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Rottamazione-quinquies: il 30 settembre scade la seconda rata

La tolleranza dei cinque giorni non si applica ai pagamenti intermedi. Analisi di un sistema fiscale che vive di burocrazia

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In un mercato libero ideale, la trasparenza e la certezza del diritto dovrebbero rappresentare i pilastri fondamentali del rapporto tra cittadini e istituzioni. Invece, la persistente necessità di introdurre sanatorie fiscali dimostra quanto l’impianto tributario italiano rimanga ipertrofico e punitivo per chi produce ricchezza. Si avvicina una data molto importante per chi ha aderito alla Rottamazione-quinquies e ha scelto di rateizzare i pagamenti, poiché mercoledì 30 settembre scade il termine per versare la seconda rata del piano. Il rischio reale, per chi non rispetta rigorosamente questa scadenza temporale, è quello di decadere dalla definizione agevolata e perdere del tutto i benefici previsti.

Questa ennesima misura è stata introdotta con la legge di Bilancio 2026 per concedere una via d’uscita a fronte di accumuli di debito che lo Stato stesso non riesce a riscuotere ordinariamente. La sanatoria, come spiega formalmente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, «presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023», comprendendo «imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture».

La struttura del sollievo fiscale e i costi accessori

Dal punto di vista della teoria economica liberista, la cancellazione di sanzioni e interessi non costituisce un regalo al contribuente, bensì un parziale e tardivo ridimensionamento di pretese statali palesemente sproporzionate. La definizione agevolata permette di saldare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere gli interessi di mora, le sanzioni civili accessorie ai crediti previdenziali e l’aggio.

Allo stesso modo, per le violazioni del codice della strada irrogate dalle Prefetture, sono abbuonate le somme dovute a titolo di interessi ed aggio. Tuttavia, la presunta generosità dello Stato esattore trova un limite preciso nelle modalità di rimborso dilazionato: chi decide di non saldare il proprio debito in un’unica soluzione ma preferisce dilazionare il pagamento fino a un massimo di 54 rate bimestrali distribuiti in nove anni, si trova ad affrontare un costo aggiuntivo sotto forma di interessi pari al 3% annuo che decorrono dal 1° agosto 2026, a fronte di un importo minimo fissato a 100 euro per ciascuna rata.

Un calendario infinito

L’estensione temporale dei piani di rientro riflette una complessa macchina burocratica che preferisce legare a sé il cittadino per quasi un decennio anziché garantire una tassazione sostenibile fin dall’origine. Il cronoprogramma per chi ha optato per la rateizzazione prevede un percorso articolato che ha visto la prima tranche il 31 luglio 2026, la seconda il 30 settembre 2026 e la terza fissata per il 30 novembre 2026.

Successivamente, dal 2027 fino al 2034, i contribuenti dovranno rispettare ben sei cadenze annuali nei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, per poi concludere l’intero ciclo con le ultime tre rate nei primi mesi del 2035. I dettagli di questo complesso piano rateale dovevano essere notificati entro lo scorso 30 giugno attraverso la «Comunicazione delle somme dovute» inviata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, documento contenente il prospetto dei singoli moduli di versamento.

Le insidie del ritardo

L’aspetto più critico riguarda la severità delle clausole di decadenza che accompagnano la scadenza del 30 settembre 2026. Chi non adempie nei termini o effettua un versamento parziale rischia l’annullamento dei benefici, anche se la perdita della definizione agevolata non scatta immediatamente al primo errore. La normativa fissa la decadenza in caso di omesso o insufficiente pagamento dell’unica rata prescelta, di due rate anche non consecutive nella soluzione dilazionata, oppure dell’ultima rata del piano.

Bisogna prestare massima attenzione ai meccanismi di flessibilità: la cosiddetta tolleranza di «cinque giorni» rispetto alla data di scadenza vale esclusivamente per il versamento della rata unica e per quello dell’ultima rata del piano, mentre non si applica a tutte le altre scadenze intermedie. La data del 30 settembre non ammette quindi rinvii o ritardi per chi sta pagando la seconda rata; la soglia è drammatica in particolare per quei debitori che hanno già saltato il primo appuntamento di luglio, poiché un secondo mancato versamento determinerà la definitiva espulsione dalla Rottamazione-quinquies, facendo riemergere l’intero debito originario con il relativo carico di sanzioni e interessi.

Enrico Foscarini, 25 settembre 2026

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