettano seggi di premio;
  • deve contenere tanti candidati quanti sono i seggi di premio assegnati a quella circoscrizione, a pena di inammissibilità;
  • in caso di coalizione il listino è unico e identico per tutte le liste coalizzate, che lo depositano singolarmente;
  • chi è candidato nel listino deve candidarsi anche in almeno un collegio plurinominale della stessa circoscrizione in posizione di capolista, o in posizione successiva solo se tutti i candidati che lo precedono sono a loro volta nel listino;
  • se il premio scatta, i candidati del listino della lista o coalizione premiata sono i primi a essere proclamati eletti;
  • se il premio non scatta, il listino non elegge nessuno e quei seggi rientrano nel riparto proporzionale;
  • in caso di rinnovo di una sola Camera i listini non si presentano e il premio non si applica.

Liste, preferenze e quote di genere

Ogni lista nel collegio plurinominale è composta da sette candidati, capolista compreso, collocati secondo un ordine alternato di genere a pena di inammissibilità. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali.

L’elettore dispone di un voto di lista e può esprimere fino a tre preferenze in favore dei candidati della lista votata, con esclusione del capolista. Quando si esprime più di una preferenza, queste devono riguardare candidati di sesso diverso: in caso contrario la seconda e la terza preferenza vengono annullate seguendo l’ordine di lista.

Cade invece la regola del Rosatellum che imponeva l’equilibrio 60-40 tra i generi nel complesso dei capilista. Il limite del 60 per cento per ciascun genere resta previsto per il complesso delle candidature nei collegi uninominali di Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, per entrambi i rami del Parlamento.

Come si vota: la scheda

La scheda riporta, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista e a fianco i sette nomi dei candidati nel collegio plurinominale, ciascuno preceduto da un quadrato per la preferenza, ad eccezione del capolista. Sotto, entro un secondo rettangolo, compaiono i nomi dei candidati del listino collegato. In caso di coalizione i rettangoli delle singole liste e quello del listino sono racchiusi in un rettangolo più ampio.

Le regole di validità del voto sono le seguenti:

  • il segno sul solo contrassegno vale come voto di lista;
  • il segno sul solo nome del capolista si intende come voto alla lista;
  • una preferenza validamente espressa vale anche come voto alla lista, se non sono stati tracciati altri segni;
  • il segno sul solo rettangolo del listino vale come voto per la lista collegata e, in caso di coalizione, si ripartisce tra le liste in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio;
  • la preferenza espressa per un candidato incluso in una lista diversa da quella votata è nulla.

Non è ammesso il voto disgiunto.

Le soglie di sbarramento

Restano ferme le percentuali di accesso al riparto previste per le coalizioni e per le liste singole, che il provvedimento non modifica. Viene invece eliminata la via alternativa prevista dal Rosatellum, che ammetteva al riparto le liste i cui candidati fossero stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione.

Due le novità sul punto. Le liste collegate in coalizione entrano nel riparto se conseguono almeno il 3 per cento dei voti validi sul piano nazionale, mentre le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute entrano con almeno il 20 per cento dei voti validi nella regione a statuto speciale in cui si presentano. Inoltre, per ciascuna coalizione viene ripescata la lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle rimaste sottosoglia.

Firme e presentazione delle liste

È il capitolo che ha scatenato le proteste delle opposizioni nelle ultime sedute. Il numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione di una lista in ciascun collegio sale a un intervallo compreso tra 6.000 e 7.000 firme. La previsione non si applica ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, o in componente politica di gruppo, in almeno una delle due Camere alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi: per loro il numero richiesto resta compreso tra 1.500 e 2.000 firme.

Cambia anche l’ampiezza obbligatoria della presentazione: ciascuna lista deve presentare candidature in almeno metà delle circoscrizioni, mentre il testo licenziato dalla Camera si fermava a un terzo. Sono escluse dall’obbligo le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente in una regione a statuto speciale.

L’indicazione del candidato presidente del Consiglio

Al momento del deposito del contrassegno i partiti indicano il nome da proporre per l’incarico di presidente del Consiglio. Le liste collegate in coalizione devono dichiarare obbligatoriamente lo stesso nome, con sottoscrizione dei presidenti o dei segretari dei partiti coalizzati.

Il testo fa salve espressamente le prerogative del presidente della Repubblica previste dall’articolo 92 della Costituzione e il rispetto dell’articolo 67, che esclude il vincolo di mandato. L’indicazione ha quindi valore politico e non vincola giuridicamente il Capo dello Stato nella scelta del Presidente del Consiglio incaricato.

Il prossimo scrutinio di costituzionalità

Il succinto resoconto dei principali elementi della nuova disciplina elettorale ne evidenzia la complessità, frutto della necessità di combinare le esigenze di rappresentanza (introduzione parziale delle preferenze) con quelle di governabilità (eventuale premio di maggioranza e indicazione del Premier) e di tenere conto dei paletti posti dalle diverse sentenze della Corte costituzionale in materia elettorale, con particolare riferimento alla:

  • previsione di una soglia minima per l’attivazione del meccanismo premiale (42%) e che in tale caso non vi siano maggioranze divergenti nelle due Camere;
  • necessità che il premio non sia sproporzionato sia rispetto ai voti conseguiti (e la nuova legge prevede, come detto, il tetto al premio con il ricalcolo dei parlamentari) e che non ponga in sofferenza le maggioranze qualificate per le elezioni degli organi di garanzia;
  • conoscibilità dei candidati con l’introduzione delle preferenze e della previsione del solo capolista bloccato.

Ad una prima lettura la riforma sembrerebbe quindi ben ponderata sotto questo specifico profilo, come peraltro hanno riconosciuto autorevoli costituzionalisti, anche non di area del centrodestra, nell’ampia attività di audizioni. Ciononostante, è sicuro che si tenterà anche in questa occasione la strada del ricorso alla Consulta per scardinare la nuova disciplina elettorale. Avremo eventualmente modo in futuro di tornare sull’argomento quando saranno esplicitati i supposti vizi di legittimità costituzionale e i parametri di riferimento.

Di certo, sin d’ora, possiamo rispettosamente ribadire un concetto espresso altre volte in questa sede e cioè di come i precedenti possano giocare dei brutti scherzi alla lunga.

Ricordiamo tutti la prima sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale (sent. n. 1 del 2014) sulla legge Calderoli. Allora la maggior parte dei commentatori salutò con favore la svolta giurisprudenziale che prevedeva la possibilità dello scrutinio della Corte sulla legislazione elettorale, fino ad allora considerata “zona franca”, perché se ne condivise il merito della decisione.

Ma ciò ha costituito un precedente che poi è stato addirittura ampliato (sent. n. 35 del 2017), avendo riconosciuto la possibilità di scrutinare una legge elettorale ancora mai applicata con buona pace della natura incidentale del nostro giudizio costituzionale. In definitiva, è stato introdotto un astratto giudizio preventivo di legittimità costituzionale in materia elettorale.

E, infatti, appena la nuova legge elettorale sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, avremo la presentazione a tappeto di azioni legali nei tribunali d’Italia, affinché sia sollevata una questione di legittimità costituzionale, ovviamente, prima delle elezioni.

Noi restiamo convinti che ciò non sia così salutare perché rischia di coinvolgere molto la Corte costituzionale in dinamiche squisitamente politiche. È pertanto auspicabile che nel prossimo giudizio costituzionale la Corte assuma un atteggiamento di self-restraint per limitare lo scrutinio di legittimità costituzionale in materia elettorale solo a lesioni particolarmente manifeste e gravi.

Dopotutto noi siamo ancora affezionati al romantico principio del primato della politica, se non altro perché in qualità di cittadini possiamo intervenire con il nostro voto a sanzionare o premiare le scelte compiute, cosa che non può accadere, giustamente, per le decisioni di tipo giurisdizionale.

Conclusioni

Nel merito della riforma, sembra che si sia raggiunto un potenziale assetto normativo che potrebbe rappresentare la base su cui costruire una nuova stagione repubblicana.

Infatti, da un lato, la previsione di un premio di maggioranza qualora si raggiunga in entrambe le Camere il 42% dei voti può consolidare il tendenziale bipolarismo italiano, dall’altro lato, la sussidiaria logica proporzionale pare la soluzione più idonea nell’ipotesi di un quadro partitico che risulti così frammentato da non fare conseguire la soglia per il premio a nessuna coalizione.

In altri termini, la normativa cerca di assicurare la governabilità, salvo, per l’appunto, che vi sia una maggioranza elettorale sufficientemente ampia. Altrimenti assicura un riparto proporzionale che non svantaggia nessuno e comunque rivitalizza la rappresentanza con l’introduzione parziale delle preferenze che permetterà che una parte significativa dei parlamentari sia scelta dal corpo elettorale. Di più è obiettivamente difficile pretendere da una legge elettorale.

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